Quesito
Un farmacista dipendente di farmacia privata può collaborare con altre farmacie o svolgere consulenze nel tempo libero, senza partita IVA? Serve l’autorizzazione del datore di lavoro?
Risposta
Sì, ma a certe condizioni.
Non esiste, infatti, un divieto assoluto di svolgere attività esterne, ma ogni iniziativa deve essere valutata caso per caso: è lecita solo se non costituisce concorrenza, non determina situazioni di conflitto di interessi e non compromette l’interesse della farmacia datrice di lavoro.
Il farmacista dipendente resta soggetto agli obblighi di fedeltà, correttezza e riservatezza previsti dall’art. 2105 c.c. e dal CCNL Farmacie Private.
L’obbligo di fedeltà
L’art. 2105 c.c. vieta al dipendente di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro e di utilizzare informazioni riservate acquisite nel contesto professionale.
L’art. 82 del CCNL Farmacie Private richiama espressamente questi doveri, confermando la centralità dei principi di lealtà e correttezza.
Ne deriva che il farmacista dipendente:
- non può svolgere consulenze presso farmacie concorrenti o potenzialmente tali;
- non può sfruttare la reputazione, il nome o i dati della farmacia per attività esterne;
- deve evitare qualsiasi situazione idonea a comprometterne la fiducia.
La valutazione caso per caso: il principio espresso dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13196/2017, ha chiarito che il datore non ha un potere assoluto di vietare qualunque attività lavorativa esterna, ma può limitarla quando sia concretamente incompatibile con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il controllo va svolto in modo specifico, sulla base delle circostanze del caso concreto.
L’apporto dell’art. 8 del d.lgs. 104/2022 (“Decreto Trasparenza”)
A completamento del quadro normativo, merita richiamo l’art. 8 del d.lgs. 104/2022, che disciplina il cumulo di impieghi.
La norma introduce un principio generale: il datore di lavoro non può vietare al dipendente lo svolgimento di altra attività lavorativa al di fuori dell’orario contrattuale, né può penalizzarlo per questo motivo. Tale libertà resta però subordinata al rispetto dell’art. 2105 c.c.
L’articolo individua tre situazioni in cui il datore può limitare o negare l’attività esterna:
- Pregiudizio per la salute o la sicurezza del lavoratore, inclusi i tempi minimi di riposo.
→ Rilevante, ad esempio, quando il farmacista svolge turni notturni o orari discontinui. - Necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico.
→ Anche le farmacie private, pur essendo imprese, svolgono un servizio di rilevanza pubblica; il principio può dunque avere applicazione indiretta. - Conflitto di interessi, anche in assenza di una violazione dell’art. 2105 c.c.
→ È la novità più significativa: esiste conflitto anche quando l’attività esterna non è formalmente concorrenziale ma può incidere sull’imparzialità, sulla disponibilità o sulla correttezza del dipendente.
Nel contesto farmaceutico, il conflitto di interessi può emergere in molte situazioni, tra cui:
- consulenze presso farmacie o parafarmacie nella stessa area territoriale;
- attività che sfruttano indebitamente la posizione o le informazioni acquisite nel rapporto principale;
- prestazioni che interferiscono con l’organizzazione del servizio o creano sovrapposizioni non sostenibili con l’orario della farmacia.
Il Decreto Trasparenza conferma dunque un principio già presente nella giurisprudenza:
👉 la liceità dell’attività esterna non si valuta solo in termini di concorrenza commerciale, ma anche rispetto a ogni possibile condizione di incompatibilità, disequilibrio o conflitto con il rapporto di lavoro principale.
Profili ulteriori
Attività esterne non regolarmente inquadrate possono comportare:
- rischi di irregolarità contributiva e fiscale;
- problematiche assicurative e di responsabilità professionale;
- possibili rilievi disciplinari se l’attività viene pubblicizzata o svolta in modo tale da generare confusione con la farmacia datrice.
Conclusioni
In conclusione, il farmacista dipendente può svolgere ulteriori attività professionali, ma non si tratta di una libertà assoluta. Ogni iniziativa deve essere compatibile con l’obbligo di fedeltà, non deve creare conflitti di interessi, né interferire con la qualità o l’organizzazione del servizio farmaceutico.
L’art. 8 del d.lgs. 104/2022 conferma che il lavoro esterno è in linea di principio ammesso, ma il datore può limitarlo quando sussistono ragioni legate alla sicurezza, alla tutela del servizio o alla prevenzione di ogni forma, anche solo potenziale, di conflitto.
Resta fondamentale che ogni attività ulteriore sia trasparente, correttamente inquadrata sotto il profilo contrattuale e comunicata al datore quando necessario, così da salvaguardare un rapporto fiduciario equilibrato e professionale.
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