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Le coperture assicurative della farmacia: obblighi, opportunità e il nodo del “claims made” dopo la Legge Gelli-Bianco

Negli ultimi anni la farmacia ha ridefinito il proprio ruolo, evolvendo da semplice punto di dispensazione del farmaco a vero presidio sanitario territoriale. Accanto all’attività tradizionale trovano oggi spazio servizi come vaccinazioni, telemedicina, ECG e holter, screening, test diagnostici, attività di deblistering e supporto all’aderenza terapeutica. Questa evoluzione ha ampliato anche il rischio professionale della farmacia e dei farmacisti.. Questa evoluzione ha inevitabilmente ampliato anche il rischio professionale della farmacia e dei farmacisti.

Oggi il vero problema non è più soltanto “avere una polizza”, ma capire cosa sia realmente coperto, con quali limiti, per quanto tempo e secondo quale meccanismo assicurativo. Molte farmacie, infatti, scoprono criticità importanti soltanto quando arriva una richiesta risarcitoria: attività non comprese nella copertura, esclusioni contrattuali, massimali insufficienti, problemi di continuità assicurativa o errori nella gestione del sinistro.

Ed è proprio qui che diventano centrali due temi spesso poco compresi: il funzionamento delle polizze claims made e la disciplina della retroattività e dell’ultrattività introdotta dalla Legge Gelli-Bianco.

Le coperture assicurative della farmacia: obblighi, opportunità e il nodo del “claims made” dopo la Legge Gelli-Bianco

La farmacia dei servizi ha cambiato il rischio professionale

Per molto tempo il rischio professionale del farmacista era legato all’errore di dispensazione, alla preparazione galenica, alla vendita di prodotti difettosi o ai danni causati all’interno dei locali della farmacia. Con la progressiva evoluzione della farmacia dei servizi, lo scenario è cambiato radicalmente.

Oggi le aree più sensibili riguardano vaccinazioni, telemedicina, ECG e holter, screening, autoanalisi, deblistering e gestione dei dati sanitari: attività sempre più vicine alle prestazioni sanitarie tradizionali, con un conseguente ampliamento del rischio assicurativo. Le coperture “storiche”, nate quando la farmacia svolgeva prevalentemente attività di dispensazione, potrebbero oggi non essere più sufficienti.

La Legge Gelli-Bianco e le coperture assicurative della farmacia

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (“Legge Gelli-Bianco”) ha profondamente modificato il sistema della responsabilità sanitaria italiana, distinguendo la responsabilità della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria.

Nel contesto farmacia il tema presenta ancora alcuni profili interpretativi non completamente consolidati. È però evidente che l’evoluzione della farmacia dei servizi abbia progressivamente avvicinato alcune attività svolte in farmacia ai modelli tipici della responsabilità sanitaria disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco, soprattutto sotto il profilo organizzativo, professionale e assicurativo.

L’art. 10 della legge ha inoltre rafforzato il ruolo centrale delle coperture assicurative, prevedendo specifici obblighi per strutture ed esercenti professioni sanitarie, i cui requisiti minimi sono stati fissati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il DM 232/2023.

RC professionale della farmacia: cosa copre davvero la polizza

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che la polizza della farmacia renda automaticamente coperti tutti i soggetti che operano al suo interno e qualsiasi attività venga svolta.

In realtà occorre distinguere la copertura della struttura dalla posizione del singolo farmacista, verificando quali attività siano concretamente assicurate e quali limiti operino con riferimento alla colpa grave.

Il farmacista collaboratore o dipendente, ad esempio, potrebbe essere convenuto direttamente dal paziente oppure trovarsi esposto ad azione di rivalsa. Il tema è ancora più delicato nelle farmacie comunali, dove il dipendente pubblico deve normalmente dotarsi personalmente di una copertura per colpa grave, non potendo la struttura pubblica farsene carico direttamente.

Vaccinazioni, test diagnostici e telemedicina: i nuovi rischi della farmacia

Le nuove attività svolte in farmacia comportano rischi molto specifici.

Nel caso delle vaccinazioni, il rischio non riguarda soltanto l’atto sanitario in sé, ma anche la corretta raccolta dell’anamnesi, il consenso informato, la conservazione del vaccino, la tracciabilità del lotto e la gestione di eventuali emergenze. La copertura assicurativa deve quindi prevedere espressamente tali attività e richiede normalmente che il farmacista sia adeguatamente formato.

Anche i test diagnostici di prima istanza possono generare criticità legate a falsi negativi, falsi positivi, errori procedurali o contestazioni sull’utilizzo degli strumenti.

Nella telemedicina, invece, il rischio aumenta ulteriormente perché la responsabilità tende a distribuirsi tra farmacia, piattaforma tecnologica, medico refertante e fornitore del servizio. È quindi fondamentale verificare non soltanto che l’attività sia coperta, ma anche come si coordinino le diverse polizze coinvolte.

Cos’è davvero una polizza claims made

La maggior parte delle polizze di RC professionale sanitaria – e comunque quelle che rispettano i requisiti dettati dalla Legge Gelli-Bianco e dal suo DM attuativo – oggi opera secondo il modello claims made, molto diverso rispetto alla tradizionale assicurazione “loss occurrence”.

Nella polizza “loss occurrence” ciò che conta è il momento in cui si verifica il fatto dannoso. Nella polizza claims made, invece, assume rilievo soprattutto il momento in cui viene formulata la richiesta risarcitoria oppure un’altra circostanza equiparata (come, per esempio, la richiesta di rivalsa della struttura nei confronti del professionista: si veda l’art. 1 del DM attuativo della Legge Gelli-Bianco).

Questo significa che un’attività svolta oggi potrebbe generare una contestazione anche molti anni dopo. La copertura dipenderà allora dalla continuità assicurativa, dalla presenza di adeguata retroattività, dalla garanzia postuma e dalla corretta gestione della denuncia.

Le clausole claims made sono valide, ma vanno comprese

Le più importanti pronunce in materia – la Cass. Sez. Un. 6 maggio 2016, n. 9140 e soprattutto la Cass. Sez. Un. 24 settembre 2018, n. 22437 – hanno chiarito che le clausole claims made non sono di per sé illegittime o vessatorie. Oggi rappresentano anzi il modello standard della responsabilità sanitaria.

Il problema, quindi, non è il sistema claims made in sé. Le vere criticità emergono quando la retroattività è insufficiente, il cambio di compagnia crea “buchi” temporali, manca una reale copertura postuma oppure la farmacia amplia le proprie attività senza aggiornare la polizza.

Retroattività e ultrattività: il principio del “10+10”

Uno degli aspetti più importanti introdotti dalla Legge Gelli-Bianco riguarda la dimensione temporale della copertura assicurativa.

La retroattività serve a coprire richieste relative a fatti avvenuti prima della stipula della polizza. L’ultrattività, o garanzia postuma, copre invece le richieste formulate dopo la cessazione dell’attività, il pensionamento o la cessazione della polizza.

L’art. 11 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto quello che viene spesso definito principio del “10+10”: dieci anni di copertura retroattiva e dieci anni di copertura postuma. Si tratta di un elemento fondamentale soprattutto nelle cessioni di farmacia, nei pensionamenti, nei cambi di compagnia e nelle trasformazioni societarie.

Le coperture assicurative obbligatorie e facoltative della farmacia

Sgombrato il campo dai nodi tecnici principali, è utile distinguere quali coperture siano oggi obbligatorie e quali di fatto indispensabili. Una distinzione che vale la pena interiorizzare, perché lo sconto del premio sulle polizze “non obbligatorie” è spesso il primo passo verso una falsa economia che, in caso di sinistro, presenta il conto.

Obbligatorie per legge:

  • RC professionale del sanitario (art. 10 L. 24/2017), conforme ai requisiti del DM 232/2023 e con retroattività e ultrattività decennali ex art. 11;
  • RC verso prestatori d’opera (RCO), per la farmacia con dipendenti;
  • polizza eventi catastrofali per le imprese (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111): la mancata stipula preclude l’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche e può comportare seri danni patrimoniali (leggi l’approfondimento di Farmatutela).

Di fatto indispensabili (anche se non sempre obbligatorie ex lege):

  • incendio e furto del fabbricato e del contenuto, a tutela del valore patrimoniale della farmacia;
  • tutela legale, per i contenziosi anche di valore non significativo;
  • cyber risk e data protection: la farmacia tratta dati sanitari, “particolari” ex art. 9 GDPR, ed è esposta sia a richieste risarcitorie dei pazienti sia a sanzioni del Garante Privacy;
  • infortuni e malattia del titolare unico, considerate le conseguenze regolatorie della chiusura prolungata.

La polizza collettiva è un punto di partenza, non un punto di arrivo

Le polizze collettive rappresentano certamente una tutela importante per le farmacie aderenti, ma restano prodotti standardizzati che potrebbero non riflettere pienamente le dimensioni della farmacia, il volume di attività, i servizi erogati o il rischio specifico dell’organizzazione.

Ogni farmacia dovrebbe quindi verificare periodicamente l’adeguatezza dei massimali, le attività effettivamente coperte, le esclusioni, le franchigie, la continuità assicurativa e le eventuali coperture integrative necessarie, soprattutto in materia di cyber risk, eventi catastrofali e tutela patrimoniale.

Conclusioni

Oggi il rischio più grande, per una farmacia, non è tanto non avere una polizza, quanto scoprirne i limiti soltanto quando arriva una richiesta risarcitoria.

Per questo motivo è fondamentale verificare periodicamente che la copertura sia realmente adeguata ai servizi erogati dalla farmacia, conforme alla Legge Gelli-Bianco, continuativa nel tempo e coerente con la posizione dei collaboratori e dei professionisti coinvolti.

Comprendere davvero come funzionano claims made, retroattività e garanzie postume è ormai parte integrante della corretta gestione professionale della farmacia moderna.

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