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Approfondimento realizzato per Farmacista33

Caregiver e organizzazione del lavoro in farmacia: cosa cambia dopo la pronuncia n. 9104/2026 della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9104 del 14 aprile 2026, ha affrontato un tema destinato ad avere ricadute concrete anche nel mondo delle farmacie: la tutela del lavoratore caregiver e gli obblighi organizzativi del datore di lavoro.

La decisione nasce dal caso di una lavoratrice che chiedeva l’assegnazione stabile a un turno mattutino per poter assistere il figlio con grave disabilità. La Suprema Corte, recependo integralmente l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-38/24), ha riconosciuto che anche il caregiver può essere vittima di discriminazione indiretta e può quindi pretendere l’adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro.

Si tratta di una pronuncia rilevante altresì per il settore farmacia, dove l’organizzazione del lavoro si fonda spesso su turnazioni, aperture prolungate, reperibilità e organici ridotti.

Caregiver e organizzazione del lavoro in farmacia: cosa cambia dopo la pronuncia n. 9104/2026 della Cassazione 

La tutela non riguarda più soltanto il lavoratore disabile

Uno dei passaggi più importanti della sentenza è il superamento di una lettura restrittiva della normativa antidiscriminatoria.

La Cassazione chiarisce infatti che la tutela prevista dal d.lgs. n. 216/2003 e dalla direttiva 2000/78/CE non si limita alla persona con disabilità, ma può estendersi anche al lavoratore che assiste stabilmente un familiare disabile e che, proprio per tale condizione, subisce un trattamento deteriore sul lavoro.

In altre parole, il caregiver non agisce “in rappresentanza” del familiare disabile, ma può agire direttamente per tutelare la propria posizione lavorativa.

Come vedremo, per le farmacie questo significa che, in presenza di lavoratori caregiver, richieste relative a turni e organizzazione del lavoro potrebbero non poter essere gestite solo con soluzioni temporanee o informali, soprattutto nei casi di assistenza stabile e continuativa.

Gli accomodamenti ragionevoli diventano un obbligo concreto

Il cuore della sentenza è però un altro: l’obbligo del datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli.

La Corte richiama l’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, secondo cui il datore è tenuto ad adottare modifiche organizzative idonee a garantire la parità di trattamento, purché ciò non comporti un onere sproporzionato.

Nel caso esaminato, la lavoratrice chiedeva principalmente un turno stabile diurno. La Cassazione osserva che la richiesta doveva essere realmente valutata e che il datore avrebbe dovuto verificare concretamente soluzioni alternative; eventuali difficoltà organizzative, inoltre, dovevano essere dimostrate e non semplicemente affermate.

È importante sottolineare un aspetto: la sentenza non riconosce un diritto assoluto del dipendente a ottenere il turno desiderato.

La stessa Cassazione precisa che occorre sempre bilanciare:

  • le esigenze del lavoratore caregiver;
  • la libertà organizzativa dell’impresa;
  • la sostenibilità economica e organizzativa delle misure richieste.

Tuttavia, il datore di lavoro non può più limitarsi a un rifiuto generico, dovendo dimostrare di avere effettivamente valutato la sostenibilità organizzativa delle soluzioni richieste.

Le soluzioni temporanee potrebbero non bastare più

Probabilmente il passaggio più delicato per il settore farmacia riguarda la critica della Corte ai provvedimenti soltanto provvisori.

La Cassazione afferma infatti che, in presenza di situazioni di disabilità permanenti, anche gli accomodamenti ragionevoli devono avere una prospettiva stabile e non possono ridursi a continue proroghe temporanee.

È un principio molto rilevante perché molte farmacie, soprattutto quelle medio-piccole, molto spesso gestiscono queste situazioni attraverso accordi informali, modifiche turno “di mese in mese”, concessioni temporanee e, pertanto, assetti organizzativi precari.

Secondo la Suprema Corte, una gestione esclusivamente provvisoria e reiterata nel tempo potrebbe integrare una forma di discriminazione indiretta, soprattutto laddove il datore non dimostri l’impossibilità di adottare soluzioni organizzative più stabili.

Attenzione all’onere della prova

La sentenza affronta poi un altro tema cruciale: il regime probatorio.

Nei giudizi antidiscriminatori il lavoratore non deve dimostrare integralmente la discriminazione. È sufficiente allegare elementi idonei a renderla plausibile. A quel punto sarà il datore di lavoro a dover provare:

  • l’assenza della discriminazione;
  • oppure l’impossibilità concreta di adottare gli accomodamenti ragionevoli richiesti.

Diventa, pertanto, fondamentale motivare le decisioni organizzative, conservando traccia delle valutazioni effettuate, nonché, possibilmente, documentare eventuali criticità organizzative per dimostrare di avere realmente esaminato possibili soluzioni alternative.

Il problema delle piccole farmacie

La sentenza apre inevitabilmente interrogativi molto delicati per le realtà con organici ridotti.

Una farmacia rurale o una farmacia con pochi dipendenti potrebbe trovarsi concretamente impossibilitata a:

  • escludere stabilmente un lavoratore dai turni;
  • eliminare notturni o festivi;
  • garantire sempre fasce orarie fisse.

Ed è proprio in questo contesto che assume rilievo il concetto di onere sproporzionato, richiamato sia dalla normativa europea sia dalla stessa Cassazione.

La sentenza, infatti, non afferma che ogni richiesta del caregiver debba necessariamente essere accolta. Al contrario, ribadisce che occorre sempre bilanciare le esigenze assistenziali del lavoratore con la concreta sostenibilità organizzativa dell’impresa.

Sotto questo profilo, è evidente che la valutazione potrà essere molto diversa a seconda delle dimensioni della struttura.

In una realtà di maggiori dimensioni — con organici più ampi, maggiore possibilità di rotazione del personale e articolazione interna delle mansioni — sarà generalmente più agevole individuare accomodamenti ragionevoli compatibili con le esigenze aziendali.

Viceversa, nelle piccole farmacie, soprattutto laddove il personale sia numericamente limitato o siano presenti servizi obbligatori di turnazione, reperibilità o notturno, l’accoglimento di determinate richieste potrebbe comportare un sacrificio organizzativo sproporzionato per il datore di lavoro.

Resta però fermo un principio centrale della decisione: il diniego non potrà essere meramente generico, ma dovrà essere reale, motivato e supportato da elementi concreti.

Possibili riflessi anche sulle mansioni

Interessante anche un ulteriore passaggio della decisione.

La Corte censura il fatto che il datore non abbia valutato la disponibilità della lavoratrice ad accettare anche mansioni inferiori pur di ottenere un assetto compatibile con le esigenze di assistenza.

Nel contesto farmacia ciò potrebbe tradursi, almeno in alcuni casi, nella possibilità di valutare:

  • attività amministrative;
  • back office;
  • servizi CUP;
  • gestione prenotazioni;
  • supporto organizzativo;
  • attività meno vincolate alla turnazione.

Naturalmente ogni situazione dovrà essere valutata caso per caso, ma ignorare completamente queste soluzioni potrebbe diventare problematico.

Conclusione

La sentenza n. 9104/2026 non introduce un diritto automatico del lavoratore caregiver a scegliere liberamente orari e mansioni.

La decisione, tuttavia, conferma che anche nel rapporto di lavoro in farmacia le esigenze assistenziali del caregiver andranno affrontate con una gestione consapevole e strutturata, soprattutto nei casi di disabilità stabile e continuativa.

Per le farmacie questo potrà tradursi in una maggiore attenzione delle richieste, organizzazione del lavoro e possibili accomodamenti organizzativi, fermo restando che la concreta sostenibilità delle soluzioni richieste dovrà essere valutata caso per caso.

Sarà quindi particolarmente rilevante il tema dell’“onere sproporzionato”, soprattutto nelle realtà di dimensioni minori, dove organici ridotti, turnazioni obbligatorie e rigidità operative potrebbero rendere non ragionevolmente sostenibili determinati accomodamenti organizzativi.

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