Indennità di residenza, il termine è ordinatorio, non perentorio: una pronuncia a favore delle farmacie
Farmatutela aveva già trattato, in un approfondimento del 2021 (leggi qui), il tema della natura del termine per la presentazione delle istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiate. Già allora si evidenziava come il termine del 31 marzo non fosse da considerare perentorio, ma soltanto ordinatorio, in quanto l’indennità di residenza è una spesa fissa obbligatoria e la normativa non prevede decadenza automatica per il ritardo.
La sentenza del TAR Emilia-Romagna
Con una recente pronuncia del 23 settembre 2025, il TAR Emilia-Romagna (Sezione staccata di Parma) ha confermato questa lettura, accogliendo il ricorso di alcune farmacie rurali e della Federfarma provinciale contro i dinieghi opposti dall’AUSL di Reggio Emilia. Il Tribunale ha ribadito che le domande tardive devono essere esaminate e accolte, se in possesso dei requisiti di legge, perché il termine del 31 marzo ha natura meramente sollecitatoria.
Le motivazioni della decisione
Il TAR ha osservato che la L. 221/1968 prevede termini rigidi solo per l’erogazione delle indennità (31 ottobre, 30 giugno e 31 dicembre), non per la presentazione delle istanze. Nel caso concreto, le domande erano state presentate con un ritardo di pochi giorni (tra l’11 e il 14 aprile): respingerle esclusivamente per tardività è stato giudicato sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o contabili della Pubblica Amministrazione.
L’interpretazione della natura ordinatoria del termine non è nuova: essa trova riscontro in un consolidato filone giurisprudenziale: tra le sentenze più rilevanti si segnalano TAR Basilicata n. 546/2000, che per prima ha affermato la non perentorietà del termine del 31 marzo, e TAR Sardegna n. 760/2008.
Gli effetti per le farmacie rurali
La decisione contribuisce a consolidare l’orientamento favorevole ai farmacisti secondo il quale, in mancanza di una previsione normativa espressa di perentorietà, il diritto all’indennità di residenza non può essere negato per un mero formalismo. L’interesse pubblico è garantito dai controlli sui requisiti sostanziali, non da un automatismo decadenziale.
Tuttavia, pur trattandosi di una decisione importante, è bene evidenziare che non tutti i TAR hanno mantenuto un orientamento uniforme: la giurisprudenza in materia resta ondivaga e non mancano pronunce più restrittive.
Per questo motivo, è fondamentale che le farmacie presentino le domande entro i termini di legge, così da evitare ogni possibile contestazione. L’eventuale impugnazione di un diniego deve essere valutata solo come extrema ratio, in presenza di un concreto interesse e alla luce dei precedenti più favorevoli.
