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Di Giorgio Rabbia, Dottore Commercialista – LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

La Legge di conversione del decreto Sostegni-bis, all’articolo 14 comma 4-bis, ha esteso il termine per procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non detenute in regime d’impresa, possedute alla data del 1° gennaio 2021.

Si tratta di un’agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze in caso di cessione quote, sostituendo al costo storico il valore derivante dalla perizia.

Possono beneficiare della rivalutazione:

  • le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori del regime d’impresa;
  • le società semplici ed i soggetti assimilati;
  • gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
  • i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

La rivalutazione riguarda nello specifico le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, possedute alla data del 1° gennaio 2021.

La rivalutazione si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’11%.

L’asseverazione della perizia era fissata dalla Legge di Bilancio al 30 giugno 2021, ora il nuovo termine è il 15 novembre 2021.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato, entro lo stesso termine, in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I contribuenti devono riportare i dati dell’affrancamento nel modello Redditi relativo all’anno di perfezionamento e conservare la relativa documentazione (perizia di stima e modelli F24) per esibirla o trasmetterla all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Pertanto, possono essere oggetto di rivalutazione:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni in SPA e SAPA);
  • le quote di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di s.r.l. o di società di persone: snc, sas).

L’avvenuta rivalutazione per mezzo dei sopra citati adempimenti:

  • permette il riconoscimento del valore indicato nella perizia di stima in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione delle plusvalenze;
  • non consente, invece, il realizzo di minusvalenze deducibili.

 

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