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Ricetta elettronica e strumenti digitali: la stabilizzazione normativa con la conversione in Legge del decreto Milleproroghe 2026

La gestione della ricetta farmaceutica in Italia ha conosciuto negli ultimi anni una profonda trasformazione digitale. Un percorso avviato già da oltre vent’anni e accelerato dalla pandemia, che trova oggi un punto di svolta con la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. Milleproroghe 2026).

La norma ha infatti reso strutturali e definitive alcune modalità telematiche di gestione della ricetta elettronica che fino ad oggi erano state introdotte in via emergenziale. In particolare, è stata stabilizzata la possibilità di trasmettere il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) anche tramite e-mail o altri strumenti digitali, superando definitivamente la centralità del promemoria cartaceo.

Per le farmacie si tratta di un passaggio che consolida un modello in cui la dispensazione del farmaco avviene all’interno di un flusso informativo interamente digitale.

Ricetta elettronica e strumenti digitali: la stabilizzazione normativa con la conversione in Legge del decreto Milleproroghe 2026

L’evoluzione normativa della ricetta elettronica

Le origini: l’art. 50 del D.L. 269/2003

Il primo tassello della digitalizzazione della prescrizione farmaceutica risale all’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che ha istituito il sistema Tessera Sanitaria (TS) con l’obiettivo di monitorare la spesa sanitaria pubblica.

La norma ha introdotto l’obbligo per i medici di trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati delle ricette del Servizio Sanitario Nazionale.

Il sistema TS ha così posto le basi per:

  • la raccolta centralizzata delle prescrizioni
  • il monitoraggio della spesa farmaceutica
  • la progressiva digitalizzazione delle ricette.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità del sistema, sottolineando come esso risponda all’esigenza di coordinamento informativo della spesa sanitaria pubblica.

Il passaggio alla ricetta dematerializzata: il DM 2 novembre 2011

Il vero salto di qualità è avvenuto con il DM 2 novembre 2011, che ha introdotto la ricetta dematerializzata.

Il sistema si basa su tre elementi principali:

Numero di Ricetta Elettronica (NRE)
un codice univoco che identifica la prescrizione.

Sistema di Accoglienza Centrale/Regionale (SAC/SAR)
infrastruttura informatica gestita da Sogei per conto del MEF che riceve e valida le ricette.

Promemoria cartaceo
documento stampato dal medico e consegnato al paziente, contenente l’NRE e i dati della prescrizione.

Il promemoria cartaceo rappresentava quindi, in questa prima fase, un supporto materiale di accesso al sistema digitale, necessario per permettere al paziente di recarsi in farmacia per la dispensazione.

L’estensione del sistema e l’accelerazione digitale

Negli anni successivi il sistema è stato progressivamente ampliato, confermando che l’ordinamento sanitario ammette la trasmissione digitale dei dati della prescrizione tra medico e paziente, e tra paziente e farmacia.

Un passaggio significativo è rappresentato dal DM 25 marzo 2020 e dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, adottati nel contesto dell’emergenza pandemica, che hanno rispettivamente esteso l’utilizzo della ricetta dematerializzata e introdotto modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo, consentendo la comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica anche tramite strumenti digitali.

Di poco successivo, il DM 30 dicembre 2020 ha ulteriormente ampliato il sistema introducendo la prescrizione elettronica anche per i farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. ricetta bianca), inserendo tali prescrizioni nei flussi digitali del Sistema Tessera Sanitaria, modalità rese definitive dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 884 del 31 marzo 2022.

In questo contesto la prescrizione è identificata dal Numero di Ricetta Elettronica (NRE), che consente alla farmacia di recuperare la ricetta nei sistemi informativi sanitari e procedere alla dispensazione del medicinale.

Il processo di digitalizzazione è stato ulteriormente rafforzato dalla Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che ha previsto la progressiva generalizzazione della prescrizione elettronica, estendendo la dematerializzazione anche alle tipologie di ricetta finora rilasciate esclusivamente in formato cartaceo (ad eccezione degli stupefacenti, per i quali vige un regime dedicato con alcune categorie tuttora prescrivibili solo su ricetta cartacea).

La stabilizzazione normativa

Alla luce di questo percorso evolutivo, la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026), si colloca come l’ultimo passaggio di un processo normativo già avviato da tempo.

La norma rende infatti strutturali e definitive le modalità alternative al promemoria cartaceo, stabilizzando la possibilità di comunicare il Numero di Ricetta Elettronica anche tramite strumenti telematici.

La norma stabilisce che:

  • l’NRE può essere comunicato all’assistito tramite strumenti telematici
  • il promemoria cartaceo non è più la modalità principale di accesso alla ricetta
  • il paziente può ricevere il codice della ricetta anche via e-mail.

Nel quadro di questa evoluzione normativa risulta quindi coerente che i dati essenziali della prescrizione – e in particolare l’NRE – possano essere comunicati dall’assistito alla farmacia anche attraverso strumenti digitali, superando definitivamente la centralità del promemoria cartaceo nel processo di dispensazione del farmaco.

Cosa cambia per le farmacie: lo stato dell’arte

La prescrizione esiste nel sistema TS

Uno dei punti più importanti riguarda la natura giuridica della prescrizione.

La validità della ricetta non dipende dal promemoria cartaceo, ma dall’esistenza della prescrizione nel Sistema Tessera Sanitaria.

Il promemoria è solo uno strumento informativo per il paziente.

Di conseguenza, una ricetta è valida se la farmacia può visualizzarla nel sistema TS tramite NRE e codice fiscale.

La prova della dispensazione è digitale

La dispensazione del farmaco genera una registrazione automatica nel sistema informativo sanitario.

Il sistema registra:

  • la farmacia che eroga il farmaco
  • la data della dispensazione
  • l’avvenuta chiusura della ricetta (con i dati delle confezioni erogate).

Si crea così un audit trail digitale che costituisce prova della prescrizione e della dispensazione.

Responsabilità del farmacista

La digitalizzazione non elimina gli obblighi professionali del farmacista.

Restano fondamentali:

Verifica della prescrizione

Il farmacista deve controllare:

  • validità formale della ricetta
  • eventuali note AIFA
  • corretta dispensazione medicinale.

Identificazione dell’assistito

Il farmacista deve registrare il codice fiscale dell’assistito tramite sistema TS.

Corretta gestione del codice NRE

Nel caso di comunicazione telefonica o via messaggio, il farmacista deve prestare particolare attenzione alla corretta acquisizione del codice NRE.

Attenzione ai formalismi prescrittivi:  per alcune categorie di medicinali permangono infatti requisiti formali obbligatori, la cui verifica resta in capo al farmacista anche in presenza di ricetta dematerializzata.

In tali ipotesi, la visualizzazione dei dati tramite i sistemi digitali potrebbe risultare parziale o non immediatamente completa rispetto a tutti gli elementi richiesti dalla normativa. Ne consegue che, in presenza di carenze relative a requisiti essenziali della prescrizione, la dispensazione non dovrebbe essere effettuata, dovendosi privilegiare un approccio prudenziale.

Profili privacy e GDPR

La gestione digitale dell’NRE comporta inevitabilmente il trattamento di dati sanitari, che rientrano nelle categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 9 del GDPR.

Il trattamento è lecito perché necessario per finalità di diagnosi e assistenza sanitaria.

Tuttavia, devono essere rispettati alcuni principi fondamentali:

Minimizzazione dei dati

Nella comunicazione tramite SMS dovrebbe essere indicato solo l’NRE e il codice fiscale dell’assistito.

Sicurezza del trattamento

Devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati sanitari.

Riservatezza

Le informazioni relative alla prescrizione non devono essere accessibili a personale non autorizzato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sottolineato la necessità di adottare accorgimenti tecnici per garantire la sicurezza delle comunicazioni digitali.

Ritiro dei farmaci per conto terzi

Il sistema digitale facilita anche il ritiro dei farmaci da parte di terzi.

Il paziente può infatti inoltrare l’NRE a un familiare o a una persona di fiducia.

In questi casi il farmacista deve:

  1. acquisire NRE e codice fiscale dell’assistito
  2. verificare la ricetta nel sistema TS

Resta comunque fondamentale il rispetto della riservatezza delle informazioni sanitarie.

Un cambiamento strutturale per il servizio farmaceutico

La stabilizzazione delle modalità telematiche di gestione della ricetta rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nel processo di digitalizzazione della sanità territoriale.

La farmacia non è più semplicemente il luogo in cui viene consegnato un farmaco sulla base di un documento cartaceo, ma diventa il terminale operativo di un processo sanitario digitale che collega medico prescrittore, sistema informativo sanitario e dispensazione.

Questo cambiamento rafforza il ruolo della farmacia quale presidio sanitario integrato nella rete digitale del Servizio sanitario nazionale, chiamato a operare in un contesto sempre più interconnesso.

La sfida, nei prossimi anni, sarà quindi quella di governare questa trasformazione garantendo elevati livelli di sicurezza dei dati, qualità professionale e tutela del paziente, evitando al contempo disallineamenti tra i diversi sistemi digitali.

Prospettive future: integrazione digitale e serializzazione del farmaco

In questo quadro, il percorso di digitalizzazione non può dirsi ancora compiuto.

Se il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta già oggi l’infrastruttura di riferimento per la raccolta e consultazione dei dati sanitari, la sua piena integrazione operativa con i sistemi di prescrizione e dispensazione costituisce uno dei principali sviluppi attesi. Un’evoluzione in tal senso consentirebbe di rafforzare la continuità informativa tra prescrizione, dispensazione e monitoraggio delle terapie, riducendo le attuali frammentazioni dei flussi.

In parallelo, la stabilizzazione normativa della ricetta elettronica rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. Il prossimo passaggio – già avviato a livello europeo e destinato a incidere in modo significativo sull’operatività delle farmacie – è quello della serializzazione del farmaco tramite codice DataMatrix.

Si tratta di un’evoluzione che non riguarda soltanto la tracciabilità, ma investe direttamente i processi logistici, la dispensazione e i controlli lungo l’intera filiera.

Su questo tema torneremo a breve con un approfondimento dedicato.

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