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Quesito

Una farmacia può applicare ed esporre uno sconto su un farmaco soggetto a prescrizione?

Una farmacia può praticare ed esporre uno sconto su un farmaco soggetto a prescrizione?

Risposta

, la farmacia può applicare lo sconto su un farmaco soggetto a prescrizione, quando il medicinale è pagato direttamente dal cittadino (fascia C o fascia A fuori SSN).

Tuttavia, NO, non può promuovere o pubblicizzare tale sconto verso il pubblico, potendo limitarsi a una mera informazione neutra sul prezzo all’interno dell’esercizio.

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L’analisi giuridica della possibilità per una farmacia di applicare e comunicare sconti su farmaci soggetti a prescrizione medica pagati direttamente dal cittadino richiede un attento coordinamento tra norme che perseguono finalità concorrenti: la liberalizzazione del mercato farmaceutico, la tutela della concorrenza, e la salvaguardia della salute pubblica.

La questione centrale risiede nel bilanciamento tra la normativa che ha progressivamente consentito la scontistica sui medicinali non rimborsati dal SSN e quella, più restrittiva, che disciplina la pubblicità dei medicinali con obbligo di ricetta, nonché i meccanismi di incentivazione commerciale.

Il quadro normativo sulla scontistica dei medicinali

Il regime dei prezzi dei farmaci in Italia ha conosciuto un’evoluzione significativa, passando da un sistema prevalentemente amministrato a una progressiva liberalizzazione, in particolare per i medicinali non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le liberalizzazioni

Il processo di apertura ha avuto inizio con il D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), che ha introdotto la possibilità di praticare sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC).

Successivamente:

  • il D.L. 201/2011 (Salva Italia) ha esteso la possibilità di praticare liberamente sconti ai medicinali di fascia C;
  • il D.L. 1/2012 (Cresci Italia) ha ulteriormente ampliato tale facoltà, stabilendo che le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Ne consegue che, ove il costo del medicinale sia interamente a carico del cittadino, lo sconto è consentito, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

Ciò vale dunque sia per:

  • farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione;
  • farmaci di fascia A dispensati in regime privato (ossia fuori convenzione SSN).

Resta esclusa la possibilità di applicare sconti ai medicinali dispensati a carico del SSN, il cui prezzo è amministrato.

Le condizioni per la legittima applicazione dello sconto

La normativa richiede due presupposti fondamentali:

  1. generalità dell’offerta, ossia applicazione dello sconto a tutti gli acquirenti senza discriminazioni;
  2. adeguata informazione alla clientela.

Il problema interpretativo non riguarda, quindi, la legittimità dello sconto in sé, bensì le modalità con cui l’obbligo di “adeguata informazione” possa essere adempiuto senza violare il divieto di pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione.

Il divieto di pubblicità per i medicinali con obbligo di ricetta

Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Codice del Farmaco) disciplina in modo rigoroso la pubblicità dei medicinali, ponendo quale principio cardine la tutela della salute pubblica e la prevenzione di un consumo irrazionale o inappropriato.

L’art. 115, comma 2, stabilisce che:

È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica”.

La nozione di pubblicità deve essere intesa in senso ampio, comprendendo qualsiasi comunicazione volta a promuovere la prescrizione, la vendita o il consumo del medicinale.

La giurisprudenza ha evidenziato che la violazione delle norme sulla pubblicità dei medicinali, pur collocandosi sul piano amministrativo, può integrare anche un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., in quanto tali disposizioni incidono direttamente sulle dinamiche concorrenziali del mercato (Trib. Milano, sent. n. 8240/2017).

Il conflitto normativo appare dunque evidente: da un lato l’obbligo di “adeguata informazione” sugli sconti; dall’altro il divieto di qualsiasi forma di pubblicità al pubblico per i farmaci con obbligo di prescrizione.

Bilanciamento degli interessi e distinzione tra informazione e promozione

La giurisprudenza, tanto nazionale quanto europea, ha costantemente affermato la preminenza della tutela della salute pubblica rispetto ai principi di libertà economica nel settore farmaceutico.

È stato più volte ribadito che i medicinali non costituiscono beni ordinari di consumo e che l’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. incontra il limite dell’utilità sociale e della protezione della salute.

La soluzione al conflitto tra liberalizzazione e divieto di pubblicità risiede nella distinzione tra:

  • informazione neutra sul prezzo;
  • comunicazione promozionale o attrattiva.

L’informazione richiesta dalla normativa sulla scontistica deve essere interpretata come comunicazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria, volta a rendere noto al cliente il prezzo finale del prodotto nell’ambito del punto vendita.

Diversamente, la pubblicità vietata dall’art. 115 del D.Lgs. 219/2006 si configura quando la comunicazione assume carattere persuasivo, è rivolta a un pubblico indiscriminato e mira a incentivare l’acquisto del medicinale.

La giurisprudenza ha ritenuto illecita la diffusione tramite sito web o periodici di comunicazioni relative a farmaci di classe C, qualificandole come pubblicità vietata e atto di concorrenza sleale. Ciò dimostra che la comunicazione esterna dello sconto, rivolta al pubblico generale, integra una forma di promozione incompatibile con il divieto normativo.

Il divieto di concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo

Accanto al divieto di pubblicità, l’art. 5 del D.L. 223/2006 stabilisce un ulteriore divieto di portata generale:

Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.”

Tale disposizione si applica a tutti i medicinali, inclusi SOP e OTC, e mira a impedire che l’acquisto del farmaco sia influenzato da meccanismi incentivanti estranei alla necessità terapeutica.

Ne deriva una distinzione fondamentale tra:

  • sconto diretto e immediato sul prezzo, applicato in modo trasparente al momento della vendita, che è consentito nei limiti sopra esaminati;
  • meccanismi promozionali incentivanti, quali offerte “3×2”, sistemi di fidelizzazione con premi collegati all’acquisto di farmaci, voucher differiti o concorsi a premio, che restano vietati.

La ratio è evidente: il medicinale non può essere oggetto di strategie di marketing aggressive o di meccanismi che ne incentivino il consumo quantitativo.

Conclusioni operative

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’interpretazione più coerente può essere così sintetizzata:

È legittimo applicare uno sconto su un farmaco soggetto a prescrizione pagato direttamente dal cittadino, sia esso di fascia C sia di fascia A dispensato in regime privato.

È altresì legittima l’indicazione del prezzo scontato all’interno dell’esercizio, purché la comunicazione sia sobria, oggettiva e qualificabile come informazione sul prezzo, non come messaggio promozionale.

Non è invece consentita la comunicazione dello sconto all’esterno della farmacia o mediante strumenti rivolti al pubblico indeterminato (sito web, social media, volantini, newsletter), in quanto tale condotta integra una forma di pubblicità vietata ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 219/2006.

Restano in ogni caso vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto medicinali.

In sintesi, lo sconto è consentito quando il medicinale è pagato dal cittadino; la sua comunicazione deve rimanere nell’alveo della trasparenza informativa e non può trasformarsi in promozione commerciale o incentivo all’acquisto, nel rispetto della tutela della salute pubblica che continua a costituire il principio ordinatore della disciplina del settore farmaceutico.

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