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Professionisti sanitari in farmacia: cosa cambia nel 2025 con la nuova Convenzione Farmacie-SSN

La farmacia, consolidando il proprio ruolo di presidio sanitario polifunzionale, integra oggi funzioni di prevenzione, educazione e assistenza. L’evoluzione normativa, a partire dal D.lgs. 153/2009 (“Farmacia dei Servizi“), ha progressivamente ampliato le possibilità di collaborazione, rendendo la presenza di professionisti sanitari diversi dal farmacista un elemento fisiologico del modello di assistenza territoriale.

La nuova Convenzione, disciplinata dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, in vigore dal 6 marzo 2025 (ACN), interviene in modo puntuale su questo assetto, regolando in modo dettagliato le condizioni, i requisiti e le modalità attraverso cui le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche possono essere erogate in farmacia con remunerazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), distinguendole nettamente dalle altre prestazioni sanitarie che continuano a rientrare nell’ambito privatistico.

Professionisti sanitari in farmacia: cosa cambia nel 2025 con la nuova Convenzione Farmacie-SSN

Quadro normativo di riferimento

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

  • Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.
  • Decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, recante “Erogazione da parte delle farmacie di prestazioni professionali specifiche”.
  • Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, in vigore dal 6 marzo 2025.

L’accordo collettivo nazionale (ACN): la disciplina delle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a carico ssn

L’ACN 2024, all’articolo 21, definisce il perimetro e le regole per l’erogazione in farmacia di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti a carico del SSN. Quanto alla tipologia di prestazioni erogabili, l’ACN rinvia integralmente al contenuto del DM 16.12.2010 (artt. 3 e 4).

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, dell’ACN, tali prestazioni possono essere erogate a condizione che siano:

  • Prescritte dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta.
  • Erogate sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.
  • Inserite all’interno di accordi definiti dalle Regioni o, in mancanza, dalle singole Aziende Sanitarie con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’ACN.

Tale disciplina riguarda esclusivamente le prestazioni riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e non l’intera gamma delle attività sanitarie potenzialmente erogabili in farmacia. Le prestazioni e le funzioni assistenziali erogate al di fuori di tali accordi e dei relativi limiti di spesa rimangono a totale carico del cittadino.

Requisiti strutturali e autorizzativi

L’articolo 21, comma 7, dell’ACN stabilisce i requisiti minimi che la farmacia deve possedere per poter erogare tali servizi:

  • spazio di nove metri quadri per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o fisioterapiche;
  • attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare;
  • dotazione minima per la gestione dell’emergenza;
  • presenza di servizi igienici attrezzati per disabili.

Per l’avvio di tali attività, la farmacia deve presentare apposita domanda all’organismo competente, il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni. Qualora tale termine decorra inutilmente, l’autorizzazione si intende concessa secondo il meccanismo del silenzio-assenso (art. 21, comma 6, ACN).

Responsabilità e modalità di erogazione

Il farmacista titolare o direttore della farmacia è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso del titolo abilitante e l’iscrizione all’ordine professionale dell’infermiere o del fisioterapista (art. 21, comma 10, ACN).

Le prestazioni possono essere erogate anche:

  • al domicilio del paziente, secondo condizioni e modalità definite dagli Accordi Integrativi Regionali (art. 21, comma 8, ACN);
  • in forma di teleassistenza e telemonitoraggio, in conformità alle normative vigenti (art. 21, comma 5, ACN).

Remunerazione

La remunerazione per i servizi erogati a carico del SSN è definita dagli Accordi Integrativi Regionali, i quali devono considerare i costi sostenuti, le tariffe del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale e le specificità delle farmacie rurali sussidiate (art. 21, comma 9, ACN).

Prestazioni erogate in regime privatistico: altri professionisti sanitari ammessi in farmacia

Quanto all’erogazione di prestazioni in regime privatistico, l’ACN non interviene sul quadro normativo e giurisprudenziale consolidato che consente la presenza in farmacia di altri professionisti sanitari (non medici).

L’art. 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) vieta al farmacista il cumulo soggettivo con altre professioni sanitarie, mentre l’art. 45 del R.D. 1706/1938 stabilisce un divieto oggettivo per medici, odontoiatri e veterinari, impedendo loro di esercitare la professione all’interno della farmacia poiché abilitati alla prescrizione di medicinali.

La giurisprudenza amministrativa (sentt. TAR Umbria 421/2014 e 526/2017; sent. Consiglio di Stato 3357/2017) ha chiarito che il divieto dell’art. 102 TULS riguarda esclusivamente la persona del farmacista e non limita l’accesso alla farmacia da parte di professionisti sanitari. L’unico limite oggettivo resta quello per i professionisti prescrittori previsto dall’art. 45 R.D. 1706/1938.

Sono dunque ammessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti professionisti per l’erogazione di prestazioni di natura privatistica:

  • Biologi nutrizionisti
  • Dietisti
  • Psicologi e Psicoterapeuti
  • Podologi
  • Logopedisti
  • Osteopati
  • Massaggiatori capo bagnino (MCB)

Tali prestazioni devono essere svolte nel pieno rispetto dei relativi profili professionali, dei protocolli di sicurezza, della normativa sulla privacy e garantendo la massima riservatezza dell’utente.

Requisiti strutturali, operativi e autorizzativi

L’erogazione delle prestazioni sanitarie in farmacia, sia in regime convenzionato con il SSN sia in forma privatistica, deve avvenire in spazi adeguati a garantire riservatezza, sicurezza e conformità igienico-sanitaria.
Gli standard di riferimento sono oggi quelli stabiliti dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), in particolare agli artt. 20, comma 6, e 21, comma 7, che definiscono requisiti e condizioni operative minime.

Le prestazioni devono essere svolte in un’area dedicata e separata rispetto agli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla dispensazione dei medicinali, così da assicurare la massima tutela della privacy.
Quando la struttura della farmacia non consente tale separazione, l’ACN ammette la possibilità di svolgere le attività al di fuori dell’orario ordinario o a farmacia chiusa, preservando comunque riservatezza e sicurezza.

L’Accordo consente inoltre di utilizzare locali o strutture esterne alla farmacia, purché autorizzati dall’amministrazione sanitaria territorialmente competente, che verifica la compatibilità igienico-sanitaria e urbanistica degli spazi (art. 20, comma 6).

Il titolare o direttore della farmacia resta responsabile dell’adozione delle misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, in conformità alla normativa sanitaria, alla disciplina sulla sicurezza e ai protocolli previsti dall’Allegato 4, art. 3, comma 6, ACN.

Prima dell’esecuzione della prestazione, il professionista sanitario è inoltre tenuto a fornire al paziente informazioni chiare e complete sulla natura dell’intervento, sulle modalità di esecuzione, sui possibili rischi e sul significato dell’esito, obbligo richiamato espressamente anche per i test diagnostici dall’Allegato 4, art. 3, comma 3, ACN.

Conclusioni

La Farmacia dei Servizi rappresenta un’opportunità concreta per ampliare l’offerta sanitaria territoriale e migliorare l’accessibilità alle prestazioni. La presenza di professionisti sanitari richiede però un approccio rigoroso, attento a normativa, responsabilità e organizzazione.

Una corretta selezione delle figure coinvolte, un’organizzazione accurata e il rispetto degli standard professionali sono condizioni essenziali per garantire un servizio sicuro, conforme e realmente utile al cittadino.

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