Assistente di farmacia: esiste una qualifica riconosciuta?
Una farmacia ci chiede se sia possibile ospitare, per un tirocinio di 300 ore, una persona che sta frequentando un corso per conseguire la qualifica di “Assistente di farmacia”.
Online sono effettivamente disponibili diversi percorsi formativi che utilizzano questa denominazione e che prevedono, accanto alla formazione teorica, lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso una farmacia.
Ma esiste davvero, nell’ordinamento italiano, la figura professionale dell’“Assistente di farmacia”? Quale valore hanno questi corsi? E, soprattutto, la farmacia può ospitare il relativo tirocinio?
L’“Assistente di farmacia” non è una professione regolamentata
Il primo aspetto da chiarire riguarda la qualificazione giuridica della figura.
Allo stato attuale, nell’ordinamento italiano non risulta istituita una specifica professione regolamentata denominata “Assistente di farmacia”, dotata di proprie competenze professionali riservate e di uno specifico percorso formativo abilitante.
Sul tema è intervenuta anche la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), che nel gennaio 2025 ha ricordato come la proposta emendativa diretta a introdurre tale figura – alla quale sarebbero stati attribuiti compiti amministrativi e di supporto alla vendita di prodotti parafarmaceutici per i quali non fosse necessario il consiglio professionale del farmacista – sia stata ritirata nel corso dell’iter parlamentare.
La stessa FOFI ha inoltre evidenziato come non esista uno specifico percorso universitario destinato alla formazione dell’assistente di farmacia.
I corsi privati e il valore della qualifica rilasciata
Occorre quindi prestare attenzione alla natura dei numerosi corsi oggi pubblicizzati con la denominazione di “Assistente di farmacia”.
La circostanza che un ente formativo organizzi un corso con tale denominazione, eventualmente articolato in alcune centinaia di ore di formazione teorica e in un periodo di tirocinio pratico, non significa di per sé che il titolo conseguito corrisponda a una qualifica professionale regolamentata dall’ordinamento.
Allo stesso modo, le eventuali ore di tirocinio previste dal programma del corso non devono essere confuse con un tirocinio professionalizzante imposto dalla legge quale requisito necessario per l’accesso a una professione.
Si tratta, in altri termini, di verificare caso per caso la natura del percorso formativo, il soggetto che lo organizza e l’eventuale riconoscimento del titolo rilasciato, senza attribuire automaticamente alla denominazione utilizzata dall’ente formatore un valore che non deriva dalla normativa professionale.
In farmacia può comunque lavorare personale non farmacista
L’inesistenza di una professione regolamentata di “Assistente di farmacia” non significa, naturalmente, che all’interno della farmacia possano operare esclusivamente farmacisti laureati, abilitati e iscritti all’Albo.
La disciplina contrattuale contempla infatti anche personale non laureato destinato allo svolgimento di attività tecnico-pratiche, amministrative e di supporto.
La distinzione fondamentale riguarda quindi non tanto la denominazione attribuita al lavoratore, quanto le mansioni concretamente esercitate.
Il personale non farmacista può essere impiegato nelle attività che non richiedono l’esercizio della professione farmaceutica, mentre non può svolgere autonomamente le funzioni che l’ordinamento riserva al farmacista.
Il conseguimento di un attestato o diploma rilasciato nell’ambito di un corso privato non modifica tale ripartizione delle competenze e, soprattutto, non abilita il suo titolare all’esercizio di attività professionali riservate.
Il limite delle attività riservate al farmacista
Questo profilo assume particolare importanza anche durante il periodo di tirocinio.
Il progetto formativo non può diventare lo strumento attraverso il quale affidare al tirocinante attività che presuppongano la qualifica professionale di farmacista.
Rimane infatti fermo il limite rappresentato dall’art. 348 c.p., che sanziona l’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato e prevede specifiche conseguenze anche nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato ovvero ne abbia diretto l’attività.
Occorrerà quindi prestare particolare attenzione alle attività svolte al banco e al rapporto con il pubblico, distinguendo le attività meramente commerciali o di supporto da quelle che implicano dispensazione del medicinale, consiglio professionale o comunque esercizio delle competenze proprie del farmacista.
La farmacia può ospitare il tirocinio?
L’assenza di una professione regolamentata di “Assistente di farmacia” non comporta, di per sé, l’impossibilità per una farmacia di ospitare una persona nell’ambito di un percorso formativo.
Non è però corretto partire dal presupposto che esista, a livello normativo, uno specifico tirocinio per assistente di farmacia.
Il numero di ore può costituire un requisito previsto dal singolo corso, ma la possibilità di svolgerle presso una farmacia dipenderà dalla corretta configurazione giuridica del tirocinio.
Prima di aderire alla richiesta, la farmacia dovrebbe pertanto acquisire la documentazione predisposta dall’ente formatore e verificare, in particolare, l’identità e i requisiti del soggetto promotore, la disciplina applicabile al tirocinio, la convenzione con il soggetto ospitante, il progetto formativo individuale e le relative coperture assicurative.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla descrizione delle mansioni affidate al tirocinante, che dovranno essere coerenti con la natura del percorso e, in ogni caso, estranee alle attività professionali riservate al farmacista.
Cosa deve verificare la farmacia prima di accettare
La richiesta di ospitare un tirocinante che frequenti un corso per “Assistente di farmacia” non deve quindi essere né automaticamente accolta né necessariamente respinta.
Prima di sottoscrivere la documentazione proposta dall’ente formatore è opportuno verificare almeno:
- chi sia il soggetto promotore e a quale titolo organizzi il percorso;
- quale sia la natura del corso e del titolo o attestato rilasciato;
- quale disciplina venga applicata al tirocinio;
- la presenza di una regolare convenzione e di un progetto formativo;
- le coperture assicurative previste;
- le mansioni che il tirocinante sarà concretamente autorizzato a svolgere.
Conclusioni
La diffusione di corsi denominati “Assistente di farmacia” non deve indurre a ritenere che sia stata introdotta nell’ordinamento una nuova professione sanitaria o una specifica figura professionale abilitata a svolgere attività proprie del farmacista.
Il nome attribuito al corso non determina le competenze professionali del soggetto che lo frequenta.
Ciò non esclude che una farmacia possa ospitare un tirocinio inserito in uno di questi percorsi formativi, purché ne siano preventivamente verificate la corretta configurazione giuridica e la documentazione e siano chiaramente delimitate le attività che il tirocinante potrà svolgere.
Per il titolare della farmacia, quindi, il punto centrale non è stabilire in astratto se possa esistere un “assistente di farmacia”, ma verificare concretamente chi propone il tirocinio, secondo quale disciplina e per lo svolgimento di quali mansioni.
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