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Telemedicina in farmacia: cosa prevedono le nuove Linee di indirizzo AGENAS

Dalla televisita al telemonitoraggio, fino alla teleassistenza: il nuovo documento, posto in consultazione pubblica il 10 settembre 2026, delinea il modello organizzativo per l’integrazione delle farmacie convenzionate nei percorsi territoriali di telemedicina e consolida il ruolo della farmacia quale punto di accesso ai servizi sanitari.

La telemedicina in farmacia compie un ulteriore passo avanti. AGENAS ha recentemente pubblicato in consultazione le nuove “Linee di indirizzo per l’erogazione di servizi di telemedicina nelle farmacie convenzionate”, documento che delinea un modello organizzativo nel quale la farmacia assume un ruolo sempre più strutturato all’interno della rete dell’assistenza territoriale.

Le Linee costituiscono l’esito del percorso avviato con il Protocollo d’intesa sottoscritto tra AGENAS e Federfarma il 21 marzo 2025, finalizzato alla promozione e allo sviluppo di modelli di telemedicina nelle farmacie rurali. Il modello elaborato è destinato principalmente a Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie locali e le relative indicazioni possono essere estese, su base volontaria, anche alle farmacie urbane convenzionate, in presenza delle necessarie dotazioni.

L’obiettivo dichiarato è favorire l’integrazione delle farmacie nei percorsi territoriali di telemedicina, valorizzandole come nodi di prossimità in raccordo con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, distretti e Case della Comunità.

La prospettiva è dunque quella di una farmacia che non rappresenta soltanto il luogo nel quale effettuare un esame strumentale destinato ad essere successivamente refertato a distanza, ma che può diventare anche un punto fisico di accesso alla rete della telemedicina, mettendo in collegamento il cittadino con medici e altri professionisti sanitari.

Telemedicina in farmacia: cosa prevedono le nuove Linee di indirizzo AGENAS

La novità della televisita in farmacia

Tra gli aspetti di maggiore interesse vi è certamente la disciplina della televisita.

Le Linee la definiscono come un vero e proprio atto medico, caratterizzato dall’interazione a distanza e in tempo reale tra il professionista e il paziente. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui tale prestazione può essere erogata all’utente direttamente in farmacia, all’interno di uno spazio riservato e mediante una postazione digitale dedicata.

Si tratta di un passaggio importante anche rispetto all’immagine della telemedicina che si è consolidata negli ultimi anni nel canale farmacia.

ECG, Holter cardiaco, Holter pressorio e spirometria hanno rappresentato fino ad oggi le applicazioni più diffuse: il farmacista effettua o supporta l’acquisizione dei dati attraverso dispositivi certificati, che vengono poi trasmessi a professionisti o centri specializzati per la successiva refertazione.

La televisita presenta una struttura differente. In questo caso vi è un’interazione diretta e sincrona tra medico e paziente, fisicamente collocati in luoghi diversi. Le nuove Linee riconoscono espressamente che uno di questi luoghi può essere la farmacia.

Il documento contempla inoltre il coinvolgimento di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti, ai quali resta affidata la valutazione dell’appropriatezza della prestazione e, soprattutto, la responsabilità clinica e professionale dell’atto sanitario.

Il farmacista facilita la prestazione, ma non sostituisce il medico

Altrettanto chiara è la delimitazione del ruolo del farmacista.

La farmacia mette a disposizione il setting necessario alla prestazione: accoglie il cittadino, prepara l’ambiente, garantisce la disponibilità della connessione e delle apparecchiature e presta il necessario supporto nell’interazione a distanza con il professionista sanitario.

Non vi è, quindi, una sovrapposizione delle rispettive competenze professionali.

Le Linee precisano espressamente che la farmacia non assume la responsabilità clinica delle prestazioni erogate in telemedicina, svolgendo invece una funzione tecnico-logistica e di facilitazione.

La distinzione emerge ancora più chiaramente con riferimento alla televisita: la farmacia garantisce lo spazio, i dispositivi, la connessione e l’assistenza tecnica, mentre la responsabilità clinica e professionale rimane in capo al medico che esegue la prestazione.

È un’impostazione significativa perché individua nella farmacia non il luogo nel quale il farmacista assume funzioni proprie del medico, ma un punto di prossimità attraverso il quale il cittadino può accedere alla prestazione sanitaria resa a distanza dal professionista competente.

Non solo televisita

Il modello delineato da AGENAS non si limita alla televisita.

Le Linee prendono in considerazione anche telemonitoraggio e telecontrollo, attraverso dispositivi certificati utilizzabili per la raccolta e la trasmissione di parametri clinici. Il farmacista può assistere il cittadino nell’utilizzo degli strumenti e nella trasmissione dei dati, senza tuttavia procedere alla loro interpretazione clinica, che resta riservata ai professionisti sanitari.

Viene inoltre disciplinato il teleconsulto, quale forma di interazione a distanza tra professionisti sanitari. In tale ambito il farmacista può essere coinvolto, nei limiti delle proprie competenze, anche nelle attività di riconciliazione della terapia farmacologica, monitoraggio dell’aderenza terapeutica, farmacovigilanza e supporto alla corretta dispensazione e all’educazione sanitaria del paziente o del caregiver.

Particolare attenzione è riservata, infine, alla teleassistenza, intesa come atto professionale della professione sanitaria di riferimento realizzato mediante collegamento video con il paziente o con il caregiver. In farmacia può trovare applicazione, ad esempio, per il supporto a programmi assistenziali o educativi, per la verifica dell’aderenza terapeutica e per attività di tele-educazione relative a pratiche sanitarie domiciliari.

Una farmacia sempre più integrata nella rete sanitaria territoriale

Le nuove Linee si collocano all’interno di un processo normativo più ampio.

Il D.Lgs. 153/2009 rappresenta ormai la principale cornice normativa della cosiddetta farmacia dei servizi e ha progressivamente ampliato le funzioni della farmacia rispetto alla tradizionale attività di dispensazione dei medicinali.

A questo percorso si aggiunge la significativa novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 351), espressamente richiamata dalle Linee AGENAS. La nuova disciplina stabilisce che i servizi resi dalle farmacie ai sensi del D.Lgs. 153/2009 sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale e riconosce le farmacie pubbliche e private quali strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017.

Si tratta di un riconoscimento significativo, che conferma la progressiva evoluzione della farmacia quale presidio sanitario territoriale e che pone, al tempo stesso, nuove questioni di coordinamento con le discipline applicabili all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Tra queste merita di essere segnalato anche il rapporto con la legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, in materia di sicurezza delle cure, responsabilità sanitaria e coperture assicurative. L’art. 10 della legge prevede infatti specifici obblighi assicurativi per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per gli esercenti la professione sanitaria; obblighi che, per la natura sanitaria delle prestazioni, rilevano anche quando queste siano rese in modalità di telemedicina.

Il nuovo riconoscimento attribuito alle farmacie dalla Legge di bilancio 2026 pone quindi un tema interpretativo che meriterà uno specifico approfondimento: occorrerà chiarire come la qualificazione delle farmacie quali strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie debba coordinarsi con le discipline in materia di responsabilità sanitaria. Il quadro assicurativo della legge n. 24/2017 ha peraltro trovato compiuta attuazione con il D.M. n. 232/2023, che ha definito i requisiti minimi delle relative coperture.

Il ruolo di Regioni e Aziende sanitarie

Occorre tuttavia considerare con attenzione l’ambito nel quale si collocano le nuove Linee.

Il modello delineato da AGENAS è costruito principalmente nella cornice del Servizio sanitario nazionale. Regioni e Aziende sanitarie assumono un ruolo centrale nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi, nella definizione degli accordi attuativi, nella remunerazione delle farmacie e nell’integrazione delle prestazioni con le infrastrutture sanitarie regionali e nazionali.

Il ruolo riconosciuto alle Regioni e alle Aziende sanitarie non si traduce, tuttavia, nella possibilità di costruire modelli organizzativi svincolati dalla disciplina convenzionale nazionale.

L’attivazione dei servizi attraverso le farmacie convenzionate deve infatti collocarsi nel quadro delineato dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, rinnovato nel 2025, che ricomprende espressamente nel perimetro della farmacia dei servizi le attività diagnostiche e di telemedicina. L’ACN costituisce pertanto la cornice convenzionale nazionale entro la quale devono inserirsi i successivi interventi territoriali.

La concreta declinazione regionale deve poi trovare la propria sede negli Accordi Integrativi Regionali (AIR).

La centralità degli AIR emerge del resto già dalla disciplina convenzionale: lo stesso ACN, ad esempio, con riferimento alla partecipazione delle farmacie all’assistenza domiciliare integrata, demanda espressamente agli Accordi Integrativi Regionali la definizione delle condizioni e delle modalità operative per la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per le prestazioni domiciliari.

I progetti regionali e locali di telemedicina dovranno pertanto svilupparsi all’interno di una cornice multilivello, nella quale le indicazioni organizzative di AGENAS si coordinano con la disciplina nazionale dell’ACN e con la successiva definizione delle modalità attuative attraverso la contrattazione integrativa regionale.

Coerentemente, il documento affronta aspetti quali prescrizione, prenotazione anche tramite CUP, rendicontazione, remunerazione e alimentazione dei sistemi informativi regionali e delle infrastrutture di telemedicina.

E la telemedicina privata?

Le Linee AGENAS sono dunque rivolte principalmente alla costruzione dei percorsi pubblici di telemedicina e attribuiscono, proprio per questa ragione, un ruolo particolarmente significativo alle Regioni e alle Aziende sanitarie.

Ciò non esaurisce, tuttavia, il tema più generale della telemedicina in farmacia.

La possibilità di svolgere servizi di telemedicina attraverso la farmacia trova infatti la propria cornice normativa nel D.Lgs. 153/2009 e nella successiva disciplina della farmacia dei servizi. L’esperienza maturata negli ultimi anni con ECG, Holter e altre prestazioni di telecardiologia mostra inoltre come servizi ricompresi in tale cornice possano trovare concreta applicazione anche al di fuori dei progetti direttamente organizzati e remunerati dal Servizio sanitario.

Sotto questo profilo, le nuove Linee assumono interesse anche oltre il modello pubblicistico che intendono direttamente disciplinare.

Il documento non affronta espressamente l’erogazione privatistica delle prestazioni di telemedicina attraverso la farmacia e non può quindi essere letto come una disciplina diretta di tale fattispecie. Al tempo stesso, però, aggiorna e precisa il contenuto delle prestazioni di telemedicina compatibili con il setting farmacia, includendovi espressamente la televisita e definendo il ruolo rispettivamente attribuito alla farmacia e al professionista sanitario.

La questione resta quindi aperta e meritevole di approfondimento: occorrerà comprendere quale spazio le medesime prestazioni possano trovare anche in regime privatistico, al di fuori dei percorsi organizzati dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie, nel rispetto della normativa professionale, sanitaria e regionale applicabile.

Un ulteriore passo nell’evoluzione della Farmacia dei Servizi

Al di là delle questioni interpretative che il nuovo documento inevitabilmente apre, un dato emerge con chiarezza.

La telemedicina in farmacia non viene più considerata soltanto nella sua dimensione tradizionale di acquisizione e trasmissione a distanza di dati ed esami diagnostici. Le Linee delineano una prospettiva più ampia, nella quale la farmacia può rappresentare il luogo fisico dal quale il cittadino accede a una prestazione sanitaria resa a distanza da un professionista.

La previsione espressa della televisita è probabilmente, sotto questo profilo, l’elemento più significativo.

Il farmacista non diventa medico e la farmacia non sostituisce l’ambulatorio o le altre strutture sanitarie. Si consolida, piuttosto, una diversa funzione: quella di presidio sanitario di prossimità e punto di accesso assistito alla rete digitale dei servizi sanitari.

Spetterà ora alle Regioni dare concreta attuazione al modello delineato dalle Linee, nel rispetto della disciplina dell’ACN e attraverso lo strumento dell’Accordo Integrativo Regionale, da definire con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private. È dunque nell’ambito della contrattazione integrativa regionale che dovranno essere individuate le condizioni e le modalità di partecipazione delle farmacie convenzionate ai nuovi percorsi di telemedicina.

Parallelamente, resta aperto il tema dello spazio che le medesime prestazioni potranno trovare in regime privatistico, al di fuori dei percorsi organizzati dal Servizio sanitario, nell’ambito della più generale evoluzione normativa della farmacia dei servizi.

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