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Incompatibilità del Titolare di Farmacia: una guida pratica

La figura del titolare di farmacia riveste un ruolo cruciale nell’ambito servizio pubblico di dispensazione dei farmaci. Per questo motivo, la legge stabilisce incompatibilità che possono influenzare sia la gestione della farmacia che la carriera professionale del farmacista. In questo articolo esploreremo le principali incompatibilità legate a questa professione, le norme che le regolano e le conseguenze per i titolari.

Incompatibilità del Titolare di Farmacia: una guida pratica

Chi sono i titolari di farmacia?

Allo stato attuale, la legge nazionale italiana consente che siano titolari di farmacia sia persone fisiche – in forma individuale o associata – sia persone giuridiche.

In particolare, possono essere titolari di farmacia:

  • i farmacisti iscritti all’albo;
  • le società di persone;
  • le società di capitali;
  • le società cooperative a responsabilità limitata.

Cosa si intende per incompatibilità?

Le incompatibilità sono tutte le situazioni che possono esporre un titolare di farmacia, persona fisica o giuridica, a un conflitto di interessi o a condizioni che possono compromettere l’indipendenza professionale e/o l’esercizio dell’attività farmaceutica. La legge stabilisce queste incompatibilità per tutelare sia i titolari di farmacia, elementi cardine del sistema di distribuzione dei farmaci, sia i cittadini.

Normativa di riferimento

Le incompatibilità sono regolate da leggi nazionali, in particolare dagli artt. 7 e 8 della L. n. 362 del 1991 e dall’art. 1, co. 158, della n. 124 del 2017.

Tipologie di incompatibilità

Incompatibilità professionale

Un primo ordine di incompatibilità riguarda la posizione professionale del titolare di farmacia persona fisica o del socio di società titolare di farmacia. Secondo la normativa, chi è titolare di una farmacia oppure socio di una società titolare di farmacia non può essere dipendente di un’altra farmacia privata o comunale, né avere altro tipo di rapporto di lavoro subordinato.

Questo per evitare conflitti di interesse e garantire una chiara distinzione tra i ruoli.

Incompatibilità economica

Le incompatibilità economiche si riferiscono alla possibilità per un farmacista di possedere o gestire più farmacie. Per la normativa italiana, il titolare di farmacia persona fisica o il socio di una società titolare di farmacia non può essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia. Le società di persone o di capitali titolari di farmacia possono, tuttavia, controllare fino al 20% delle farmacie presenti nel territorio della medesima Regione o Provincia autonoma.

Incompatibilità con altre attività professionali

Un’altra incompatibilità riguarda le attività professionali che potrebbero interferire con la funzione principale del titolare di farmacia. Il titolare di farmacia persona fisica e tutti i soci di una società di persone o capitale titolare di farmacia non possono esercitare la professione medica, altre professioni sanitarie, né attività di produzione e informazione scientifica dei farmaci. Le società titolari di farmacia devono avere, come oggetto esclusivo della propria attività, la gestione della farmacia, senza svolgere alcuna altra attività commerciale.

Conseguenze delle incompatibilità

La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità comporta la sospensione dall’albo professionale per un periodo non inferiore a un anno. Se il farmacista sospeso è il socio direttore responsabile della farmacia, la direzione è affidata a un altro socio farmacista. In caso di sospensione di tutti i soci o di assenza di soci farmacisti, la gestione della farmacia è interrotta per l’intero periodo di sospensione. In tali casi, l’ASL competente può nominare un commissario scelto da un elenco predisposto dal consiglio dell’ordine provinciale dei farmacisti.

Conclusione

Il regime delle incompatibilità del titolare di farmacia è un tema complesso e di fondamentale importanza per garantire la qualità del servizio farmaceutico. Le incompatibilità non riguardano solo le persone fisiche ma anche le società e i loro soci. Una corretta valutazione delle incompatibilità è essenziale per evitare le sanzioni previste dalla normativa.

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