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Obbligo di pulsante di recesso negli e-commerce: si applica alla vendita online di farmaci?

Dal 19 giugno 2026 i siti e le app che vendono online ai consumatori devono dotarsi di una “funzione di recesso”: un pulsante, o uno strumento equivalente, che consenta al cliente di recedere dal contratto direttamente sull’interfaccia digitale, con la stessa facilità con cui ha concluso l’acquisto.

La novità è stata introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, ha inserito nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online.

Attenzione: la norma non introduce un nuovo diritto di recesso né modifica i termini già previsti (14 giorni, salve le eccezioni di legge). Cambia però qualcosa di sostanziale: il ripensamento esce dalle condizioni generali di vendita e diventa un elemento obbligatorio dell’interfaccia del sito o dell’app. Per le farmacie che operano online la domanda è immediata: l’obbligo riguarda anche i medicinali?

Obbligo di pulsante di recesso negli e-commerce: si applica alla vendita online di farmaci?

Cosa prevede il nuovo art. 54-bis

La funzione di recesso deve essere:

  • chiaramente leggibile, con la dicitura “recedere dal contratto qui” o altra formula equivalente e inequivocabile;
  • ben visibile e facilmente accessibile sull’interfaccia online;
  • disponibile in modo continuativo per tutto il periodo in cui il recesso può essere esercitato.

Il percorso è in due fasi: il consumatore inserisce o conferma il proprio nome, gli elementi identificativi dell’ordine e il recapito elettronico su cui ricevere la conferma; quindi trasmette la dichiarazione tramite un’apposita funzione di conferma (“conferma recesso” o formula equivalente).

Ricevuta la dichiarazione, il professionista deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole (tipicamente via e-mail), contenente il testo della dichiarazione, la data e l’ora di trasmissione. Il recesso si considera esercitato nel momento in cui il consumatore invia la dichiarazione: non occorre alcuna accettazione da parte del venditore. Non basta più, quindi, un modulo PDF da scaricare o un indirizzo e-mail indicato nelle condizioni di vendita.

Il decreto è intervenuto anche sull’art. 49 del Codice del Consumo: l’informativa precontrattuale deve ora indicare anche l’esistenza e l’ubicazione dello strumento digitale di recesso.

Il pulsante si applica anche ai medicinali? La nostra lettura

A nostro avviso, no. Come già evidenziato nella guida di Farmatutela sul diritto di recesso nell’e-commerce farmaceutico (leggila qui), l’art. 47, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo esclude dall’applicazione della disciplina dei contratti a distanza – e quindi anche del diritto di recesso di cui agli artt. 52 e ss. – i contratti di assistenza sanitaria, comprensivi della prescrizione, somministrazione e fornitura di medicinali da parte di professionisti sanitari.

La vendita online di farmaci SOP e OTC – gli unici che la farmacia può legittimamente vendere a distanza – rientra in tale perimetro: si tratta pur sempre di fornitura di medicinali da parte di un professionista sanitario, soggetta a regole proprie (D.Lgs. 219/2006, autorizzazione e logo comune europeo).

La conseguenza è lineare: dove non esiste un diritto di recesso esercitabile, non può sorgere l’obbligo del pulsante. L’art. 54-bis, infatti, presuppone un recesso in corso di esercizio, tanto da imporre la disponibilità della funzione “per tutto il periodo durante il quale il recesso può essere esercitato”. Per i medicinali, dunque, il pulsante di recesso non è dovuto.

A conferma, anche a voler ragionare diversamente, opererebbe comunque l’art. 59, lett. e), che esclude il recesso per i beni sigillati non idonei alla restituzione per motivi igienici o di tutela della salute, una volta aperti dopo la consegna.

Perché la farmacia online deve comunque adeguarsi

La conclusione non deve però trarre in inganno. L’assortimento di una farmacia online non si esaurisce nei medicinali: integratori, cosmetici, dispositivi medici, prodotti per l’infanzia e parafarmaco sono beni per i quali il diritto di recesso opera pienamente (salve le eccezioni dell’art. 59).

Per questa parte dell’offerta – nella pratica, la più consistente – il pulsante di recesso è obbligatorio. La farmacia dovrà inoltre gestire correttamente gli ordini misti, nei quali convivono prodotti soggetti a recesso e medicinali che ne sono esclusi: la funzione digitale dovrà consentire il recesso parziale e le condizioni di vendita dovranno chiarire il diverso regime.

Adempimenti pratici

In vista dei controlli e delle possibili contestazioni, è consigliabile verificare:

  • la presenza della funzione di recesso conforme all’art. 54-bis (dicitura, visibilità, accessibilità, disponibilità continuativa);
  • l’implementazione della doppia conferma e della ricevuta automatica con data e ora;
  • l’aggiornamento di condizioni generali di vendita e informativa precontrattuale, con indicazione dello strumento digitale e dell’esclusione del recesso per i medicinali;
  • la corretta gestione tecnica degli ordini misti e dei resi parziali.

I rischi per chi non si adegua non sono trascurabili: la carenza informativa sul recesso può estendere il termine di 14 giorni fino a 12 mesi aggiuntivi, mentre l’assenza di procedure conformi può essere valutata dall’AGCM come pratica commerciale scorretta.

Conclusioni

Il nuovo art. 54-bis conferma la tendenza del legislatore europeo: uscire da un contratto online deve essere semplice quanto concluderlo. Per la farmacia digitale la novità impone un adeguamento tecnico e documentale che tenga conto della specificità del settore: nessun pulsante per i medicinali, che restano estranei al recesso; pulsante obbligatorio per tutto il resto dell’assortimento.

Come sempre, la corretta impostazione delle condizioni generali di vendita e delle informative è la prima difesa della farmacia: applicare in modo automatico regole pensate per altre categorie merceologiche, o ignorare i nuovi obblighi, espone a contestazioni evitabili.

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Vuoi approfondire il regime del diritto di recesso nell’e-commerce farmaceutico? Leggi il nostro approfondimento di Farmatutela: E-commerce e diritto di recesso: guida per Farmacisti.

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