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Farmacia dei servizi e requisiti dei locali: è necessario uno spazio esclusivo per ogni attività?

Nell’ambito dell’attuazione della c.d. farmacia dei servizi, uno dei profili più dibattuti concerne l’organizzazione degli spazi destinati all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

In particolare, si pone il seguente quesito:

La normativa vigente impone una destinazione d’uso esclusiva dei locali per ciascuna tipologia di prestazione o figura professionale, ovvero consente di erogare negli stessi spazi distinte prestazioni sanitarie purché in tempi distinti?

La questione presenta rilevanti implicazioni operative, incidendo direttamente sulla sostenibilità organizzativa del modello di farmacia dei servizi.

Farmacia dei servizi e requisiti dei locali: è necessario uno spazio esclusivo per ogni attività?

Il quadro normativo nazionale

Il punto di partenza è rappresentato dal d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, che ha introdotto nuove prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

La disciplina attuativa – in particolare il D.M. 16 dicembre 2010 e, da ultimo, l’Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie (in vigore dal 6 marzo 2025) – ha individuato:

  • le tipologie di prestazioni erogabili (tra cui prestazioni analitiche, telemedicina e prestazioni professionali di infermieri e fisioterapisti);
  • i requisiti minimi strutturali e organizzativi per la loro erogazione.

In tale contesto, l’ACN prevede espressamente:

  • la disponibilità di un’area dedicata per i servizi di cui all’art. 20 (Prestazioni analitiche, test diagnostici e attività di telemedicina, ecc.) con dimensioni minime di 5 mq;
  • uno spazio con requisiti dimensionali più ampi (minimo 9 mq) per le prestazioni di cui all’art. 21 (prestazioni erogate da infermiere e fisioterapista).

Tuttavia, la normativa nazionale non introduce alcun vincolo di destinazione esclusiva dei locali in relazione alle singole prestazioni o figure professionali.

Il significato giuridico di “area dedicata”

Elemento centrale della disciplina è il riferimento all’“area dedicata”.

Tale nozione deve essere interpretata in senso funzionale e non strutturale.

Essa implica, in particolare, che lo spazio:

  • sia separato dall’area destinata alla dispensazione del farmaco;
  • garantisca condizioni adeguate di riservatezza, sicurezza e igiene;
  • sia idoneo allo svolgimento della specifica prestazione sanitaria.

Non implica, invece:

  • una destinazione permanente dello spazio a una sola delle attività di cui agli artt. 20 e 21 ACN;
  • la necessità di prevedere locali distinti per ciascuna singola attività di cui agli artt. 20 e 21 ACN.

Ne consegue che il requisito normativo attiene alla idoneità dello spazio, non alla sua rigidità organizzativa.

Il contributo della normativa regionale

Le discipline regionali di attuazione – pur con differenze territoriali – si collocano, in linea generale, nel solco tracciato dalla normativa statale.

In particolare, alcune normative regionali hanno chiarito in modo espresso che i locali destinati ai servizi sanitari:

  • possono essere utilizzati per prestazioni diverse;
  • purché ciò avvenga mediante un’adeguata organizzazione dell’attività.

In tale prospettiva, viene valorizzato il principio della separazione temporale delle prestazioni, quale criterio alternativo alla separazione strutturale.

Un esempio significativo è rappresentato dalla disciplina regionale dell’Emilia-Romagna (in particolare la DGR 247/2024) che prevede la possibilità di utilizzare i medesimi locali “in tempi diversi” per prestazioni differenti.

Polifunzionalità degli spazi e assenza di obbligo di separazione strutturale

Dalla lettura coordinata delle fonti emerge un principio di fondo, ossia che la normativa vigente non impone un modello organizzativo basato sulla separazione strutturale degli spazi per singola attività o figura professionale.

Al contrario, risulta coerente con il sistema un modello fondato su:

  • spazi funzionalmente dedicati ai nuovi servizi
  • utilizzo degli stessi per prestazioni diverse;
  • organizzazione delle attività in tempi distinti.

Tale impostazione trova conferma anche nella struttura dei requisiti dimensionali previsti dall’ACN: uno spazio conforme ai requisiti più stringenti risulta, per definizione, idoneo anche per prestazioni  per le quali i requisiti sono minori.

Limiti e condizioni di legittimità

L’ammissibilità dell’utilizzo polifunzionale degli spazi è subordinata al rispetto di alcune condizioni essenziali.

a) Requisiti strutturali e organizzativi

Per ciascuna prestazione devono essere rispettati:

  • i requisiti dimensionali previsti;
  • le condizioni igienico-sanitarie;
  • le dotazioni tecniche necessarie;
  • le misure a tutela della riservatezza.

b) Separazione temporale delle attività

Le diverse prestazioni devono essere erogate in momenti distinti, secondo un’organizzazione idonea a garantire la corretta gestione degli spazi.

c) Titoli abilitativi e autorizzazioni

Devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore per le singole attività e per i professionisti coinvolti.

Farmacia dei servizi e distinzione dalla struttura sanitaria

È importante chiarire un aspetto: il modello delineato dalla normativa sulla Farmacia dei Servizi non comporta la trasformazione della farmacia in un’altra struttura sanitaria.

Le prestazioni sanitarie erogate ai sensi del Dlgs 153/2009 sono tipizzate e:

  • rientrano nell’ambito di servizi di primo e secondo livello;
  • hanno finalità di prevenzione, monitoraggio e supporto.

L’eventuale configurazione di un’organizzazione stabile e complessa, assimilabile a un ambulatorio, determinerebbe l’applicazione della diversa disciplina autorizzatoria prevista per queste strutture sanitarie.

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo esaminato, con riguardo agli spazi della Farmacia dedicati alla erogazione dei Nuovi Servizi sanitari di cui al Dlgs 153/2009, può affermarsi che:

  • non sussiste un obbligo normativo di destinazione esclusiva degli spazi per singola attività o figura professionale;
  • è invece conforme alla disciplina vigente un modello organizzativo fondato sulla polifunzionalità degli ambienti e sulla separazione temporale delle prestazioni;
  • resta imprescindibile il rispetto, per ciascuna attività, di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e autorizzativi previsti.

In tale prospettiva, la corretta organizzazione degli spazi rappresenta un profilo di gestione e compliance, più che un vincolo strutturale rigido imposto dalla normativa.

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