Vendita online di farmaci veterinari: il Consiglio di Stato pone un limite all’oscuramento dei siti internet
Un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato riapre il dibattito sui poteri del Ministero della Salute e sulla proporzionalità delle misure di contrasto alla vendita illegale di medicinali online. Una decisione che potrebbe avere importanti riflessi anche sul commercio elettronico dei medicinali per uso umano.
Il Consiglio di Stato interviene su una questione di particolare interesse per le farmacie e gli operatori del settore farmaceutico: la possibilità per il Ministero della Salute di disporre l’oscuramento integrale di un sito internet in presenza di offerte irregolari di medicinali veterinari.
Con un’ordinanza cautelare del 26 ottobre 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno sospeso gli effetti della sentenza del TAR Lazio n. 14029 del 3 agosto 2026, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale di inibizione dell’accesso a un sito di commercio elettronico.
La decisione, pur non definendo ancora la controversia, solleva una questione di particolare rilievo: l’accertamento di pratiche commerciali illecite può giustificare l’oscuramento dell’intero sito, anche quando sia possibile intervenire sulle singole attività non conformi alla normativa?
Il tema assume un interesse che potrebbe andare oltre il settore veterinario, considerata la sostanziale analogia tra le disposizioni che disciplinano i poteri ministeriali di contrasto alla vendita illegale online dei medicinali veterinari e di quelli destinati all’uso umano.
La vicenda: dal provvedimento ministeriale alla sospensione del Consiglio di Stato
La controversia trae origine dal decreto n. 85/2025 del 17 settembre 2025, con il quale il Ministero della Salute aveva disposto l’oscuramento di un sito internet utilizzato per la commercializzazione di medicinali veterinari.
Il provvedimento era stato adottato a seguito di accertamenti dei Carabinieri per la tutela della salute, dai quali erano emerse presunte violazioni della disciplina sulla vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione.
L’impresa interessata aveva impugnato il decreto dinanzi al TAR Lazio, contestando, tra l’altro, la regolarità del procedimento amministrativo e la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura così incisiva.
Con la sentenza n. 14029/2026, il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’intervento ministeriale.
La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ottenendo la sospensione cautelare della decisione di primo grado.
Secondo quanto emerge dalle notizie relative alla pronuncia, il Collegio ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’oscuramento integrale del sito con la disciplina che attribuisce al Ministero il potere di ordinare la cessazione delle pratiche commerciali non conformi.
L’udienza per la trattazione del merito è stata fissata al 13 maggio 2027.
La disciplina della vendita online dei medicinali veterinari
Per comprendere la portata della decisione occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 27 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218, nel quadro dell’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6, disciplina la vendita al dettaglio a distanza dei medicinali veterinari.
Il comma 1 stabilisce che la commercializzazione online è consentita esclusivamente per i medicinali veterinari non soggetti all’obbligo di prescrizione.
Le farmacie e gli altri operatori legittimati alla vendita devono inoltre rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa, tra cui la registrazione dell’attività, l’utilizzo del logo identificativo europeo e il rispetto delle condizioni di conservazione dei medicinali, anche durante il trasporto.
Il divieto di vendita a distanza dei medicinali soggetti a prescrizione rimane dunque fermo e non viene in alcun modo messo in discussione dalla pronuncia del Consiglio di Stato.
Il problema affrontato dai giudici riguarda, piuttosto, le conseguenze della violazione e l’ampiezza dei poteri esercitabili dall’Amministrazione.
Oscuramento del sito e cessazione delle pratiche illecite: due strumenti differenti
Il punto centrale della controversia risiede nella formulazione dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 218/2023, che contempla due distinti strumenti di intervento ministeriale.
Il comma 4 attribuisce al Ministero della Salute il potere di emanare disposizioni volte a impedire l’accesso, dal territorio italiano, ai siti internet individuati come promotori di pratiche illegali.
Il successivo comma 6 prevede invece la possibilità di disporre, con provvedimento motivato e in via d’urgenza, la cessazione delle pratiche commerciali consistenti nell’offerta a distanza di medicinali veterinari non conformi ai requisiti normativi.
La distinzione non è meramente formale.
Nel primo caso, l’intervento può determinare l’inaccessibilità dell’intero sito internet, impedendo anche lo svolgimento delle attività commerciali pienamente lecite.
Nel secondo, l’azione amministrativa è indirizzata alla cessazione delle specifiche pratiche irregolari, senza necessariamente compromettere la restante operatività della piattaforma.
È proprio su questa differenza che si concentra la valutazione cautelare del Consiglio di Stato.
L’oscuramento integrale, secondo quanto emerge dalla pronuncia, potrebbe infatti eccedere i limiti dell’intervento consentito quando l’irregolarità sia riconducibile a determinate offerte commerciali e risulti possibile eliminarla attraverso misure meno invasive.
Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa
La questione assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità, che impone alla Pubblica Amministrazione di adottare misure adeguate e necessarie al perseguimento dell’interesse pubblico, evitando sacrifici eccessivi rispetto all’obiettivo da raggiungere.
La tutela della salute pubblica e della sicurezza dei medicinali veterinari costituisce certamente un interesse primario, idoneo a giustificare interventi incisivi nei confronti degli operatori che violino la disciplina di settore.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi violazione possa automaticamente legittimare la misura più gravosa.
Un sito di e-commerce può infatti commercializzare contemporaneamente medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione e altre categorie di prodotti legittimamente vendibili online.
In una simile situazione, l’oscuramento integrale della piattaforma comporta conseguenze economiche che si estendono ben oltre le singole offerte contestate.
La questione è dunque se, a fronte di irregolarità circoscritte, l’Amministrazione debba privilegiare un ordine di cessazione delle pratiche illecite rispetto al blocco dell’intera attività online.
Non si può tuttavia escludere che l’oscuramento integrale risulti giustificato in presenza di circostanze differenti, ad esempio quando l’attività del sito sia strutturalmente organizzata intorno a pratiche illegali oppure quando interventi più limitati risultino concretamente inadeguati.
La valutazione deve pertanto essere effettuata in relazione alle caratteristiche della singola fattispecie, senza che possa configurarsi un generale obbligo di preventiva diffida prima dell’adozione di misure più incisive.
Possibili riflessi anche sulla vendita online dei medicinali per uso umano
Le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato potrebbero assumere rilievo anche con riferimento alla vendita online dei medicinali per uso umano.
L’articolo 142-quinquies del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 contempla infatti, analogamente alla disciplina dei medicinali veterinari, due distinti strumenti di intervento ministeriale.
In particolare, il comma 3 disciplina il potere di ordinare la cessazione delle pratiche commerciali illegali, mentre il comma 4 prevede la possibilità di inibire l’accesso ai siti internet che promuovono tali pratiche.
La struttura delle disposizioni presenta dunque evidenti analogie con quella dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 218/2023.
Questa corrispondenza normativa potrebbe consentire di valorizzare anche nel settore dei medicinali per uso umano i principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità dell’intervento amministrativo, soprattutto quando le irregolarità riguardino singole offerte commerciali all’interno di piattaforme prevalentemente destinate ad attività lecite.
Si pensi, ad esempio, a una farmacia regolarmente autorizzata alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione, sul cui sito venga riscontrata un’offerta irregolare relativa a un determinato prodotto.
In una simile ipotesi, ferma restando la necessità di contrastare la violazione, potrebbe porsi il problema di verificare se l’oscuramento dell’intera piattaforma costituisca una misura effettivamente necessaria, oppure se la tutela dell’interesse pubblico possa essere adeguatamente assicurata attraverso la rimozione dell’offerta illecita.
Ciò non significa escludere il potere ministeriale di oscuramento, espressamente previsto dalla normativa, né introdurre un obbligo generalizzato di preventiva adozione di misure meno restrittive.
Significa, piuttosto, richiamare la necessità di una valutazione concreta della gravità delle violazioni, delle caratteristiche dell’attività commerciale e dell’idoneità delle diverse misure disponibili.
Si tratta naturalmente di una possibile estensione interpretativa, che dovrà essere valutata alla luce delle peculiarità della disciplina dei medicinali per uso umano e degli sviluppi del giudizio amministrativo.
Quali conseguenze per le farmacie che vendono medicinali online?
La pronuncia rappresenta un segnale significativo per le farmacie che hanno sviluppato un proprio canale di commercio elettronico, ma non introduce alcuna deroga ai divieti previsti dalla normativa.
Resta indispensabile verificare che i medicinali proposti per l’acquisto a distanza siano effettivamente commercializzabili online, prestando particolare attenzione alle differenti classificazioni che possono riguardare formulazioni, dosaggi e confezioni.
Merita inoltre attenzione la configurazione delle piattaforme digitali, soprattutto quando queste prevedano funzioni di acquisto, prenotazione o richiesta di disponibilità dei prodotti.
La semplice presenza di informazioni relative a un medicinale soggetto a prescrizione non può essere automaticamente equiparata, in ogni circostanza, a un’offerta di vendita a distanza. Occorre infatti valutare le concrete funzionalità del sito e le modalità attraverso le quali il prodotto viene presentato al pubblico.
Al tempo stesso, la mancata conclusione di una vendita non esclude necessariamente la configurabilità di una violazione, considerato che la disciplina contempla espressamente anche le pratiche commerciali consistenti nell’offerta irregolare di medicinali.
In presenza di un provvedimento ministeriale, sarà quindi essenziale verificare non soltanto le irregolarità contestate, ma anche la corretta individuazione del potere esercitato, l’adeguatezza dell’istruttoria e la proporzionalità della misura adottata.
Resta inoltre necessario prestare particolare attenzione ai termini e alle modalità di esecuzione dei provvedimenti, considerato il rilevante apparato sanzionatorio previsto dalla normativa per la mancata ottemperanza agli ordini ministeriali.
Una pronuncia cautelare che apre una questione di principio
La decisione del Consiglio di Stato non costituisce ancora un orientamento definitivo.
Il giudizio cautelare si fonda infatti su una valutazione provvisoria, destinata a essere approfondita nella successiva fase di merito.
Resta però particolarmente significativo il tema sollevato: il potere di contrastare la vendita illegale di medicinali deve essere esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e del principio di proporzionalità.
La distinzione tra oscuramento integrale del sito e cessazione delle singole pratiche commerciali assume quindi un’importanza centrale, tanto per gli operatori economici quanto per l’Amministrazione.
La sostanziale analogia tra la disciplina dei medicinali veterinari e quella dei medicinali per uso umano rende inoltre particolarmente interessante seguire gli sviluppi della controversia, che potrebbero offrire indicazioni interpretative di portata più generale.
La futura decisione di merito potrà contribuire a chiarire il rapporto tra i diversi poteri ministeriali e, soprattutto, a definire le condizioni che giustificano il ricorso alla misura più incisiva.
Per le farmacie e gli altri operatori del settore, la vicenda conferma l’importanza di una gestione rigorosa della vendita online dei medicinali, ma anche la necessità di verificare attentamente la legittimità e la proporzionalità degli eventuali provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità competente.
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