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È stata evidenziata la prassi di alcuni enti riscossori, quali incaricati dai Comuni di riscuotere tributi, di avanzare richieste di pagamento nei confronti delle Farmacie, in ragione dell’apposizione di cartelli segnaletici indicanti esclusivamente la dizione “Farmacia” e dotati di freccia direzionale.

Per tale ragione è opportuno valutare la legittimità di tali prassi, che appaiono in rapida diffusione, vagliando i limiti di applicabilità dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Innanzitutto occorre sottolineare come l’imposta sulle pubblicità vada collocata nell’ambito delle competenze fiscali comunali e come tale soggetta alla disciplina dettata dal singolo Comune ed approvata con regolamento. Tuttavia, non va dimenticato che nel dettare le modalità di applicazione, ciascun comune dovrà inevitabilmente conformarsi al dettato legislativo nazionale, che nel caso de quo è costituito essenzialmente dal D.lgs. 507/93.

Secondo tale norma di riferimento, il presupposto del tributo è costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari. Dovrà, dunque, considerarsi irrilevante ai fini tributari e destinata a sfuggire a qualunque genere di imposizione la rappresentazione figurativa priva di qualsivoglia valore pubblicitario e destinata ad altre finalità.

Tale assunto risulta ampiamente confermato da molteplici Risoluzioni del Ministero delle Finanze e nello specifico la  n. 262 del 02/11/1995, la  n. 48 del 01/04/1996 e la n. 173 del 30/07/1997.

Al di là di complesse classificazione normative, l’individuazione dei segnali esenti da imposta è per l’interprete di facile soluzione: rientreranno in tale categoria tutte quelle indicazioni che indicano la direzione di un luogo di interesse o di un servizio pubblico, omettendo qualsivoglia segno distintivo di attività commerciale.

Discorso sicuramente differente può valere per le cd “frecce direzionali” che, collocate lungo i percorsi stradali, assolvono al compito di indirizzare l’utente verso una determinata destinazione, esponendo il nome della ditta, talvolta accompagnato dalla tipologia dell’attività o dal marchio.

In tale ipotesi, l’assoggettamento ad imposta non trova alcun ostacolo, dato che il presupposto impositivo di cui all’art. 5 è certamente riscontrabile.

In definitiva, l’imposta sulla pubblicità deve essere considerata come strettamente connessa con l’indicazione di una particolare attività qualificata non solo nel genus, ma anche accompagnata dal nome della ditta che la esercita o dal suo marchio.

Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, difatti nella recente sentenza n. 252/2012 la Corte afferma che è riscontrabile l’evento pubblicitario soltanto a fronte di forme di comunicazione che manifestino chiaramente lo scopo di promuovere la domanda di specifici beni o servizi, ovvero di migliorare l’immagine di un’azienda.

Ebbene, in ordine alla segnaletica, la scritta “Farmacia” accompagnata dal simbolo di una croce sfugge, per mancanza dello scopo pubblicitario, al pagamento della suddetta imposta.

Tale impostazione risulta confermata dall’art. 17 lett. B del D.L.gs. 507/1993, che delinea specifici casi di esenzione dall’imposta, secondo cui vanno esenti da ogni pagamento “gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attivita’ svolta, nonche’ quelli  riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilita’, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli  immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”.

Dunque, al di là di qualsivoglia elucubrazione logico-teorica, risulta chiaro che il semplice cartello “Farmacia”, privo di qualunque riferimento all’azienda farmacia che esercita in quel luogo la dispensazione di specialità medicinali, non è soggetta a pagamento di imposta. Tale segnaletica, di contro, risponde ad un generale interesse pubblico, avendo la mera funzione di indicare la posizione esatta in cui è ubicato un presidio sanitario territoriale, destinato a pubblico servizio.

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