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Assicurazione eventi catastrofali farmacia 2026: cosa prevede la legge e cosa verificare nella polizza

Farmatutela ha già affrontato il tema dell’obbligo assicurativo contro i danni da eventi catastrofali con specifico riferimento alle farmacie in locazione, in un precedente contributo pubblicato nel 2025 (leggi l’articolo).

La presente analisi integra e aggiorna il precedente approfondimento, tenendo conto dell’evoluzione normativa e dell’applicazione concreta dell’obbligo, nonché dei chiarimenti giuridici oggi disponibili.

Assicurazione eventi catastrofali farmacia 2026: cosa prevede la legge e cosa verificare nella polizza

L’obbligo assicurativo è pienamente operativo

Dal 31 marzo 2025 è pienamente operativo l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali.

Per le farmacie, tale adempimento assume un rilievo particolare, sia per la natura giuridica dell’attività, sia per le conseguenze che una copertura non conforme può produrre sul piano patrimoniale e amministrativo.

Molti titolari si interrogano ancora oggi se l’obbligo li riguardi realmente o se possa ritenersi assolto mediante polizze tradizionali (incendio, eventi atmosferici, multirischio).

La risposta, alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giuridici disponibili, è chiara: l’obbligo sussiste ed è autonomo rispetto alle coperture assicurative “classiche”.

Perché l’obbligo si applica anche alle farmacie

Un primo nodo interpretativo riguarda la qualificazione giuridica della farmacia.

La giurisprudenza e la normativa, in termini ormai consolidati, definisco la farmacia come un’impresa commerciale, pur operando come presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concessionaria di un pubblico servizio.

Da un lato, l’attività farmaceutica presenta una struttura imprenditoriale, con organizzazione di mezzi, gestione economica e finalità lucrative, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza civile sia da quella amministrativa.

Dall’altro lato, essa è soggetta a un regime speciale di diritto pubblico, giustificato dalla tutela della salute e dalla funzione essenziale svolta sul territorio.

Questa natura “ibrida” non esclude, ma anzi rafforza, l’applicazione delle norme che impongono obblighi alle imprese iscritte nel Registro delle imprese, tra cui rientrano pacificamente le farmacie.

Il fondamento normativo: la Legge di Bilancio 2024

L’obbligo di assicurazione contro i danni da eventi catastrofali non nasce dalla Legge di Bilancio 2026, bensì dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

In particolare, l’art. 1, comma 101, prevede che:

le imprese con sede in Italia, iscritte nel Registro delle imprese, debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La norma individua espressamente:

  • i beni da assicurare, richiamando le immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c. (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali);
  • gli eventi coperti, ossia sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
  • il termine di adeguamento, scaduto il 31 marzo 2025.

Ne consegue che le farmacie, in quanto imprese, rientrano pienamente nell’ambito soggettivo dell’obbligo.

Quali beni della farmacia devono essere assicurati

Per una farmacia, l’oggetto della copertura obbligatoria comprende, a titolo esemplificativo:

  • i locali (se di proprietà);
  • gli impianti (elettrici, di sicurezza, climatizzazione);
  • gli arredi e le scaffalature;
  • le attrezzature informatiche e di laboratorio;
  • i beni strumentali funzionali all’attività, inclusi robot di magazzino e sistemi automatizzati.

La polizza deve essere strutturata sul valore di ricostruzione a nuovo dei beni, pena l’applicazione della regola proporzionale e la riduzione dell’indennizzo in caso di sinistro.

Le conseguenze del mancato adempimento

La Legge n. 213/2023 non prevede una sanzione amministrativa diretta, ma introduce una sanzione indiretta di particolare impatto.

Il comma 102 stabilisce infatti che la mancata stipula della polizza debba essere valutata negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, incluse quelle connesse a eventi calamitosi.

Per una farmacia, ciò può tradursi concretamente in:

  • esclusione o penalizzazione nell’accesso a misure di sostegno pubblico;
  • criticità in caso di ricostruzione post-evento;
  • riflessi indiretti anche su finanziamenti e programmi collegati alla Farmacia dei Servizi o ad altre iniziative pubbliche.

Attenzione: non va confusa con le altre assicurazioni obbligatorie

È essenziale distinguere l’obbligo in esame da altre coperture assicurative già note nel settore:

  • Responsabilità civile professionale ex Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), che tutela dai danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività sanitaria;
  • Assicurazione INAIL per i lavoratori;
  • polizze facoltative (furto, incendio non catastrofale, RC generale).

L’assicurazione contro eventi catastrofali ha una funzione diversa: tutela il patrimonio aziendale da eventi naturali estremi e non può essere surrogata da coperture di altro tipo .

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo vigente, l’obbligo di assicurazione contro i danni derivanti da eventi catastrofali deve oggi essere considerato un adempimento strutturale per le farmacie, non riducibile a una mera formalità contrattuale.

L’esperienza applicativa dimostra come la presenza di una polizza non sia di per sé sufficiente a garantire la conformità alla disciplina introdotta dalla Legge n. 213/2023, rendendo necessario verificare con attenzione:

  • l’effettiva copertura degli eventi rilevanti;
  • l’adeguatezza dei valori assicurati rispetto al patrimonio aziendale;
  • la compatibilità di franchigie, scoperti ed esclusioni con le finalità della norma.

In tale contesto, una valutazione preventiva e qualificata del contratto assicurativo consente di ridurre significativamente i rischi giuridici, patrimoniali e amministrativi connessi a coperture non adeguate o non conformi, assicurando una tutela coerente con il ruolo e la funzione economica della farmacia.

Farmatutela affianca le farmacie in questo percorso attraverso un servizio di analisi e verifica delle coperture assicurative, finalizzato a supportare il titolare nell’adempimento degli obblighi normativi e nella corretta protezione del patrimonio aziendale.

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