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Quesito

Errore del farmacista dipendente e perdita patrimoniale della farmacia: l’assicurazione interviene?

Errore del farmacista dipendente e perdita patrimoniale della farmacia: l’assicurazione interviene?

Risposta

In linea generale, NO.

Se un farmacista dipendente commette un errore e la farmacia subisce un danno economico — ad esempio il mancato rimborso di un farmaco da parte dell’ASL — la polizza di responsabilità civile della farmacia di norma non interviene.

Questo accade per due ragioni principali:

  1. il danno è spesso una perdita patrimoniale pura, non un danno a persone o cose coperto dalla polizza;
  2. la farmacia non è considerata “terzo” rispetto al proprio dipendente ai fini della responsabilità civile verso terzi.

Di conseguenza, la copertura assicurativa tipica della farmacia non è progettata per proteggere l’azienda da errori interni dei propri collaboratori.

Vediamo nel dettaglio perché.

Il caso: errore del dipendente e perdita economica per la farmacia

La questione trae origine da un caso concreto sottoposto a Farmatutela da una farmacia che ha subito un danno economico a seguito di un errore di dispensazione commesso da un proprio dipendente.

L’errore ha comportato, tra le altre conseguenze, il mancato rimborso del farmaco da parte dell’Azienda sanitaria, determinando una perdita economica a carico dell’esercizio.

Farmatutela ha quindi verificato la possibilità di attivare la polizza di responsabilità civile stipulata tramite Federfarma, ma dall’analisi delle condizioni assicurative è emerso che, in una fattispecie di questo tipo, la copertura non risulta operativa.

Le ragioni principali sono due.

Il danno subito dalla farmacia è una perdita patrimoniale pura

La prima ragione riguarda la natura del danno.

Le polizze di responsabilità civile normalmente coprono:

  • morte
  • lesioni personali
  • danneggiamenti materiali a cose

Si tratta delle categorie classiche di danno previste nelle polizze R.C.

Nel caso in esame, però, il danno subito dalla farmacia non consiste in un danno materiale, bensì in una perdita economica pura: il mancato rimborso del farmaco da parte dell’ASL.

Questa tipologia di pregiudizio rientra nella categoria delle cosiddette: perdite patrimoniali pure, che, salvo specifiche estensioni di garanzia, non sono coperte dalle polizze standard di responsabilità civile.

La giurisprudenza ha più volte confermato la legittimità delle clausole che limitano l’oggetto della copertura assicurativa a specifiche tipologie di danno.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, al di fuori delle assicurazioni obbligatorie, le parti sono libere di delimitare contrattualmente il rischio assicurato (Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15598).

La farmacia non è un “terzo” rispetto al proprio dipendente

Il secondo elemento decisivo riguarda la nozione di terzo nell’assicurazione della responsabilità civile.

L’art. 1917 del codice civile stabilisce che l’assicuratore è tenuto a tenere indenne l’assicurato per quanto questi debba pagare a un terzo a titolo di risarcimento.

Il punto chiave è proprio questo: la garanzia opera solo quando il danno è causato a soggetti terzi.

Nel caso in esame, però, il danno è subito dalla stessa farmacia assicurata, a causa della condotta di un proprio dipendente.

In questa situazione manca quindi il requisito della terzietà.

Le polizze R.C. delle imprese, infatti, sono costruite per proteggere il patrimonio dell’azienda dalle pretese risarcitorie di soggetti esterni, non per coprire i danni economici derivanti da errori interni all’organizzazione.

La giurisprudenza ha chiarito più volte questo principio: l’estensione della copertura ai dipendenti serve a garantire la responsabilità dell’azienda verso i terzi danneggiati, non a coprire i rapporti economici interni tra datore di lavoro e dipendente.

R.C.T. e R.C.O.: due coperture diverse

Per comprendere meglio il funzionamento delle polizze aziendali è utile ricordare la distinzione tra due garanzie tipiche.

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Copre i danni che l’impresa o i suoi dipendenti causano a soggetti esterni all’organizzazione.

Ad esempio:

  • danni a clienti/pazienti
  • danni a fornitori
  • danni a terzi presenti nei locali

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Copre invece la responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, ad esempio per infortuni sul lavoro.

La garanzia Rco costituisce una importante tutela per la Farmacia in particolare perché tesa anche a tenerla indenne, nei limiti di polizza, dalla azione di surroga di Inail o da pretese risarcitorie del dipendente infortunatosi non oggetto della tutela prestata dell’assicuratore sociale.

Tuttavia, come evidente, anche questa garanzia non copre i danni economici causati dal dipendente al datore di lavoro.

La funzione reale dell’assicurazione di responsabilità civile

Per comprendere la logica delle polizze R.C. è utile ricordare la loro funzione economico-giuridica.

L’assicurazione di responsabilità civile serve a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle richieste risarcitorie di terzi.

In altre parole, interviene quando l’impresa deve risarcire qualcuno all’esterno dell’organizzazione.

Non è invece una copertura “all risks” o una sorta di polizza contro qualsiasi perdita economica aziendale.

Per questo motivo, errori interni, inefficienze organizzative o comportamenti dei dipendenti che generano danni economici alla stessa azienda restano normalmente esclusi dalla copertura assicurativa.

Cosa dovrebbero valutare le farmacie

Alla luce di quanto visto, per le farmacie può essere utile effettuare alcune verifiche sulle proprie coperture assicurative.

In particolare:

  • verificare l’esatto perimetro delle garanzie R.C.
  • controllare se esistono estensioni per perdite patrimoniali pure
  • valutare eventuali coperture specifiche per errori professionali o amministrativi

Una corretta analisi delle polizze può evitare false aspettative di copertura e consentire di gestire in modo più consapevole i rischi connessi all’attività.

In sintesi

Quando un errore di un dipendente provoca una perdita economica alla farmacia:

  • il danno può essere qualificato come perdita patrimoniale pura
  • la farmacia non è un terzo rispetto al dipendente
  • la polizza di responsabilità civile aziendale di norma non copre il danno

Per questo motivo è sempre opportuno verificare attentamente il contenuto delle polizze assicurative, soprattutto in un settore – come quello farmaceutico – caratterizzato da attività ad alta responsabilità professionale.

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