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Farmacie in locazione: obbligo di assicurazione contro i danni da eventi catastrofali 2025

Con l’entrata in vigore della Legge 213/2023, è stato introdotto un nuovo obbligo assicurativo in capo alle imprese, incluse le farmacie, volto alla copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. Tale obbligo riguarda anche le farmacie che esercitano in locali condotti in locazione, rendendo necessaria un’attenta analisi degli adempimenti richiesti entro le scadenze previste per il 2025.

Farmacie in locazione: obbligo di assicurazione contro i danni da eventi catastrofali 2025

Il quadro normativo: la Legge 213/2023 e il DL 39/2025

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha stabilito l’obbligo, per tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, di stipulare una polizza assicurativa volta a coprire i danni da eventi catastrofali naturali, tra cui terremoti, alluvioni e altri fenomeni di origine naturale. Successivamente, il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2025, e in particolare le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), hanno chiarito in modo esplicito che l’obbligo si estende anche a quelle imprese – come le farmacie – che svolgono la propria attività in immobili condotti in locazione.

Il principio alla base della disciplina è che l’obbligo assicurativo non si limita ai beni di proprietà, ma ricomprende tutti i beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, a prescindere dal titolo di detenzione.

Farmacie in affitto: ambito oggettivo dell’obbligo assicurativo

Ai sensi delle disposizioni richiamate, le farmacie che operano in locali in affitto devono provvedere a stipulare una copertura assicurativa contro i danni da eventi catastrofali per i fabbricati, gli impianti e i macchinari impiegati nell’attività. Il fatto che l’immobile non sia di proprietà dell’impresa non esclude in alcun modo l’adempimento dell’obbligo: ciò che rileva è l’effettivo utilizzo del bene nell’ambito della gestione aziendale.

Tempistiche di adeguamento: le scadenze del 2025

La normativa prevede tempistiche differenziate in base alla dimensione dell’impresa. In particolare:

  • Le micro e piccole imprese, tra cui rientrano la maggior parte delle farmacie, devono conformarsi all’obbligo entro il 31 dicembre 2025;
  • Le imprese di medie dimensioni devono invece ottemperare entro la data anticipata del 1° ottobre 2025.

È fondamentale rispettare tali scadenze, poiché il mancato adempimento potrebbe comportare conseguenze sanzionatorie e, soprattutto, l’esposizione al rischio di eventi distruttivi non coperti da alcuna tutela assicurativa.

Il caso dei locali in locazione: chi è responsabile della polizza?

Nel caso in cui la farmacia sia situata in locali presi in locazione, l’obbligo di stipula della polizza ricade sul conduttore – e dunque sul titolare della farmacia – salvo che il locatore abbia già provveduto ad assicurare l’immobile con una polizza conforme alla normativa vigente. In tale ipotesi, si raccomanda di ottenere copia del contratto assicurativo, verificando attentamente che:

  • La copertura sia attiva e aggiornata;
  • I rischi assicurati corrispondano a quelli previsti dalla legge;
  • Sia garantita l’efficacia della polizza anche in favore del conduttore.

Nel caso in cui l’immobile presenti uso promiscuo, ad esempio adibito in parte ad abitazione privata e in parte a sede della farmacia, la polizza deve necessariamente coprire almeno la porzione dell’immobile destinata all’attività commerciale.

Nessuna esenzione per immobili non di proprietà

È importante sottolineare che la normativa non contempla alcuna esenzione per le imprese che utilizzano immobili non di proprietà. L’effettiva utilizzazione del bene come sede dell’attività imprenditoriale costituisce, infatti, il criterio dirimente per l’applicazione dell’obbligo assicurativo. Non è pertanto rilevante la titolarità del bene, ma esclusivamente il suo impiego nell’attività d’impresa.

Perché stipulare una polizza contro i danni da eventi catastrofali

La stipula di una copertura assicurativa contro eventi catastrofali rappresenta una misura fondamentale per la tutela della continuità aziendale, soprattutto in un contesto in cui fenomeni naturali di intensità eccezionale si stanno verificando con sempre maggiore frequenza.

Tra i principali rischi coperti da tali polizze si annoverano:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Eventi atmosferici estremi
  • Incendi derivanti da cause naturali

La copertura assicurativa consente di contenere i danni economici derivanti da tali eventi, proteggendo l’avviamento commerciale, i beni strumentali, nonché la capacità operativa della farmacia.

Conclusioni: adempimenti richiesti per le farmacie in affitto

Alla luce delle disposizioni sopra esaminate, si raccomanda ai titolari di farmacia che operano in locali in locazione di:

  1. Verificare l’eventuale esistenza di una polizza assicurativa già in essere da parte del locatore;
  2. Stipulare una polizza conforme alla normativa vigente, ove necessario;
  3. Rispettare le scadenze previste per il 2025, in funzione della dimensione della propria impresa;
  4. Conservare adeguata documentazione a supporto dell’adempimento, anche in funzione di eventuali controlli.

Per ogni ulteriore chiarimento interpretativo o per l’assistenza nella stipula e nella verifica delle polizze assicurative obbligatorie, è opportuno rivolgersi a un professionista legale.

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