Farmacie rurali: indennità di residenza e cumulo del fatturato (TAR Campania Salerno, sentenza 514/2026)
La sentenza n. 514 del 12 marzo 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza – sede staccata di Salerno, affronta un tema di grande rilevanza pratica: il calcolo del fatturato della farmacia rurale ai fini del riconoscimento dell’indennità di residenza e delle agevolazioni connesse, inclusi gli sconti SSN, quando il titolare gestisce anche un dispensario farmaceutico.
Il punto centrale riguarda una questione molto concreta per gli operatori: il fatturato del dispensario va sommato a quello della farmacia rurale oppure va considerato separatamente?
La decisione del TAR fornisce una risposta chiara, fondata sull’unitarietà del soggetto giuridico.
Il caso: farmacia rurale e dispensario nello stesso comune
La controversia trae origine dal ricorso di una società titolare di farmacia rurale e di dispensario farmaceutico, situati nel medesimo comune. La società aveva presentato due distinte istanze all’ASL per il riconoscimento dell’indennità di residenza.
L’amministrazione sanitaria ha invece proceduto al cumulo dei fatturati, rilevando il superamento della soglia di € 450.000 annui, con conseguente:
- esclusione dai benefici previsti per le farmacie rurali sussidiate;
- recupero delle somme relative agli sconti SSN applicati.
La società ha contestato tale impostazione, sostenendo la necessità di un calcolo separato del fatturato.
Normativa su farmacie rurali e indennità di residenza
La disciplina dell’indennità di residenza nelle farmacie rurali si fonda su un sistema articolato, volto a garantire la presenza del servizio farmaceutico nelle aree disagiate.
In particolare, rilevano:
- l’art. 115 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221, che disciplina le provvidenze per i farmacisti rurali;
- l’art. 1, comma 40, della Legge 662/1996, che collega l’indennità alla soglia di fatturato e alla disciplina degli sconti SSN.
Elemento centrale è la qualificazione del dispensario farmaceutico, che la normativa configura come articolazione della farmacia e non come soggetto autonomo.
Dispensario farmaceutico: autonomia o articolazione della farmacia?
Il nodo giuridico riguarda la natura del dispensario farmaceutico.
La disciplina di settore lo configura come struttura accessoria, affidata alla responsabilità del titolare della farmacia. Questo elemento è decisivo ai fini del calcolo del fatturato della farmacia rurale, poiché esclude la possibilità di considerare il dispensario come centro autonomo di imputazione economica.
La decisione del TAR Campania : cumulo del fatturato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Salerno, sent. n. 514/2026) ha respinto il ricorso, affermando un principio di particolare rilievo:
il fatturato della farmacia rurale e del dispensario deve essere considerato unitariamente quando fanno capo al medesimo soggetto giuridico.
La motivazione si fonda su tre elementi chiave:
- unicità del soggetto titolare (stessa partita IVA e organizzazione);
- natura accessoria del dispensario farmaceutico;
- coerenza con la funzione perequativa dell’indennità di residenza.
Effetti pratici per farmacie rurali e ASL
La pronuncia ha implicazioni operative rilevanti per il settore.
In particolare:
- le ASL potrebbero adottare criteri uniformi basati sul cumulo del fatturato;
- i titolari di farmacie rurali dovranno considerare l’impatto complessivo della propria attività ai fini delle soglie;
- è prevedibile un aumento del contenzioso amministrativo in presenza di prassi difformi.
Una lettura alternativa: rischio per i dispensari
Nonostante la solidità dell’impostazione del TAR, esiste una possibile interpretazione alternativa.
Considerare separatamente il fatturato del dispensario farmaceutico potrebbe infatti:
- favorire il mantenimento di presidi in aree marginali;
- evitare la perdita dei benefici per le farmacie rurali sussidiate;
- incentivare la diffusione del servizio sul territorio.
Il cumulo, al contrario, rischia di penalizzare le realtà economicamente più fragili.
ACN farmacie e criteri di calcolo dell’indennità
Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) introduce criteri articolati per la determinazione dell’indennità di residenza, basati su fattori quali:
- fatturato;
- popolazione;
- distanza da altri presidi;
- turnazione.
L’ACN riconosce inoltre una maggiorazione per le farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici, senza però chiarire espressamente il tema del cumulo dei fatturati.
Tali aspetti potranno essere oggetto di contrattazione integrativa regionale.
Conclusioni: un orientamento destinato a incidere
La sentenza n. 514/2026 del TAR Campania (Salerno) rappresenta un punto di riferimento per il calcolo del fatturato nelle farmacie rurali.
Il principio del cumulo tra farmacia e dispensario appare coerente con la struttura normativa, ma pone interrogativi sul piano della sostenibilità dei presidi territoriali.
Il consolidamento di questo orientamento sarà determinante per definire un equilibrio tra rigore giuridico e tutela del servizio farmaceutico nelle aree disagiate.
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