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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Corte Costituzionale elimina il limite massimo delle sei mensilità

Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015 (Jobs Act) nella parte in cui prevedeva un limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo da parte di un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti.

La decisione interessa direttamente anche molte farmacie private, che rientrano tra le piccole imprese per dimensione e struttura organizzativa.

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Corte Costituzionale elimina il limite massimo delle sei mensilità

Il caso e la pronuncia

Il punto di partenza è una causa davanti al Tribunale di Livorno, che ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma limitativa dell’indennizzo. Secondo il giudice, un tetto così rigido impediva di valutare il reale danno subito dal dipendente, specie nei casi in cui il licenziamento fosse privo di giustificazione.

La Corte Costituzionale ha accolto la questione, affermando che il risarcimento deve essere proporzionato al pregiudizio subito e in grado di esercitare una valida funzione deterrente. Il tetto delle 6 mensilità, invece, comprimerebbe in modo eccessivo questi principi.

Pur riconoscendo la possibilità di una riduzione dell’indennizzo per le realtà sotto la soglia dimensionale dell’art. 18 Stat. Lav., la Corte invita il legislatore a individuare criteri più articolati, come il fatturato, la situazione economica dell’impresa e il comportamento delle parti.

Cosa cambia per la farmacia titolare

Per le farmacie con meno di 15 dipendenti, la sentenza ha conseguenze operative non trascurabili in caso di controversie sul licenziamento:

  • non esiste più un limite massimo predefinito per l’indennizzo;
  • resta il principio del “dimezzamento” rispetto alle imprese più grandi, ma con una nuova forbice tra 3 e 18 mensilità (prima era 3–6);
  • il giudice avrà maggiore discrezionalità nel determinare l’importo, valutando elementi quali:
    • numero dei dipendenti;
    • anzianità di servizio del lavoratore;
    • condotta del datore e del dipendente;
    • condizioni economiche della farmacia.

Sebbene la decisione si applichi formalmente ai rapporti disciplinati dal Jobs Act (ossia contratti a tutele crescenti attivati dal 7 marzo 2015 in poi), è probabile che possa avere impatti anche nei casi soggetti alla disciplina previgente.

Un sistema sempre più complesso per il titolare

Questa sentenza si inserisce in un percorso già avviato da altre decisioni della Corte, che hanno ridotto gli automatismi del Jobs Act e ampliato la discrezionalità giudiziale.

Per il titolare di farmacia ciò significa:

  • maggiore incertezza normativa;
  • rischi economici meno prevedibili in caso di contenzioso con il personale;
  • necessità di una maggiore attenzione preventiva nella gestione dei rapporti di lavoro.

Non è più sufficiente attenersi alla lettera della norma: oggi è fondamentale valutare l’impatto concreto delle decisioni gestionali, anche alla luce dell’orientamento dei giudici.

Conclusione

La sentenza n. 118/2025 rafforza la tutela dei lavoratori, ma aumenta il rischio per le piccole farmacie.
È dunque sempre più importante coinvolgere il consulente legale o del lavoro prima di procedere con un licenziamento, così da prevenire contenziosi e gestire correttamente le fasi critiche del rapporto con il dipendente.

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