Insegne e monitor pubblicitari in farmacia: cosa cambia con le nuove regole del 2026
Il D.L. n. 19/2026 semplifica le procedure per l’installazione dei mezzi pubblicitari visibili dalla strada, introducendo la SCIA al posto dell’autorizzazione preventiva. La novità interessa anche le farmacie, soprattutto per quanto riguarda insegne, schermi digitali e monitor collocati nelle vetrine. Restano, tuttavia, precisi obblighi e possibili sanzioni.
Le nuove regole per i mezzi pubblicitari
Con il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, è stata introdotta un’importante semplificazione amministrativa per l’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.
In particolare, l’art. 5, comma 2, del decreto ha previsto che, in luogo della precedente autorizzazione, sia sufficiente la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.
La nuova disciplina riguarda anche le installazioni collocate su proprietà privata, purché visibili dalla strada.
La SCIA deve essere accompagnata dall’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dalla normativa.
In linea generale, la presentazione della segnalazione consente di procedere all’installazione senza attendere il rilascio di un’autorizzazione espressa, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di effettuare i controlli previsti dalla legge.
La semplificazione riguarda, dunque, la procedura amministrativa, ma non elimina le regole che disciplinano la collocazione e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari.
Quali installazioni sono interessate nelle farmacie?
La novità può riguardare diverse tipologie di installazioni comunemente presenti nelle farmacie, tra cui:
- le insegne esterne e gli altri elementi identificativi dell’esercizio;
- i pannelli e i cartelli pubblicitari;
- gli schermi digitali collocati nelle vetrine;
- i monitor utilizzati per diffondere messaggi commerciali, promozionali o istituzionali.
Particolare attenzione merita la diffusione dei monitor digitali installati all’interno delle farmacie, ma rivolti verso l’esterno.
Si tratta di dispositivi sempre più utilizzati per comunicare offerte, promozioni, servizi sanitari e informazioni commerciali, spesso forniti da aziende o consorzi attraverso contratti di noleggio o comodato.
È importante sapere che la collocazione del monitor all’interno dei locali non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina sulla pubblicità stradale.
Ciò che assume rilievo è, infatti, anche la visibilità del mezzo dalla strada e la sua concreta funzione.
Occorre quindi distinguere gli schermi destinati esclusivamente alla comunicazione interna da quelli che, per posizione, orientamento e caratteristiche, costituiscono veri e propri mezzi pubblicitari visibili dagli utenti della strada.
Monitor in vetrina: attenzione alla luminosità e alla sicurezza stradale
L’art. 23 del Codice della strada, contenuto nel D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce precisi limiti alla collocazione dei mezzi pubblicitari.
In particolare, sono vietati gli impianti che, per dimensioni, forma, colori, ubicazione o caratteristiche luminose, possano creare confusione con la segnaletica stradale, distrarre i conducenti oppure arrecare disturbo visivo, compromettendo la sicurezza della circolazione.
Sono inoltre vietate le sorgenti luminose e le pubblicità che possano produrre abbagliamento.
Questi divieti continuano ad applicarsi anche dopo l’introduzione della SCIA.
Per le farmacie che utilizzano monitor digitali nelle vetrine, la verifica deve quindi riguardare non soltanto la regolarità amministrativa dell’installazione, ma anche le caratteristiche tecniche del dispositivo.
Assumono particolare importanza la luminosità, l’orientamento dello schermo, la sua posizione rispetto alla carreggiata e le modalità di visualizzazione dei messaggi.
Non è pertanto sufficiente che il monitor sia installato all’interno della farmacia o che sia stato fornito da un operatore specializzato: occorre verificare che la sua presenza sia compatibile con le disposizioni sulla sicurezza stradale e con gli eventuali regolamenti locali.
La SCIA è sempre sufficiente?
La nuova disciplina si applica, in linea generale, ai mezzi pubblicitari installati a partire dal 20 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto.
Con una circolare del 5 giugno 2026, il Ministero dell’Interno ha chiarito che la nuova procedura deve considerarsi sostitutiva dell’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della strada, nonostante il mancato coordinamento formale tra le disposizioni.
La stessa circolare ha precisato che le autorizzazioni rilasciate prima del 20 febbraio 2026 rimangono valide fino alla loro scadenza, mentre successivamente trova applicazione il nuovo regime della SCIA.
Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni.
In particolare, nelle aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, continua a essere necessaria la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di tutela.
Restano inoltre applicabili i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, e dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.
Prima di procedere a una nuova installazione è quindi opportuno verificare presso il SUAP competente la disciplina applicabile al caso concreto.
Il canone unico patrimoniale continua a essere dovuto?
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda gli obblighi economici connessi all’esposizione dei messaggi pubblicitari.
L’introduzione della SCIA non elimina l’eventuale obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale, disciplinato dall’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
Il canone può trovare applicazione anche ai messaggi pubblicitari diffusi attraverso impianti installati su beni privati, quando siano visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico.
La normativa prevede specifiche esenzioni, tra cui quella relativa ai mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso, purché attinenti all’attività esercitata nei locali e di superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
Non tutti i monitor installati nelle vetrine delle farmacie possono quindi beneficiare automaticamente dell’esenzione.
Si pensi, ad esempio, a uno schermo digitale di grandi dimensioni utilizzato per trasmettere messaggi pubblicitari: occorrerà verificare sia la superficie del mezzo sia la natura dei contenuti diffusi.
La regolarità amministrativa dell’impianto e l’assolvimento degli obblighi relativi al canone costituiscono, inoltre, due questioni distinte.
Il pagamento del canone, da solo, non rende legittima un’installazione eventualmente irregolare.
Quali sono i rischi per le farmacie?
Il mancato rispetto della disciplina può comportare conseguenze di natura amministrativa ed economica.
L’art. 23 del Codice della strada prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative ai mezzi pubblicitari e contempla, nei casi previsti, anche la rimozione degli impianti irregolari, con addebito delle relative spese.
A queste conseguenze possono aggiungersi quelle derivanti dalla disciplina della SCIA, qualora risultino assenti i presupposti richiesti dalla legge o siano riscontrate irregolarità nella segnalazione.
È inoltre opportuno precisare che l’eventuale proprietà del mezzo pubblicitario in capo a soggetti terzi non esclude, di per sé, possibili responsabilità della farmacia, da valutarsi in relazione alla normativa applicabile e alle circostanze del caso concreto.
Cosa devono fare concretamente le farmacie?
Alla luce delle novità introdotte nel 2026, è consigliabile che i titolari di farmacia effettuino una verifica delle installazioni pubblicitarie presenti nei propri locali, prestando particolare attenzione ai dispositivi visibili dalla strada.
Per le nuove installazioni occorre accertare preventivamente la necessità della SCIA, la conformità tecnica dell’impianto e l’eventuale presenza di vincoli o prescrizioni locali.
Per gli impianti già esistenti, invece, è opportuno verificare la documentazione amministrativa disponibile, la validità delle eventuali autorizzazioni e la regolarità degli adempimenti relativi al canone unico patrimoniale.
La novità normativa rappresenta un’effettiva semplificazione, ma non deve essere interpretata come una liberalizzazione indiscriminata della pubblicità visibile dalla strada.
Una verifica preventiva della conformità dell’installazione e degli obblighi applicabili può evitare contestazioni, sanzioni e costi di rimozione.
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