Collaboratori familiari in farmacia: obblighi contributivi, INAIL e sicurezza sul Lavoro
La collaborazione di familiari non farmacisti nella gestione della farmacia è comune, ma comporta specifici obblighi normativi. Dal contributo INPS alla denuncia all’INAIL, fino agli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, è cruciale comprendere quando scatta l’obbligo di contribuzione e quali sono le responsabilità del titolare. In questo articolo, esploriamo gli obblighi e le prassi giuridiche riguardanti i collaboratori familiari in farmacia.

Collaboratori familiari in farmacia: quando nasce l’obbligo contributivo
Nel contesto della gestione di una farmacia a conduzione familiare, è frequente l’apporto di familiari non farmacisti (coniugi, figli, parenti stretti). Tuttavia, tale supporto può generare obblighi contributivi.
Ai sensi della legge n. 613/1966, integrata dalla l. 662/1996, l’obbligo di versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti sorge automaticamente (ex lege) quando il familiare coadiutore presta un’attività abituale e prevalente. Non è richiesta la presenza quotidiana, ma un apporto stabile e significativo rispetto ad altre attività.
In caso di familiare con contratto full time presso altro datore, la collaborazione si presume occasionale e non soggetta a contribuzione (Circolare Ministero del Lavoro n. 14184/2013).
Farmacia e collaboratori non farmacisti: cosa dice la giurisprudenza
Sebbene le farmacie siano escluse dal campo oggettivo della l. 613/1966, la giurisprudenza (Cass. n. 23584/2019, 16520/2015, 11466/2010) ha riconosciuto che i familiari non farmacisti del titolare, se impegnati in attività compatibili (es. gestione magazzino, accoglienza clienti, contabilità), sono soggetti a obbligo contributivo qualora l’attività sia stabile, abituale e rilevante sul piano economico-organizzativo.
Impresa familiare e collaborazioni in farmacia
Nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell’art. 230-bis c.c., è sufficiente che la prestazione sia continua, anche se non prevalente, per il riconoscimento civilistico del rapporto.
Ai fini fiscali, tuttavia, l’applicazione del regime agevolato previsto dal TUIR (d.P.R. 917/1986) richiede che la prestazione sia prevalente rispetto ad altre occupazioni (Cass. n. 40934/2021).
Obbligo di denuncia all’INAIL per collaboratori in farmacia
Il titolare della farmacia è obbligato a presentare la denuncia preventiva all’INAIL almeno un giorno prima dell’inizio della collaborazione familiare, indicando – ove previsto – la retribuzione di riferimento.
Non è previsto l’obbligo INAIL se:
- la collaborazione è saltuaria, occasionale ed eccezionale;
- è svolta gratuitamente e per motivi di affetto;
- non comporta rischi professionali.
Se invece l’attività è non occasionale o comporta rischi specifici (es. movimentazione carichi, esposizione a sostanze chimiche), l’assicurazione è obbligatoria.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che un apporto di una o due volte al mese, per non più di 10 giornate all’anno, è generalmente esente da obbligo INAIL. Oltre tali soglie, l’assicurazione diviene obbligatoria.
Collaborazione di minori in farmacia
La collaborazione dei figli minorenni (15-18 anni) nella farmacia è ammessa solo se l’attività è non pericolosa o nociva. La legge n. 977/1967 consente il coinvolgimento in lavori brevi e non dannosi, a condizione che l’impegno sia effettivamente marginale e non comprometta la salute del minore.
Sicurezza sul lavoro e farmacia: obblighi per i familiari
In base all’art. 21 del D.lgs. 81/2008, i familiari collaboratori stabilmente inseriti nell’attività della farmacia devono:
- utilizzare attrezzature conformi alla normativa;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti;
- esibire un tesserino identificativo in ambienti oggetto di appalti.
I familiari hanno inoltre la facoltà, a proprie spese, di accedere a formazione sulla sicurezza e a sorveglianza sanitaria, anche se non obbligatorie.
Conclusioni
La collaborazione familiare in farmacia può rivelarsi una risorsa preziosa, ma richiede un’attenta valutazione giuridica e contributiva. È essenziale distinguere tra apporto occasionale e abituale per evitare sanzioni previdenziali, omissioni assicurative e inadempimenti in materia di sicurezza.
In presenza di situazioni dubbie, è fortemente consigliabile il parere di un legale esperto nel diritto farmaceutico e del lavoro, in grado di fornire un corretto inquadramento normativo e operativo.