Firma digitale e prescrizioni mediche: cosa deve sapere il farmacista
Con l’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), introdotto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il valore giuridico del documento informatico ha subito importanti modifiche. In particolare, l’articolo 21, comma 2, come modificato dal D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha stabilito che:
“Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
Una norma di grande rilievo, che ha effetti anche sulla quotidiana attività del farmacista, specie quando si tratta di riconoscere la validità delle prescrizioni mediche presentate in formato cartaceo ma redatte in origine in formato digitale.

Cos’è la firma digitale
La firma digitale è una particolare tipologia di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata), tra loro correlate. Il titolare utilizza la chiave privata per firmare, mentre il destinatario utilizza quella pubblica per verificare l’integrità e la provenienza del documento.
In termini semplici, la firma digitale garantisce che un documento:
- provenga effettivamente dal soggetto che lo ha sottoscritto;
- non sia stato modificato dopo la firma;
- abbia una data certa di creazione.
La firma digitale, secondo l’art. 24 del CAD, sostituisce l’apposizione di sigilli, timbri e marchi di qualsiasi genere. Ha dunque lo stesso valore di una firma autografa, a differenza di altre forme di firma elettronica che possono non avere valore legale pieno.
Chi può utilizzare la firma digitale
Tutte le persone fisiche possono dotarsi di firma digitale, inclusi:
- cittadini;
- medici (specialisti, MMG, PLS);
- dipendenti di aziende sanitarie;
- professionisti e amministratori pubblici.
Questo significa che un referto ospedaliero, una lettera di dimissione o una prescrizione medica digitale possono essere firmati digitalmente e avere valore legale solo nel formato elettronico originale.
Il problema della stampa: quando la firma digitale perde valore
Un errore frequente è quello di ritenere che la stampa cartacea di un documento originariamente firmato digitalmente mantenga lo stesso valore giuridico.
Tuttavia, questo è errato, poiché, quando un documento firmato digitalmente viene stampato su carta, perde le seguenti caratteristiche:
- l’attributo di integrità;
- la certezza sull’identità del mittente;
- la non ripudiabilità della sottoscrizione;
- la data certa di creazione.
In altre parole, la firma digitale ha validità solo sul documento informatico, non sulla stampa. Di conseguenza, una prescrizione che riporta l’immagine della firma del medico o un’indicazione del tipo “firmata elettronicamente”, non può essere accettata in farmacia, a meno che non vi sia anche una firma autografa.
Ricette bianche: attenzione alla firma
Le ricette bianche, redatte da medici di medicina generale, specialisti o rilasciate in occasione di dimissioni ospedaliere (escluse quindi le stampe dei promemoria delle ricette dematerializzate), possono essere accettate in farmacia solo se recano la firma autografa originale del prescrittore.
Non sono valide, e dunque non possono essere spedite, le prescrizioni che riportano l’immagine stampata della firma o diciture quali “firmata digitalmente”.
Questo perché, come detto la firma elettronica ha valore legale esclusivamente quando è apposta su un documento informatico. Una volta stampato, tale documento perde efficacia giuridica.
Infine, va evidenziato che le farmacie non dispongono di strumenti per verificare la validità di una firma elettronica su un documento cartaceo, al contrario di quanto accade con le ricette dematerializzate, per le quali i software gestionali si interfacciano direttamente con i sistemi centrali per i necessari controlli.
Prescrizioni alla dimissione e ruolo del farmacista
Una situazione frequente riguarda le prescrizioni ospedaliere alla dimissione, redatte all’interno di lettere di dimissione o referti digitali. In tali casi è fondamentale distinguere tra:
- Proposta di terapia
Indicazioni rivolte al medico curante, non valide per la dispensazione. Il farmacista non può erogare il farmaco. Deve inviare il paziente dal medico per la ricettazione.
- Prescrizione di terapia
Quando la terapia è chiaramente prescritta e firmata digitalmente, il farmacista deve comunque verificare il canale corretto di erogazione. In assenza di una ricetta DEMA (SSN o bianca) o di una ricetta cartacea (per farmaci in fascia C o stupefacenti), non è possibile dispensare il medicinale.
In sintesi:
- se la lettera di dimissione è digitale con firma digitale, ma stampata, il valore legale della firma è nullo;
- se la prescrizione richiede una ricetta DEMA o rossa cartacea, è necessario che il paziente la ottenga dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista ospedaliero con accesso al sistema.
Il ruolo del software gestionale nelle farmacie
Nel caso delle ricette dematerializzate (DEMAs) per farmaci umani o veterinari, i software gestionali delle farmacie si collegano direttamente ai sistemi centrali (TS/SOGEI) e permettono:
- la verifica automatica della firma elettronica;
- il controllo dell’autenticità e della tracciabilità;
- l’erogazione secondo le regole previste dal SSN.
Questo sistema non è disponibile per prescrizioni stampate da referti firmati digitalmente, poiché non esiste un canale di verifica diretto.
Conclusione: cosa deve fare il farmacista
Per garantire il rispetto della normativa e la tutela dei pazienti, il farmacista deve:
- Verificare la presenza di una firma autografa sulle ricette cartacee non dematerializzate;
- Rifiutare documenti stampati con firme digitali o indicazioni testuali di firma elettronica;
- Richiedere al paziente una ricetta DEMA o cartacea valida, se la prescrizione proviene da una lettera di dimissione firmata digitalmente;
- Inoltrare il paziente al medico curante, se necessario per la ricettazione.