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Direttore di farmacia: finalmente un socio retribuito o un retribuito senza società

Ore dal Notaio, scelte difficili sulla persona a cui cedere una parte della società di famiglia, patti parasociali complessi e lunghe cause con ex soci direttori vanno in soffitta. Grazie al DdL Concorrenza (n. 2085-B convertito in L. 124/2017) è caduto l’obbligo del direttore di essere anche socio della farmacia. Il provvedimento ha infatti dato una nuova veste agli assetti societari delle farmacie prevedendo all’art.1 comma 157 che le farmacie possano essere gestite anche in forma di società di capitali, ma soprattutto, per quel che qui interessa, che la direzione della farmacia non deve più necessariamente essere affidata ad uno dei soci . Rimangono i requisiti previsti dalla legge per la qualifica del direttore di farmacia, così come erano già previsti dall’ art.12 della l. 2/4/1968  n. 475, ma finalmente la scelta del responsabile non dovrà più essere legata alla titolarità della farmacia o a quote societarie. La figura del direttore rimane dunque  particolarmente qualificata a garanzia dei consumatori e la gestione della farmacia potrà essere assegnata solo ad un professionista che abbia conseguito l’idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche, requisito che non solo rimane immutato, ma crea una nuova categoria di potenziali lavoratori dipendenti particolarmente titolata, da cui attingere per scelte gestionali che non riguardano più l’assetto societario, ma prettamente quello dell’organico. La riforma riguarda anche il sostituto temporaneo che potrà non essere socio della compagine societaria, così come previsto  dal novellato art.11, comma 2, della Legge n. 475/1968, modifica che  risolve molte delle problematiche di sostituzione per ferie del direttore anche per quelle Farmacie in cui il titolare stesso è direttore. Un’agevolazione dunque nella gestione della farmacia che si pone nel solco del riconoscimento della possibilità, prevista sempre dal Decreto Concorrenza a che la titolarità dell’esercizio della farmacia possa essere in capo a società di capitali. Ed infatti il nuovo comma 1 dell’art. 7 L. n. 362/1991 prevede che «sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata». La nuova società di capitali potrà dunque essere proprietaria di più farmacie sparse sul territorio con la possibilità che la struttura possa dotarsi di una organizzazione del tutto indipendente dai soggetti che ne detengono la proprietà. . Vengono inoltre meno i limiti quantitativi al numero di farmacie che possono essere detenute da un unico soggetto e quindi una società di capitali potrà essere proprietaria di un numero virtualmente illimitato di farmacie sul territorio nazionale, salvo il rispetto del limite, introdotto dalla nuova legge, di un massimo del 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma. La possibilità peraltro di veder intestate ad un’ unica società di capitali più farmacie porta  con sè una svolta nel settore della gestione delle risorse e del personale dipendente. Risulta infatti evidente che le diverse farmacie di proprietà di un’unica società avranno un organico interscambiabile, i collaboratori faranno formalmente capo ad un’unico datore di lavoro che potrà assegnarli ad una unità piuttosto che ad un’altra ( del medesimo comune) a seconda delle esigenze tecniche e di servizio.

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