Sistema Tessera Sanitaria 2025: si torna all’invio annuale
Scadenza fissata al 2 febbraio 2026
Il calendario fiscale per le farmacie e i professionisti sanitari si arricchisce di un importante aggiornamento normativo. Con la pubblicazione del DM 29/10/2025 e le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025), le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) subiscono una semplificazione strutturale, segnando il passaggio definitivo alla cadenza annuale.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 e quali sono le scadenze da segnare in agenda.
Addio invio semestrale: si passa all’annuale
Dopo numerosi interventi normativi che avevano ipotizzato scadenze mensili o semestrali, l’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025 ha stabilito che, a decorrere dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione debba essere effettuata con cadenza annuale.
La nuova scadenza ordinaria è fissata al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa da parte del paziente. Tuttavia, per i dati relativi al 2025, la scadenza del 31 gennaio 2026 cade di sabato: il termine ultimo per l’invio è quindi posticipato a lunedì 2 febbraio 2026.
Il calendario delle scadenze 2025-2026
Per una corretta pianificazione degli adempimenti in farmacia, ecco il riepilogo delle date chiave:
- Spese Sanitarie 2025: l’invio deve avvenire entro il 2 febbraio 2026.
- Spese Veterinarie 2025: per queste prestazioni il termine rimane fissato al 16 marzo 2026.
- Correzioni: eventuali integrazioni o modifiche ai dati già inviati potranno essere effettuate entro il 9 febbraio 2026 per le spese sanitarie ed entro il 23 marzo 2026 per quelle veterinarie.
È fondamentale ricordare che, ai fini della trasmissione, rileva sempre la data del pagamento effettivo del documento fiscale (principio di cassa).
Soggetti obbligati e invio dei corrispettivi
L’obbligo di invio riguarda una platea vasta di operatori, tra cui farmacie (pubbliche e private), medici chirurghi, odontoiatri, ottici, psicologi, infermieri e tutte le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari.
Per le farmacie e i dettaglianti che utilizzano il Registratore Telematico (RT), resta confermata la possibilità di assolvere al doppio obbligo (memorizzazione dei corrispettivi e invio al STS per la precompilata) attraverso un’unica trasmissione dei dati giornalieri tramite il proprio RT, previa attivazione della funzione specifica sul sito del Sistema TS.
Divieto di fattura elettronica: una conferma definitiva
Un punto di estremo rilievo per l’operatività quotidiana riguarda la fatturazione. Il Decreto Correttivo ha sancito in via definitiva il divieto di emissione della fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tali fatture devono continuare a essere emesse in formato analogico-cartaceo o elettronico extra-SdI, a tutela della privacy dei dati sanitari dei contribuenti.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il DM 29/10/2025 ha introdotto nuove regole per l’utilizzo dei dati trasmessi. A partire dal 2025, l’Agenzia delle Entrate potrà accedere ai dati delle spese sanitarie e veterinarie esclusivamente per le dichiarazioni dei redditi selezionate per il controllo formale (ex art. 36-ter, DPR n. 600/73). Restano comunque esclusi dal controllo i dati per i quali il contribuente ha esercitato l’opposizione all’uso per la precompilata.
Conclusioni
Il ritorno all’invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria semplifica la gestione degli adempimenti, ma rende ancora più importante presidiare correttamente i flussi durante l’anno (anagrafiche, modalità di pagamento, classificazione della spesa) per arrivare alla scadenza del 2 febbraio 2026 con dati completi e coerenti. Per le farmacie, programmare per tempo verifiche interne e controlli sui tracciati riduce il rischio di correzioni e anomalie a ridosso dei termini.
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