Skip to main content

Quesito

Una farmacia può installare un distributore automatico o un locker di parafarmaci in un punto della città lontano dalla propria sede, anche al di fuori della pianta organica?

Distributori automatici e parafarmaci: limiti legali e deontologici per le farmacie

Farmatutela torna ad affrontare il tema dei distributori automatici, questa volta da un diverso punto di vista.

Dopo aver chiarito in un precedente approfondimento (leggi l’articolo) l’attuale illiceità della vendita di medicinali tramite vending machine, analizziamo oggi un quesito ricevuto da un farmacista.

La questione, apparentemente commerciale, tocca in realtà alcuni principi cardine della deontologia professionale.

Farmaci e distributori automatici: un divieto assoluto

Come noto, attualmente la vendita di medicinali tramite distributori automatici o locker è vietata in ogni forma.

La dispensazione dei medicinali, anche di quelli senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), è un atto sanitario che richiede la presenza fisica e l’assistenza diretta del farmacista.

Un distributore automatico, operando in assenza di un professionista, non può garantire la corretta informazione, il controllo delle condizioni di conservazione né la tutela della salute pubblica.

La sola eccezione ammessa dal legislatore riguarda la vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione, disciplinata dal D.Lgs. 219/2006, che consente la fornitura a distanza solo tramite i siti web di farmacie o esercizi autorizzati, previa comunicazione al Ministero della Salute.

Fuori da questo canale normato, qualsiasi forma di vendita automatizzata di farmaci — anche SOP/OTC — è incompatibile con la legge.

Distributori di parafarmaci: attività commerciale, non sanitaria

Diverso è il quadro normativo per i parafarmaci (integratori, cosmetici, dispositivi medici, articoli per l’igiene, prodotti non classificati come medicinali).

La Circolare FOFI n. 7677 del 25/02/2011 chiarisce che la vendita tramite distributori automatici di prodotti non medicinali è disciplinata dagli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 114/1998, che regolano la vendita al dettaglio tramite apparecchi automatici.
L’installazione richiede:

  • Comunicazione preventiva (SCIA) al Comune competente;
  • Avvio dell’attività decorsi 30 giorni (silenzio-assenso);
  • Indicazione del settore merceologico e dell’ubicazione;
  • Titolo autorizzativo per occupazione suolo pubblico se esterno.

La circolare precisa inoltre che l’installazione di un distributore automatico non è necessariamente legata alla sede della farmacia e può essere effettuata anche lontano dalla stessa.

Sotto il profilo normativo-amministrativo, pertanto, il posizionamento fuori sede è possibile.

Tuttavia, questa attività, si precisa, non è qualificabile come servizio farmaceutico, bensì costituisce attività commerciale accessoria e non conferisce identità territoriale aggiuntiva alla farmacia.

I limiti deontologici: identità professionale e territorio

Se la legge consente la vendita di parafarmaci tramite distributori, è il Codice Deontologico a stabilire i limiti più significativi, soprattutto riguardo all’utilizzo dei segni distintivi della farmacia (nome, insegna, croce verde).

Il Codice Deontologico consente l’attività promozionale (anche) di parafarmaci, purché veritiera e corretta. Con specifico riferimento all’attività in questione, sono tuttavia individuabili diversi limiti.

Vincolo territoriale

L’art. 25 del Codice, ad esempio, consente installazioni che promuovono la farmacia “nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica“.

Per analogia, un distributore con insegna o croce verde situato altrove potrebbe configurare pubblicità de-localizzata non conforme.

Concorrenza leale

L’art. 3 comma 2, lett. c) del Codice vieta ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile, principio individuabile altresì nell’art. 18 del Codice che vieta ogni comportamento che possa costituire accaparramento di clientela o limitare la libera scelta del cittadino.

Un distributore brandizzato posizionato vicino ad altra farmacia potrebbe pertanto generare rilievi disciplinari.

Decoro e immagine professionale

Il farmacista deve mantenere una comunicazione coerente con il ruolo di presidio sociosanitario, nel rispetto del decoro professionale.

Grafica, contenuti e assortimento non devono svilire la percezione professionale.

Responsabilità del titolare della farmacia e profili assicurativi

Un aspetto che richiede particolare attenzione riguarda il tema della responsabilità del titolare della farmacia in caso di installazione e gestione di distributori automatici di parafarmaci.

Sebbene la normativa commerciale consenta l’utilizzo di vending machine per la vendita di prodotti non classificati come medicinali, il titolare della farmacia rimane responsabile a tutti gli effetti della conformità dei prodotti venduti, della corretta conservazione, della sicurezza dell’apparecchiatura e della regolarità delle informazioni rese al consumatore.

In particolare, rientrano nella sfera di responsabilità del farmacista:

  • la verifica della qualità e della provenienza dei prodotti immessi nel distributore;

  • il controllo delle date di scadenza, dell’integrità delle confezioni e delle condizioni di conservazione;

  • la corretta esposizione dei prezzi e delle informazioni obbligatorie per il consumatore, nel rispetto del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005);

  • la manutenzione periodica dell’apparecchio e la prevenzione di rischi per la sicurezza degli utenti (responsabilità ex art. 2051 c.c. per custodia);

  • la gestione dei reclami e dei resi, che resta in capo alla farmacia e non può essere delegata al semplice gestore tecnico del distributore;

  • il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali qualora il distributore utilizzi sistemi di pagamento elettronici con raccolta di informazioni (GDPR).

Dal punto di vista civilistico, eventuali danni derivanti:

  • da malfunzionamento dell’apparecchio,

  • da prodotto impropriamente conservato o scaduto,

  • da prodotto non conforme o non sicuro,

potrebbero determinare responsabilità del titolare sia contrattuale (nei confronti dell’acquirente) sia extracontrattuale (artt. 2043 e 2051 c.c.), con possibili profili anche in tema di responsabilità per prodotto difettoso (D.P.R. 224/1988).

Per tale motivo è opportuno che la farmacia che intenda installare un distributore automatico:

  • predisponga procedure interne di controllo periodico e documentate,

  • definisca contrattualmente gli obblighi del fornitore/manutentore del distributore, anche tramite clausole di responsabilità e manleva,

  • valuti un’estensione della copertura assicurativa RC professionale e/o RC impresa, verificando che includa i danni causati dall’uso della vending machine e dagli strumenti di pagamento elettronici annessi.

Conclusione

Sebbene una farmacia possa installare distributori automatici di parafarmaci anche lontano dalla propria sede, non può utilizzare tali apparecchi per delocalizzare la propria identità professionale.

In buona sostanza, il distributore può vendere prodotti, ma non può rappresentare la farmacia.

Per quanto l’attività sia lecita dal punto di vista normativo e commerciale, è necessario operare un bilanciamento concreto con i limiti deontologici, illustrativi per evitare rischi.

Una valutazione preventiva è quindi essenziale per evitare contenziosi o sanzioni disciplinari.

***

Hai ancora qualche dubbio? Contattaci

Farmatutela è pronta a supportarti per offrirti soluzioni su misura per ogni esigenza legale nel mondo farmaceutico.