Cosa è bene valutare alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 – Dott.ssa Martina Boggetto
Anche quest’anno sarà possibile rivalutare il valore di acquisto delle quote di partecipazione possedute alla data del 1° gennaio 2020 in società titolari di farmacia, affrancando le eventuali plusvalenze conseguite in caso di cessione delle stesse a titolo oneroso: la Legge di Bilancio 2020 ha infatti riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentari.
Di cosa si tratta?
La rivalutazione permette di riconoscere, ad una precisa data e anche solo parzialmente, un valore fiscale alla quota di partecipazione in società in sostituzione del valore di acquisto originario, consentendo di ottenere, in caso di cessione della stessa, una plusvalenza imponibile inferiore a quella determinata sulla base del costo iniziale.
Si tratta di un’agevolazione, originariamente introdotta e disciplinata dalla Legge di Bilancio 2002, oggetto di numerose proroghe e riaperture dei termini nel corso degli anni, sino a diventare di fatto “strutturale”.
Chi può rivalutare?
Possono avvalersi di tale possibilità tutti i soci di società titolari di farmacia, siano esse società di persone (s.n.c. e s.a.s.) o di capitali (s.r.l.), che alla data del 1° gennaio 2020 possiedano – in proprietà o usufrutto/nuda proprietà – una quota di partecipazione in società.
Quali adempimenti prevede la procedura di rivalutazione?
Al fine di optare per tale agevolazione occorre procedere entro il 30 giugno 2020:
- alla redazione di apposita perizia asseverata dalla quale emerga il valore della partecipazione rivalutata;
- al versamento dell’imposta sostitutiva sul valore periziato che quest’anno, diversamente dagli anni precedenti, prevede un’unica aliquota pari all’11% a prescindere che si tratti di partecipazione qualificata o non qualificata.
La rivalutazione consente di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto della partecipazione il valore al 1° gennaio 2020 della frazione di patrimonio netto posseduta nella società, determinato sulla base di una perizia redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista o revisore legale dei conti) asseverata davanti ad un Notaio ovvero presso la cancelleria del Tribunale.
L’imposta sostitutiva sul valore della partecipazione rivalutata potrà essere versata alternativamente in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in tre rate annuali di pari importo rispettivamente entro il 30 giugno 2020, 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuo.
Sarà inoltre necessario indicare il valore della quota di partecipazione rideterminato in perizia e la relativa imposta versata, specificando l’eventuale opzione per il pagamento rateale, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 da redigere nel 2021.
Rivalutare conviene?
Lo scopo della rivalutazione è quello di conseguire un risparmio fiscale in vista della cessione della quota di partecipazione sterilizzando la tassazione sulla plusvalenza emergente in sede di cessione, assoggettata ordinariamente ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Nella determinazione della plusvalenza, infatti, il valore determinato dalla perizia ed oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto e viene sottratto dal prezzo realizzato dalla vendita annullando (se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia) o riducendo la plusvalenza.
Occorre però prestare attenzione in quanto il progressivo incremento di aliquota dell’imposta sostitutiva rende, talvolta, poco conveniente la rivalutazione.
Pensiamo ad esempio ad una partecipazione il cui valore corrente si è apprezzato del 30% rispetto al costo di acquisto iniziale e detta percentuale risulti corrispondente al prezzo di cessione della quota.
In tale ipotesi, la tassazione ordinaria del 26% dovuta sulla sola plusvalenza risulta meno onerosa rispetto all’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione sul valore dell’intera quota di partecipazione:
– costo iniziale della partecipazione iscritta in bilancio al 1° gennaio 2020 = 100.000 €
– valore attuale della partecipazione 100.000 € + 30% = 130.000 €
la tassazione ordinaria sulla plusvalenza (pari a 30.000 €) è pari a 30.000 € x 26% = 7.800 € mentre, in caso di rivalutazione della partecipazione, l’imposta sostitutiva risulta pari a 130.000 € x 11% = 14.300 € pertanto, soltanto nel caso in cui l’apprezzamento della quota si avvicini o superi il 50% del costo originario, il risparmio derivante dalla rivalutazione della partecipazione sarà consistente.
Viceversa, risulta sempre conveniente l’opzione della rivalutazione quando, in caso di accettazione della sede farmaceutica assegnata da concorso straordinario, i vincitori-soci procedono alla costituzione di una nuova società e versano il capitale sociale, solitamente di importo esiguo.
Nel momento in cui intenderanno procedere alla cessione delle loro quote, l’opzione di rivalutazione porterà ad un notevole risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria sulla plusvalenza, infatti:
- costo di acquisto delle quote, coincide con il capitale sociale versato e pari a 10.000 €
- valore attuale della partecipazione 110.000 €
la tassazione ordinaria sulla plusvalenza (pari a 100.000 €) è pari a 100.000 € x 26% = 26.000 € mentre, in caso di rivalutazione della partecipazione, l’imposta sostitutiva risulta pari a 110.000 € x 11% = 12.100 €.
L’opzione è ritrattabile una volta perfezionata?
Il perfezionamento dell’opzione si concretizza con il versamento in unica soluzione (ovvero della prima rata in caso di versamento rateale) dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2020. Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, in tale ipotesi il contribuente può altresì regolarizzare l’omesso versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Poiché la rivalutazione configura una libera manifestazione di volontà, nel momento in cui viene perfezionata non è ritrattabile, pertanto non sarà possibile ottenere il rimborso delle somme corrisposte e occorrerà completare l’eventuale versamento rateale anche quando, in sede di determinazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione della quota di partecipazione, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.
In caso di omesso versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2020 non sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mentre in caso di versamento tardivo oltre il termine sarà possibile unicamente richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Se invece il versamento viene effettuato entro i termini, ma l’importo versato risulta inferiore rispetto a quanto determinato dalla perizia, si considererà rivalutata solo la quota proporzionalmente corrispondente.
Si può rivalutare una partecipazione già rivalutata in passato?
Chi ha rivalutato in passato una quota di partecipazione e ne sia ancora titolare al 1° gennaio 2020 può effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso non saranno più dovute le rate pendenti relative alla precedente rivalutazione e si potranno scomputare le imposte già versate in precedenza da quelle dovute per la nuova rivalutazione.
In alternativa è possibile versare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione chiedendo a rimborso le somme versate in precedenza entro il termine di 48 mesi dal perfezionamento della nuova rivalutazione.
La quota di partecipazione oggetto di donazione o ricevuta mortis causa, rientra nell’opzione?
Sì, purché la proprietà sia stata trasferita entro il 1° gennaio 2020: non possono essere rivalutate le partecipazioni ricevute in donazione ovvero per effetto di successione mortis causa dopo tale data.
A tale proposito si ricorda che la rivalutazione è strettamente correlata alla posizione fiscale del soggetto che l’ha effettuata, pertanto il donatario che intende rivalutare la partecipazione non può beneficiare, scomputandola, dell’eventuale imposta sostitutiva versata dal donante in sede di precedente rivalutazione e neppure gli eredi possono beneficiare degli effetti della rivalutazione posta in essere dal de cuius né potranno in alcun modo richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva dallo stesso versata.