Il biologo può operare in farmacia? Attività consentite, inquadramento e limiti
Il quesito
Ci si interroga con crescente frequenza sulla possibilità che la farmacia si avvalga della collaborazione di un biologo, iscritto all’Albo e titolare di partita IVA, per la gestione del reparto cosmetico, per l’erogazione di consulenze alla clientela e, ove ne ricorrano i presupposti, per l’esecuzione dei test diagnostici propri della farmacia dei servizi.
La domanda, in apparenza lineare, non tollera una risposta netta. Che il biologo possa operare in farmacia non è, in sé, controverso: il vero interrogativo attiene a quali attività egli possa concretamente svolgervi e, soprattutto, a quale titolo. È infatti dall’inquadramento del rapporto, prima ancora che dal titolo professionale, che discendono le implicazioni più delicate sul piano della responsabilità professionale, della copertura assicurativa, del trattamento dei dati e della disciplina fiscale.
L’inquadramento normativo della figura del biologo
Il biologo è un professionista sanitario. Tale qualificazione, già desumibile dall’impianto della legge 24 maggio 1967, n. 396, istitutiva dell’Ordine, ha trovato definitiva consacrazione nella legge 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. legge Lorenzin), che ha ricondotto la professione sotto la vigilanza del Ministero della Salute, abrogando le corrispondenti disposizioni della legge del 1967 riferite al Ministero della Giustizia. A completare il quadro concorre il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che ha ridefinito i requisiti di accesso e l’articolazione dell’Albo in due sezioni. Quanto all’oggetto del presente approfondimento, il riferimento è chiaramente alla figura del biologo cd. senior, ossia iscritto all’Albo nella sezione A.
L’oggetto della professione è delineato, in termini deliberatamente ampi, dall’art. 3 della legge n. 396/1967 e ricomprende, tra l’altro:
- le attività di analisi biologiche;
- la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e la consulenza in materia di alimentazione e nutrizione;
- la cosmetologia;
- la microbiologia, la biochimica e la biologia molecolare;
- le attività di prevenzione e di promozione della salute, nei limiti del proprio profilo professionale.
Da qui una prima, essenziale avvertenza: non tutti i biologi svolgono le medesime attività. Il perimetro operativo del singolo dipende dalla formazione, dall’eventuale specializzazione e dall’ambito concretamente esercitato. Il titolo abilita a un genus assai vasto di attività, ma è la concreta qualificazione professionale del singolo a individuarne, di volta in volta, le species.
Le attività del biologo in farmacia
Sul piano generale, nulla osta a che il biologo presti la propria opera all’interno della farmacia. Le competenze proprie del profilo — dalla cosmetologia alla nutrizione, dalle analisi biologiche alle attività di prevenzione — trovano naturale collocazione in un presidio che ha ormai assunto una spiccata vocazione socio-sanitaria e che, con il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, è stato eretto a snodo territoriale di erogazione di servizi, la cui evoluzione sino al quadro attuale è ben nota.
Lo stesso Ordine dei Biologi ha del resto avuto modo, in più occasioni, di confermare che le attività riconducibili al profilo professionale del biologo possono essere legittimamente esercitate anche nel contesto della farmacia. Si tratta, peraltro, di indicazioni maturate perlopiù in sede di riscontro a quesiti e non trasfuse in atti a carattere generale destinati alla pubblicazione: esse vanno pertanto assunte per quel che sono, ossia orientamenti autorevoli e utili sul piano interpretativo, ma non fonti idonee, di per sé, ad ampliare le competenze attribuite dalla legge.
Su un piano distinto, e questa volta di rilievo pubblico, si colloca il Protocollo d’intesa siglato nel luglio 2025 tra la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), volto a disciplinare la collaborazione tra le due professioni per l’esecuzione, in farmacia, di test diagnostici ematico-capillari mediante strumentazione POCT. Anche di tale intesa, come si dirà, occorre però perimetrare con esattezza la portata.
Il nodo della sovrapposizione dei ruoli
Acclarato che la presenza del biologo in farmacia non pone, in linea di principio, questioni di legittimità, il vero nodo si sposta sul piano organizzativo. La collaborazione può infatti articolarsi secondo due modelli strutturalmente eterogenei.
- a) Il biologo quale collaboratore della farmacia. In questo primo modello il biologo opera — pur eventualmente titolare di partita IVA — nell’ambito dell’organizzazione aziendale della farmacia, cui presta attività funzionali alla gestione del reparto e all’assistenza alla clientela. Egli non eroga, in tale veste, prestazioni professionali proprie nei confronti del paziente. Resta inteso, tuttavia, che la qualifica di professionista sanitario iscritto all’Albo non viene meno per il fatto di svolgere mansioni a carattere organizzativo: proprio per questo l’attenzione deve appuntarsi sulle mansioni concretamente esercitate e sulle modalità di presentazione del servizio al pubblico, onde evitare che attività di natura commerciale siano impropriamente qualificate come prestazioni sanitarie.
- b) Il biologo quale libero professionista. Nel secondo modello il biologo rende la prestazione direttamente al paziente, in proprio. In questo caso, pur in assenza di un espresso obbligo normativo, il modello maggiormente coerente appare quello del rapporto diretto tra professionista e assistito, anche sotto il profilo economico e fiscale (pagamento della prestazione e relativa fatturazione), oltre che della responsabilità professionale e della copertura assicurativa. Ciò presuppone un’attenta organizzazione degli spazi, della riservatezza, dell’informativa al paziente e della netta separazione tra l’attività della farmacia e quella del professionista.
È qui che si annida la criticità di maggiore rilievo. Il rischio non è la presenza del biologo in farmacia, bensì la commistione dei due modelli in capo al medesimo soggetto. Si pensi al biologo che, nell’arco della stessa giornata, gestisca il reparto cosmetico quale collaboratore della farmacia, renda consulenze professionali quale libero professionista e concorra all’erogazione dei servizi della farmacia. Per il paziente diverrebbe arduo comprendere in quale veste il professionista stia operando; e da tale opacità possono discendere incertezze in ordine alla titolarità della prestazione, alla responsabilità, alla copertura assicurativa, alla titolarità del trattamento dei dati personali, agli obblighi informativi, ai rapporti contrattuali e agli aspetti fiscali.
Il caso particolare del reparto di cosmesi
Emblematico è il caso del reparto di cosmesi, che merita una considerazione autonoma. Che un biologo possa gestire il reparto cosmetico è pacifico: egli può occuparsi dell’organizzazione del reparto, della vendita dei prodotti, della consulenza cosmetica, dell’analisi della pelle e del cuoio capelluto mediante microcamera e dell’orientamento nella scelta dei prodotti. La cosmetologia, del resto, rientra a pieno titolo tra le competenze di cui all’art. 3 della legge n. 396/1967.
Il punto è che la risposta dipende per intero dall’inquadramento. Finché l’attività resta confinata nell’ambito della consulenza cosmetica e commerciale, essa è riconducibile al primo modello, quello del collaboratore di cui alla lett. a) del paragrafo precedente. Diverso è il caso in cui la consulenza ecceda in una valutazione a contenuto sanitario, nella valutazione di patologie cutanee o nell’indicazione di trattamenti terapeutici: in tale ipotesi il biologo non svolge più l’attività di addetto al reparto, bensì una vera e propria prestazione professionale sanitaria, con quanto ne consegue sul piano della responsabilità e degli obblighi correlati.
Ne discende, a nostro avviso, la necessità di operare una scelta di fondo, chiara e preventiva. Il biologo che gestisca il reparto di cosmesi quale collaboratore della farmacia non dovrebbe, in relazione alla medesima clientela e nel medesimo contesto, rendere anche prestazioni professionali autonome: le due vesti mal si conciliano e, se cumulate, alimentano proprio quella sovrapposizione di ruoli che si è inteso scongiurare. La coerenza dell’inquadramento non è un formalismo, ma la condizione perché la responsabilità, la copertura assicurativa e la disciplina fiscale trovino un titolare certo.
La questione dei test diagnostici
È sul terreno dei test diagnostici che si registrano le maggiori incertezze interpretative. L’orientamento espresso in ambito ordinistico è favorevole alla possibilità che il biologo esegua, in farmacia, test POCT e tamponi diagnostici, con richiamo al d.lgs. n. 153/2009, al D.M. 16 dicembre 2010, al Protocollo Governo-Regioni del 28 luglio 2022, alla circolare ministeriale del 23 marzo 2021 e al citato Protocollo d’intesa FOFI-FNOB. Si tratta di una posizione autorevole e meritevole di attenzione.
Occorre tuttavia rilevare che le fonti richiamate non contengono una previsione espressa che attribuisca al biologo la facoltà di eseguire, nell’ambito della farmacia dei servizi, le prestazioni ordinariamente erogate dalla farmacia. In particolare:
- il lgs. n. 153/2009 disciplina i servizi erogabili dalla farmacia, senza individuare il biologo tra i soggetti abilitati all’esecuzione delle prestazioni;
- il M. 16 dicembre 2010 regola specifiche prestazioni professionali affidate a infermieri e fisioterapisti, e non è estensibile in via analogica ad altre figure;
- il Protocollo Governo-Regioni del 28 luglio 2022 definisce il quadro per l’esecuzione in farmacia di tamponi e test su base volontaria, rimettendone lo svolgimento al farmacista o a personale sanitario abilitato, e impone il rilascio all’assistito di un referto o certificato dell’esito;
- la circolare ministeriale del 23 marzo 2021 affronta il distinto tema del divieto di cumulo di professioni sancito dall’ 102 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934): divieto che colpisce l’esercizio contemporaneo di due professioni sanitarie in capo alla medesima persona — si pensi al farmacista che sia anche biologo — e non già la posizione del biologo che collabori dall’esterno con la farmacia;
- il Protocollo d’intesa FOFI-FNOB costituisce un rilevante accordo di collaborazione istituzionale, ma non è fonte normativa idonea ad ampliare le competenze attribuite dalla legge.
A ben vedere, è lo stesso Protocollo FOFI-FNOB a confermare tale lettura, e con nettezza. Esso, anzitutto, si autolimita sul piano oggettivo: concerne i soli test diagnostici ematico-capillari eseguiti con strumentazione POCT ed esclude espressamente gli esami a maggiore complessità (tra cui ormoni, marcatori tumorali, genetica, biologia molecolare, microbiologia, coagulazione e immunologia).
Ma è soprattutto sul piano dei documenti e dei ruoli che l’intesa risulta illuminante, poiché distingue due atti nettamente separati.
In farmacia, all’assistito è rilasciato un mero attestato di esito, privo di valore di referto, sottoscritto dal farmacista, il quale garantisce il rispetto delle procedure, la corretta conduzione della fase pre-analitica secondo le indicazioni del produttore del dispositivo (a marchio CE), la scelta del test e la manutenzione della strumentazione.
Il referto clinico in senso proprio, invece, non è rilasciato in farmacia: su richiesta dell’assistito, la farmacia che abbia attivato un apposito collegamento con un laboratorio clinico trasmette a quest’ultimo i dati rilevati, ed è in tale sede, esterna alla farmacia, che il referto viene sottoscritto dal biologo (o dal medico di laboratorio).
L’intesa, in altri termini, colloca l’atto professionale di refertazione del biologo nel laboratorio, e non nell’esercizio farmaceutico, ove la fase svolta si esaurisce nell’attestato di esito a firma del farmacista.
Se dunque persino l’accordo che apre alla collaborazione tiene distinta la fase eseguita in farmacia da quella refertativa, riservando quest’ultima al biologo nella sua sede professionale, a maggior ragione non se ne può inferire che il biologo possa refertare, in farmacia, nell’ambito della farmacia dei servizi: ciò che ne esce confermato è, semmai, l’esatto contrario.
Ne consegue che la questione, allo stato, non può dirsi definitivamente risolta e reclama, verosimilmente, un intervento chiarificatore di rango normativo.
Cautele operative
Quale che sia il modello prescelto, appare in ogni caso opportuno:
- disciplinare il rapporto mediante un contratto scritto, che ne espliciti causa e contenuto;
- definire con precisione le attività consentite e quelle escluse;
- evitare ogni commistione tra attività commerciale e prestazione sanitaria;
- verificare la coerenza e la capienza delle coperture assicurative;
- curare le modalità di presentazione del servizio alla clientela, evitando qualificazioni ambigue;
- mantenere una netta distinzione tra i servizi della farmacia e l’eventuale attività libero-professionale del biologo, anche sul piano degli spazi, dell’informativa e della fatturazione.
Conclusioni
L’ingresso del biologo in farmacia rappresenta senza dubbio un’opportunità, segnatamente nei settori della cosmetologia, della nutrizione e della prevenzione. Perché tale collaborazione possa svilupparsi in modo efficace e sicuro è tuttavia indispensabile definire con nitore il ruolo concretamente assunto dal professionista.
Più del titolo, in definitiva, rilevano le modalità organizzative della collaborazione, i rapporti con il paziente, la ripartizione delle responsabilità e il rispetto della disciplina speciale della farmacia dei servizi. È su questi profili — e sulla necessità di una scelta di inquadramento coerente e priva di sovrapposizioni — che, con ogni probabilità, si concentrerà l’evoluzione interpretativa dei prossimi anni.
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