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Sciopero nazionale farmacisti del 6 novembre 2025: le indicazioni operative di Federfarma Nazionale

In occasione dello sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da farmacie private, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS per la giornata del 6 novembre 2025 (dalle ore 00:01 alle ore 24:00), Federfarma Nazionale ha diffuso una circolare con le principali indicazioni operative per i titolari di farmacia.

Sciopero nazionale farmacisti del 6 novembre 2025: le indicazioni operative di Federfarma Nazionale

Ambito di applicazione

Lo sciopero riguarda tutto il personale dipendente delle farmacie private su tutto il territorio nazionale, e non solo i farmacisti collaboratori.

Garanzia delle prestazioni indispensabili (Legge 146/1990)

Per assicurare un corretto equilibrio tra il diritto di sciopero e la tutela della salute dei cittadini, la Commissione Garanzia Sciopero ha richiamato tutte le Parti a garantire le prestazioni indispensabili e i servizi minimi previsti dalla legge.

Come ricordato da Federfarma Nazionale, devono essere rispettati i seguenti criteri:

  • almeno un terzo del personale normalmente impiegato deve garantire la prestazione lavorativa;
  • devono essere assicurate almeno il 50% delle prestazioni farmaceutiche normalmente erogate;
  • i servizi minimi devono essere garantiti da tutte le farmacie aperte, sia di servizio ordinario sia di turno.

Il calcolo del “terzo del personale” va riferito al numero di addetti normalmente presenti nel turno di servizio, e non all’intero organico.
Il risultato va arrotondato per eccesso se la parte decimale supera 0,50 e per difetto in caso contrario.

Poiché le prestazioni indispensabili riguardano il servizio farmaceutico, la quota di personale da garantire si riferisce ai farmacisti abilitati.
Deve quindi essere assicurata la presenza di almeno un terzo dei farmacisti normalmente impiegati.

Il titolare di farmacia (o, nel caso di società, il rappresentante legale o un suo delegato) può raccogliere — su base volontaria — informazioni dai dipendenti su come intendano contribuire al rispetto delle indicazioni, fermo restando che ogni lavoratore non è tenuto a comunicare in anticipo l’adesione allo sciopero.

Se la farmacia non potrà garantire il servizio per mancanza di farmacisti, il titolare dovrà avvisare immediatamente l’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Obblighi informativi verso l’utenza

L’art. 2, comma 6, della Legge 146/1990 impone di avvisare l’utenza almeno cinque giorni prima dell’astensione collettiva.
Le farmacie dovranno quindi esporre un cartello di avviso ben visibile al pubblico entro e non oltre il 1° novembre 2025.
Considerata la festività di Ognissanti, Federfarma suggerisce di esporre l’avviso con qualche giorno di anticipo.

Trattamento economico

L’adesione allo sciopero comporta un’assenza giustificata ma non retribuita.
Per le ore di sciopero sarà quindi applicata la decurtazione proporzionale della retribuzione.

Monitoraggio e segnalazioni

Federfarma Nazionale invita le farmacie a comunicare alla propria Associazione territoriale:

  • il numero dei lavoratori normalmente impiegati, suddivisi per livello di inquadramento;
  • il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, anch’essi suddivisi per livello.

I dati raccolti serviranno a verificare il rispetto delle disposizioni richiamate dalla Commissione Garanzia Sciopero e, se necessario, a segnalare eventuali irregolarità.

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La Commissione Garanzia Sciopero si riunirà prossimamente per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative.

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