L’iperammortamento torna nel 2026: addio ai Bonus 4.0 e 5.0. Le novità per le imprese
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il sistema delle agevolazioni fiscali a sostegno degli investimenti produttivi subisce un cambio di paradigma rilevante.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 vengono superati e sostituiti da un nuovo meccanismo di iperammortamento, che segna un ritorno a una tecnica agevolativa già conosciuta dal legislatore, ma profondamente rinnovata sotto il profilo procedurale e sostanziale.
Se, da un lato, l’agevolazione recupera la logica della maggiorazione extracontabile del costo di acquisizione, dall’altro introduce vincoli più stringenti in termini di territorialità dei beni e un sistema di accesso non più automatico, ispirato ai modelli di monitoraggio dei recenti crediti d’imposta.
Il nuovo meccanismo di agevolazione
A differenza dei crediti d’imposta, l’iperammortamento non genera un credito compensabile in F24, ma si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile, da indicare in dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF o IRES.
La maggiorazione del costo di acquisizione è articolata in scaglioni decrescenti, determinati in funzione dell’ammontare complessivo dell’investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Requisiti oggettivi e nuove regole sulla territorialità
L’agevolazione riguarda:
- beni materiali e immateriali nuovi, interconnessi, riconducibili agli elenchi “4.0” aggiornati;
- impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Una delle principali novità rispetto al passato concerne la provenienza geografica dei beni. Per accedere all’iperammortamento, i beni devono infatti:
- essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
- essere prodotti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici, sono agevolabili esclusivamente i moduli prodotti nell’Unione Europea, con un’efficienza minima delle celle pari almeno al 23,5%.
Procedura di accesso: un beneficio non più “automatico”
Il profilo maggiormente critico per le imprese riguarda la procedura di accesso all’agevolazione.
Pur richiamando, sotto il profilo fiscale, il vecchio modello dell’iperammortamento, il legislatore ha previsto un sistema di controllo e monitoraggio preventivo, analogo a quello introdotto per i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
In particolare:
- Istanza al GSE: l’accesso al beneficio non è più automatico, ma subordinato all’invio di una comunicazione telematica tramite la piattaforma del GSE;
- Certificazioni e controlli: sarà richiesta una documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo modalità che saranno definite da un apposito decreto attuativo del MIMIT.
In assenza di tale documentazione, il beneficio non potrà essere legittimamente fruito.
Ambito soggettivo e regole di cumulabilità
Possono accedere all’iperammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, incluse:
- imprese individuali;
- società di persone e di capitali.
Restano invece esclusi:
- i professionisti;
- i soggetti in regime forfettario;
- le imprese in stato di liquidazione o di crisi.
Quanto alla cumulabilità, l’iperammortamento può essere combinato con altre agevolazioni nazionali o comunitarie sugli stessi costi, nel rispetto del limite massimo del 100% del costo sostenuto.
È invece espressamente escluso il cumulo con i precedenti crediti d’imposta Industria 4.0.
Conclusioni
Il nuovo iperammortamento ripropone una misura già nota, ma in un contesto normativo profondamente mutato.
Le nuove condizioni di accesso, i vincoli sulla territorialità dei beni e l’introduzione di procedure di controllo preventivo rendono indispensabile una valutazione preventiva degli investimenti e della relativa documentazione, al fine di evitare criticità in sede di fruizione e di controllo fiscale.
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