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Il contratto di rete per le farmacie.Fare rete senza perdere la propria autonomia

Il contratto di rete come strategia di aggregazione: perché e quando, per le farmacie convenzionate, la Rete-Contratto può rappresentare la soluzione più adeguata

Margini sotto pressione, crescente concorrenza, necessità di investire in tecnologia e una domanda sempre maggiore di servizi sanitari di prossimità.

In questo scenario, molti titolari si pongono la stessa domanda: come aumentare la propria capacità organizzativa e competitiva senza rinunciare all’autonomia della singola farmacia?

Una delle risposte più interessanti è rappresentata dal contratto di rete, uno strumento che consente a più imprese di collaborare stabilmente sulla base di un programma comune, mettendo a fattor comune determinate attività, risorse e competenze senza necessariamente fondersi o creare un’unica impresa.

Per le farmacie, tuttavia, la questione presenta una peculiarità fondamentale: l’aggregazione imprenditoriale deve essere costruita salvaguardando la titolarità della singola farmacia e il rapporto convenzionale che ciascun esercizio intrattiene con il Servizio Sanitario Nazionale.

È proprio da questo equilibrio che occorre partire.

Il contratto di rete per le farmacie. Fare rete senza perdere la propria autonomia

Il bivio strategico: Rete-Contratto o Rete-Soggetto

La prima scelta da compiere riguarda il modello di rete.

Nella Rete-Contratto – talvolta definita anche Rete-Oggetto – il contratto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti. Le imprese mantengono la propria individualità e autonomia giuridica e patrimoniale e gli effetti degli atti compiuti nell’esecuzione del programma vengono imputati secondo le regole previste dal contratto.

La Rete-Contratto può essere dotata anche di un organo comune e, ricorrendone i presupposti, di un fondo patrimoniale comune, senza che ciò determini automaticamente l’acquisto della soggettività giuridica.

La Rete-Soggetto, invece, acquista una propria soggettività giuridica attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, alle condizioni previste dalla legge.

In questo secondo caso nasce quindi un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dalle singole imprese aderenti.

In un contesto esclusivamente commerciale la Rete-Soggetto può presentare indubbi vantaggi organizzativi. Per le farmacie convenzionate, però, la scelta deve necessariamente confrontarsi con le peculiarità del rapporto con il SSN.

Perché per le farmacie conta il rapporto con il SSN

Per scegliere il modello di rete occorre partire da un dato che il settore farmaceutico non condivide con altri comparti, cioè la natura dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia e il soggetto che può esserne investito.

Nell’impianto del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 l’autorizzazione era strettamente personale e riservata al farmacista. La legge 2 aprile 1968, n. 475 ne ha consentito il trasferimento, ma sempre a favore di un farmacista iscritto all’albo e in possesso del requisito dell’idoneità. Il legame tra titolarità della farmacia e professione restava quindi pieno.

La legge 8 novembre 1991, n. 362 ha aperto la titolarità alle società di persone, a condizione che i soci fossero farmacisti idonei. Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 il legislatore ha compiuto il passo successivo, ammettendo le società di capitali e sciogliendo il vincolo tra la qualità di socio e quella di farmacista. La direzione della farmacia resta comunque affidata a un farmacista in possesso dell’idoneità.

L’apertura è però avvenuta per categorie predeterminate. L’art. 7, comma 1, della legge n. 362/1991 indica come titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Il comma 2 impone a tali società l’oggetto esclusivo della gestione di una farmacia e stabilisce l’incompatibilità della partecipazione con la produzione e l’informazione scientifica del farmaco e con l’esercizio della professione medica. Il comma 4-bis vieta infine a ciascun soggetto di controllare più del 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

La Rete-Soggetto non appartiene ad alcuna di queste categorie. Non è una società, non ha per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e nasce, per definizione, per coordinare imprese che conservano ciascuna la propria attività. Non può quindi essere titolare di una sede farmaceutica, né subentrare alle farmacie aderenti nell’autorizzazione o nel rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, né tantomeno svolgere (in proprio) servizi consentiti alla farmacia.

La giurisprudenza spiega perché il vincolo non sia un retaggio formale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 2020, ha riconosciuto che la riforma del 2017 segna il definitivo passaggio da un’impostazione professionale-tecnica della titolarità a un’impostazione economico-commerciale. Con la sentenza n. 171 del 2022 la stessa Corte ha tuttavia ribadito che le farmacie erogano un’assistenza ricompresa nei livelli essenziali e svolgono un servizio di pubblico interesse, sicché i titolari sono, sotto il profilo funzionale, concessionari di un pubblico servizio.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, hanno escluso che il rapporto tra farmacia e SSN possa qualificarsi come transazione commerciale, proprio perché trae la sua fonte principale nella legge, a differenza di quanto accade per le strutture sanitarie accreditate.

La titolarità è dunque il punto di imputazione di un servizio pubblico disciplinato dalla legge, dall’Accordo Collettivo Nazionale e dagli accordi regionali, e non tollera l’interposizione di un soggetto terzo tra la farmacia e l’azienda sanitaria.

Su un piano del tutto distinto, il contratto di rete è oggi uno strumento espressamente riconosciuto nella disciplina della Farmacia dei Servizi. L’Allegato 4, art. 6, comma 10, del nuovo ACN prevede che due o più farmacie appartenenti a soggetti differenti possano esercitare in comune i servizi sanitari di cui al D.Lgs. n. 153/2009, anche utilizzando i medesimi locali separati, previa stipula di un contratto di rete e nel rispetto delle condizioni autorizzative previste.

La stessa soluzione è stata accolta dal legislatore. L’art. 60, comma 6, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 consente a due o più farmacie di proprietà di soggetti differenti di esercitare in comune i servizi sanitari di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 153/2009, anche nei medesimi locali separati, previa stipula del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009.

In entrambe le fonti sono le farmacie a esercitare in comune i servizi, e il contratto di rete è lo strumento che lo consente. È lo schema della Rete-Contratto, che permette di agire “come uno” sul piano dell’organizzazione e di restare “come singoli” laddove la disciplina sanitaria e convenzionale lo richiede.

Cosa si può fare in rete

Una volta individuato il corretto contenitore giuridico, gli ambiti di collaborazione possono essere numerosi.

Un primo terreno è quello degli approvvigionamenti. Le farmacie possono coordinare i propri fabbisogni, sviluppare strategie comuni nei rapporti con i fornitori, negoziare congiuntamente determinate condizioni commerciali e adottare sistemi condivisi per una gestione più efficiente delle scorte, sempre nel rispetto della disciplina applicabile ai singoli prodotti e alla loro circolazione.

Un secondo ambito riguarda la Farmacia dei Servizi. La rete può favorire una programmazione coordinata degli investimenti, l’utilizzo di strumentazioni comuni, la definizione di protocolli operativi uniformi e, nei casi e alle condizioni consentite dalla normativa e dall’ACN, l’esercizio in comune di determinati servizi sanitari.

Particolarmente interessante è la possibilità di sviluppare strategie comuni in materia di telemedicina, condividendo investimenti tecnologici e organizzativi e rendendo più omogenea l’offerta dei servizi sul territorio.

La rete può inoltre favorire forme di utilizzo coordinato di strutture, attrezzature e competenze professionali.

In questo contesto possono essere valutati anche modelli di collaborazione relativi ai laboratori galenici e, compatibilmente con la disciplina applicabile e con la sua evoluzione, attività quali il deblistering e la preparazione personalizzata delle terapie.

Su questi ultimi aspetti è però necessaria particolare cautela: il contratto di rete rappresenta il contenitore organizzativo della collaborazione, ma non consente di superare i requisiti soggettivi, professionali, strutturali e autorizzativi previsti dalla normativa farmaceutica.

La concreta organizzazione di tali attività deve quindi essere verificata separatamente, individuando chi possa legittimamente svolgerle, dove e sotto quale responsabilità.

Il vero jolly: la gestione flessibile del personale

Uno degli aspetti più interessanti del contratto di rete riguarda la possibilità di organizzare in maniera più flessibile il personale.

La disciplina mette a disposizione delle imprese retiste due strumenti particolarmente rilevanti: distacco e codatorialità.

Distacco nell’ambito della rete

L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che, qualora il distacco avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, l’interesse del datore di lavoro distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

È una previsione di notevole rilievo rispetto alla disciplina ordinaria del distacco, nella quale l’esistenza dell’interesse del distaccante costituisce uno dei presupposti fondamentali dell’istituto.

Per una rete di farmacie ciò può tradursi in una significativa flessibilità organizzativa, consentendo di rispondere più efficacemente a esigenze temporanee di personale, garantire la continuità operativa e valorizzare competenze professionali disponibili presso le diverse imprese aderenti.

Rimangono naturalmente ferme le ulteriori condizioni e garanzie previste dalla disciplina lavoristica.

Codatorialità

Lo stesso art. 30, comma 4-ter, consente inoltre alle imprese partecipanti alla rete di ricorrere alla codatorialità, secondo le regole di ingaggio stabilite attraverso il contratto di rete.

La codatorialità consente di organizzare l’impiego di determinati lavoratori nell’interesse di più imprese retiste, attribuendo l’esercizio dei poteri datoriali secondo le modalità preventivamente definite.

Non si tratta, tuttavia, di un effetto automatico della costituzione della rete.

La codatorialità deve essere espressamente prevista e concretamente regolata, individuando le imprese coinvolte, i lavoratori interessati, le modalità di esercizio dei poteri datoriali e la distribuzione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

Particolare attenzione deve inoltre essere riservata al regime delle responsabilità retributive e contributive e agli adempimenti previsti dalla disciplina lavoristica.

Sul piano operativo, il D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 disciplina le comunicazioni telematiche relative ai rapporti in regime di codatorialità attraverso il modello UNIRETE.

Per una rete di farmacie ben strutturata, distacco e codatorialità possono quindi costituire strumenti particolarmente efficaci per superare alcune delle rigidità organizzative tipiche della gestione individuale del personale.

Un avvertimento: la rete deve essere reale, non “di carta”

La flessibilità offerta dal contratto di rete non può diventare uno strumento per aggirare la disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro.

L’automaticità dell’interesse al distacco prevista dall’art. 30, comma 4-ter, presuppone infatti una rete genuina e operativa. Una struttura soltanto apparente, costituita in sostanza per far circolare lavoratori tra imprese, espone le parti al rischio di contestazioni e di riqualificazione dei rapporti secondo la disciplina lavoristica effettivamente applicabile.

La genuinità della rete non si dimostra con il contratto, ma con la sua esecuzione. Il programma comune è il nucleo dell’intera operazione e va rispettato. Gli obiettivi di innovazione e competitività devono essere reali e sufficientemente determinati, e le imprese devono darvi concreta attuazione.

Per questo il contratto deve prevedere meccanismi di verifica costante. La legge già impone di indicare le modalità concordate per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici (art. 3, comma 4-ter, lett. b), del D.L. n. 5/2009). A questa previsione occorre dare un contenuto effettivo, individuando indicatori misurabili, scadenze periodiche di verifica e il soggetto incaricato del monitoraggio, di regola l’organo comune quando è istituito, e documentando ogni verifica in resoconti scritti condivisi tra le imprese aderenti.

Il programma non è immutabile. Esigenze contingenti possono richiederne la correzione e il contratto può disciplinare le modalità di modifica, anche a maggioranza (art. 3, comma 4-ter, lett. f). Ciò che conta è che la correzione avvenga secondo le regole stabilite e risulti dagli atti della rete.

Proprio questa traccia costituisce il primo indice di effettività. Una rete che attua il programma, ne verifica l’avanzamento a scadenze regolari e lo corregge nelle forme previste è in grado di dimostrare, anche in sede ispettiva, di esistere. Una rete che non lascia traccia della propria attività resta, agli occhi di chi controlla, un contratto sulla carta.

Servizi comuni, investimenti condivisi, organizzazione degli acquisti, sviluppo tecnologico, formazione e gestione coordinata del personale devono quindi essere espressione di un autentico progetto imprenditoriale comune.

Come impostarla correttamente

Costruire una rete di farmacie efficace richiede innanzitutto uno studio di fattibilità, volto a individuare gli obiettivi strategici comuni e le concrete sinergie che le imprese intendono realizzare.

Occorre quindi definire con precisione il perimetro delle attività da svolgere in comune, distinguendo quelle di natura organizzativa e commerciale dalle attività sottoposte a specifici vincoli sanitari, professionali o autorizzativi.

Data per scontata la scelta di costituire una Rete-Contratto (e non una Rete-Soggetto), che può offrire il vantaggio di preservare con maggiore linearità l’autonomia delle singole imprese e i rispettivi rapporti con il SSN, devono in primis essere verificati i poteri societari delle imprese partecipanti per predisposte le eventuali deliberazioni necessarie all’adesione.

Poi, particolare attenzione deve essere dedicata alla redazione del contratto e del programma comune, che dovranno definire gli obiettivi, le attività condivise (dunque il Programma), gli obblighi delle imprese e gli strumenti per verificare il raggiungimento dei risultati.

Occorre inoltre disciplinare la governance della rete: organo comune, poteri di rappresentanza, modalità decisionali, ingresso di nuovi partecipanti, recesso, esclusione, ripartizione dei costi e gestione delle attività comuni.

Se si intende ricorrere a distacco e codatorialità, sarà necessaria una specifica regolamentazione della gestione del personale, accompagnata dagli adempimenti previsti dalla normativa lavoristica.

Infine, le attività che incidono sull’erogazione dell’assistenza farmaceutica e della Farmacia dei Servizi devono essere coordinate con l’ACN, gli accordi regionali, le autorizzazioni sanitarie e le indicazioni delle amministrazioni competenti.

La rete, in definitiva, non si esaurisce nella sottoscrizione di un contratto: richiede una vera architettura organizzativa e una sua manutenzione costante.

In sintesi

Il contratto di rete offre alle farmacie uno strumento particolarmente interessante per affrontare una delle principali sfide del settore: aumentare la propria capacità organizzativa e competitiva senza necessariamente fondere le aziende o modificare gli assetti proprietari.

Acquisti, tecnologia, telemedicina, organizzazione dei servizi, formazione e gestione del personale sono tutti ambiti nei quali la collaborazione può produrre economie di scala e migliorare l’efficienza delle singole imprese.

La specificità del settore farmaceutico impone però di costruire la rete tenendo fermo un principio: collaborare non significa confondere le rispettive posizioni giuridiche.

Ciascuna farmacia rimane titolare della propria sede e del proprio rapporto convenzionale con il SSN e continua a rispondere delle attività che l’ordinamento le attribuisce individualmente.

Proprio per questa ragione, per molte aggregazioni tra farmacie convenzionate la Rete-Contratto può rappresentare la soluzione più adeguata, consentendo di creare un’organizzazione comune senza introdurre un nuovo soggetto nei rapporti che devono rimanere riferibili alle singole farmacie.

La condizione è che dietro il contratto vi sia una rete reale, fondata su obiettivi imprenditoriali concreti e su un programma costruito tenendo insieme diritto societario, diritto del lavoro e disciplina sanitaria.

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