Quesito
È lecito organizzare in farmacia un servizio di prelievo venoso tramite infermiere o società esterna?
Risposta
No. La normativa italiana non consente di eseguire prelievi venosi in farmacia, nemmeno se il servizio viene affidato a un infermiere libero professionista o a una società esterna. Il divieto non riguarda infatti solo “chi” esegue il prelievo, ma anche “dove” esso viene effettuato: la farmacia non è autorizzata come sede di laboratorio di analisi e non dispone dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza richiesti per la gestione di campioni venosi.
Quello che la farmacia può offrire sono unicamente i prelievi capillari o di minima invasività – come glicemia, colesterolo, trigliceridi, HbA1c – nel rispetto delle regole della farmacia dei servizi previste dal D.Lgs. 153/2009 e dal DM 16 dicembre 2010.
Approfondiamo la questione e le tematiche correlate.
L’inquadramento normativo
Il tema dei prelievi in farmacia è disciplinato principalmente dal D.Lgs. 153/2009, che ha introdotto i “nuovi servizi” erogabili dalle farmacie, e dal DM 16 dicembre 2010, che individua le prestazioni analitiche di prima istanza consentite.
Queste prestazioni comprendono esclusivamente test di autocontrollo non invasivi o di minima invasività, quali:
- glicemia e profilo lipidico da sangue capillare;
- HbA1c capillare;
- test su urine o saliva.
Il legislatore ha volutamente escluso i prelievi venosi, che rientrano a pieno titolo tra le attività riservate ai laboratori di analisi cliniche autorizzati.
La collaborazione con infermieri o società esterne
Talvolta si pensa che, affidando il servizio a un infermiere libero professionista o a una società sanitaria, sia possibile aggirare il divieto.
In realtà, non è così: il problema non riguarda soltanto “chi” esegue il prelievo, ma soprattutto “dove” esso avviene.
La farmacia, salvo diversa autorizzazione regionale, non è sede idonea per eseguire prelievi venosi, che richiedono requisiti strutturali e organizzativi tipici di un laboratorio accreditato (ambienti dedicati, gestione dei rischi biologici, procedure di sicurezza).
Cosa è consentito alle farmacie
Le farmacie possono svolgere con piena legittimità:
- test rapidi di autocontrollo su campioni capillari, urine o saliva;
- programmi di screening previsti da specifici accordi regionali (colon-retto, HPV, diabete, ecc.);
- servizi di telemedicina (ECG, holter pressorio, holter cardiaco), sempre nell’ambito della farmacia dei servizi.
Conclusioni
Il prelievo venoso non può essere effettuato in farmacia, né direttamente né tramite soggetti esterni.
Le uniche alternative praticabili sono:
- offrire ai cittadini test rapidi e screening già ammessi;
- valutare la collaborazione con un laboratorio accreditato per attivare un punto prelievi autorizzato.
In questo modo la farmacia resta nel pieno rispetto delle norme, ampliando i servizi senza rischi di contestazioni da parte delle autorità sanitarie.
