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Locazioni commerciali: guida pratica alle principali tutele del conduttore

Può il proprietario impedire il rinnovo del contratto dopo sei anni? La vendita dell’immobile comporta la cessazione della locazione? È possibile chiedere gli arretrati degli aggiornamenti ISTAT mai richiesti?

La disciplina delle locazioni commerciali, contenuta nella Legge n. 392/1978, è spesso oggetto di equivoci e convinzioni non corrette. In questo approfondimento analizziamo le principali regole attraverso una formula semplice: distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, offrendo un quadro pratico delle tutele riconosciute al conduttore.

Vero o Falso? Locazioni commerciali: guida pratica alle principali tutele del conduttore

FALSO: “Dopo sei anni il proprietario può mandare via il conduttore.”

È probabilmente il luogo comune più diffuso.

La durata ordinaria delle locazioni commerciali è di sei anni (art. 27 della L. 392/1978), ma alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per ulteriori sei anni (art. 28).

Il locatore può impedire il rinnovo soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 29 della L. 392/1978, ad esempio quando intenda destinare l’immobile all’esercizio di una propria attività ovvero procedere a interventi edilizi incompatibili con la prosecuzione della locazione.

Al di fuori di tali ipotesi, il contratto prosegue automaticamente.

VERO: “Dopo dodici anni il proprietario può scegliere di non rinnovare il contratto.”

La situazione cambia alla seconda scadenza contrattuale.

In tale occasione il locatore può comunicare la disdetta senza dover dimostrare la ricorrenza dei motivi previsti dall’art. 29, purché la invii con un preavviso di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza.

In mancanza di disdetta, il contratto prosegue rinnovandosi di sei anni in sei anni, e a ogni scadenza successiva il locatore conserva la facoltà di disdetta libera con il medesimo preavviso.

Fino alla seconda scadenza, quindi, il suo potere negoziale è molto più limitato di quanto comunemente si ritenga.

FALSO: “Se il proprietario vende l’immobile il contratto termina.”

La vendita dell’immobile non incide sulla validità del contratto di locazione.

L’acquirente subentra automaticamente nella posizione del precedente proprietario, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto già in essere.

Per il conduttore, quindi, il cambio di proprietà non comporta alcuna interruzione del rapporto.

VERO: “Il conduttore può avere il diritto di acquistare l’immobile.”

L’art. 38 della L. 392/1978 riconosce, in presenza dei presupposti di legge, il diritto di prelazione.

Prima di vendere l’immobile il proprietario deve comunicare al conduttore tutte le condizioni della vendita, compreso il prezzo.

Il conduttore dispone quindi di 60 giorni per esercitare il dritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dal terzo.

La prelazione non opera però in ogni caso: restano escluse, ad esempio, la vendita in blocco dell’intero edificio, la donazione, la permuta e il conferimento in società.

Se il locatore vende senza rispettare la prelazione, il conduttore può inoltre esercitare il riscatto previsto dall’art. 39: entro sei mesi dalla trascrizione della vendita può riscattare l’immobile direttamente dall’acquirente, alle medesime condizioni.

FALSO: “Il proprietario può aumentare il canone quando vuole.”

Durante il rapporto di locazione il proprietario non può modificare unilateralmente il canone.

L’importo rimane quello previsto dal contratto, salvo gli eventuali aggiornamenti contrattualmente pattuiti (ad esempio quelli collegati all’indice ISTAT) oppure un diverso accordo tra le parti.

Una vera e propria revisione del canone richiede sempre il consenso di entrambe le parti.

FALSO: “Se non ha mai chiesto gli aggiornamenti ISTAT, il proprietario può recuperarli tutti in un’unica soluzione.”

Anche questa convinzione è errata.

L’aggiornamento ISTAT non opera automaticamente, ma richiede una specifica richiesta del locatore.

L’aggiornamento, peraltro, non può superare il 75% della variazione dell’indice ISTAT (art. 32): le clausole che prevedono l’adeguamento integrale sono a rischio di nullità, salvo che il contratto abbia una durata superiore a quella minima legale.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’aggiornamento produce effetti solo dal momento della richiesta e non consente, salvo diversa pattuizione contrattuale, di recuperare retroattivamente gli aumenti relativi agli anni precedenti che non siano stati tempestivamente domandati.

Per questo motivo è importante distinguere tra aggiornamento ISTAT, finalizzato a mantenere invariato il valore reale del canone, e rinegoziazione del canone, che costituisce invece un nuovo accordo tra le parti.

VERO: “Il conduttore può recedere anticipatamente.”

Attenzione a non confondere due istituti diversi: la disdetta impedisce il rinnovo del contratto alla scadenza (e può provenire da entrambe le parti), mentre il recesso scioglie il rapporto in corso, prima della scadenza, e spetta soltanto al conduttore.

L’art. 27 della L. 392/1978 riconosce al conduttore il diritto di recedere in qualsiasi momento in presenza di gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi. La giurisprudenza interpreta però i gravi motivi in modo restrittivo: devono trattarsi di fatti sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla volontà del conduttore, non di semplici valutazioni di convenienza.

Lo stesso art. 27 consente inoltre alle parti di pattuire il recesso libero del conduttore: in tal caso questi può sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, con il medesimo preavviso di sei mesi. Si tratta di una clausola molto frequente nella prassi e sempre opportuna da negoziare in sede di stipula.

VERO: “Se il contratto cessa per iniziativa del proprietario può spettare un’indennità.”

L’art. 34 della L. 392/1978 tutela l’avviamento commerciale creato dal conduttore.

Quando il rapporto cessa per iniziativa del locatore, il conduttore, che svolge attività commerciale con contatto diretto con il pubblico,  ha diritto a un’indennità per perdita dell’avviamento commerciale, pari a 18 mensilità dell’ultimo canone.

L’indennità raddoppia (ulteriori 18 mensilità) se entro un anno dalla cessazione l’immobile viene adibito alla stessa attività o ad attività affine a quella del conduttore uscente.

FALSO: “Una farmacia è come qualsiasi altro esercizio commerciale.”

Dal punto di vista della disciplina delle locazioni commerciali, la normativa è la stessa.

Nella pratica, però, una farmacia svolge una funzione pubblica quale presidio territoriale del Servizio Sanitario e, pertanto, presenta caratteristiche peculiari.

L’eventuale trasferimento richiede infatti il rispetto della normativa di settore, la disponibilità di locali compatibili con la pianta organica, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e una complessa riorganizzazione dell’attività.

Si tratta di elementi che incidono inevitabilmente sul peso negoziale delle parti e che rendono spesso preferibile una soluzione condivisa rispetto al contenzioso.

Conclusioni

La disciplina delle locazioni commerciali è molto più articolata di quanto comunemente si ritenga e attribuisce al conduttore strumenti di tutela particolarmente efficaci.

Per questo motivo, prima di assumere decisioni o affrontare una trattativa con il proprietario dell’immobile, è opportuno verificare con attenzione il contenuto del contratto e la disciplina applicabile, evitando di affidarsi a convinzioni diffuse ma giuridicamente infondate.

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