Parcheggi riservati alle farmacie: regole, vincoli e iter amministrativo
Le farmacie non sono semplici esercizi commerciali, ma presidi sanitari che svolgono una funzione di servizio pubblico essenziale, riconosciuta dall’art. 32 della Costituzione. Questa natura conferisce alle esigenze di stalli di sosta (ossia, parcheggi) dedicati – sia per il carico/scarico sia per la sosta breve destinata ai clienti – una rilevanza che va oltre l’interesse del singolo esercente, collocandole nell’ambito della tutela della salute e dell’accessibilità ai servizi.
I poteri del Comune in materia di sosta
L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce al Comune ampi poteri discrezionali in materia di circolazione e sosta:
- istituzione di parcheggi a pagamento;
- riserva di spazi per categorie particolari di veicoli;
- individuazione di aree per carico/scarico o per sosta breve.
Questi poteri, tuttavia, devono essere esercitati nel rispetto di un bilanciamento tra interessi pubblici (sicurezza, traffico, salute) e privati (accessibilità ai servizi).
Stalli per carico/scarico e per acquisto farmaci
- Stalli per carico/scarico
Gli stalli per carico e scarico sono espressamente previsti dall’art. 7, comma 1, lett. g), del Codice della Strada.
La loro istituzione è frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve bilanciare le esigenze dell’attività commerciale con l’assetto viabilistico della zona. Per una farmacia, il carico/scarico non ha solo rilievo logistico, ma anche sanitario, trattandosi della movimentazione di farmaci e dispositivi medici.
- Stalli per acquisto farmaci (sosta breve)
Ancorché non previsti in modo esplicito dalla normativa, gli stalli per acquisto farmaci sono stati riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza, che ha valorizzato la natura pubblica del servizio farmaceutico.
Il loro scopo non è offrire un parcheggio gratuito, ma garantire un elevato turnover, a beneficio di cittadini che devono accedere alla farmacia in condizioni di urgenza o necessità.
Zone con soli parcheggi a pagamento: vincoli per l’amministrazione
Nelle zone dove esistono solo parcheggi a pagamento (es. strisce blu), il Codice della Strada impone al Comune l’obbligo di riservare nelle vicinanze stalli gratuiti, salvo eccezioni:
- aree pedonali;
- ZTL;
- Zone A (di pregio storico/ambientale);
- aree con particolare rilevanza urbanistica individuate con delibera motivata.
Se non sussiste alcuna di queste eccezioni, la mancanza di stalli liberi può essere illegittima, e giustifica l’istanza per uno stallo riservato davanti alla farmacia.
Come presentare l’istanza e in quali casi è fondata
Il titolare della farmacia può presentare un’istanza motivata al Comune per ottenere:
- uno stallo per carico/scarico farmaci;
- uno stallo per sosta breve clienti (es. 15 minuti con disco orario).
Il Comune ha l’obbligo di rispondere con provvedimento espresso, adeguatamente motivato. Un diniego immotivato, irragionevole o contraddittorio può essere contestato, anche in sede giurisdizionale.
Conclusioni
In presenza di vincoli alla sosta, soprattutto in zone con soli parcheggi a pagamento, la farmacia ha titolo per chiedere l’istituzione di stalli dedicati, in quanto funzionali al corretto svolgimento di un servizio pubblico.
È quindi opportuno attivarsi formalmente presso l’amministrazione, facendo valere i profili di interesse pubblico che giustificano la richiesta.
