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SEPARAZIONE FISICA DEL LABORATORIO GALENICO DAGLI ALTRI LOCALI DELLA FARMACIA: I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO. UN PRIMO PASSO VERSO LA SEDE “ALLARGATA” DELLA FARMACIA? – Avv. Marco Ottino – Avv. Stefano Simonetta –

Con la recente sentenza n. 6745, pubblicata in data 8 ottobre 2021, il Consiglio di Stato si è pronunciato affermativamente in merito alla legittimità della separazione fisica del laboratorio galenico dagli altri locali della Farmacia, a condizione che il laboratorio stesso non preveda accesso al pubblico.Il Consiglio di Stato, in particolare, ha respinto il ricorso presentato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano nei confronti di una sentenza del TAR Lombardo.

Con ricorso al Tar per la Lombardia n.r.g. 2057/2019 – si legge nella sentenza – la farmacia odierna appellata impugnava la determina dirigenziale dell’8.7.2019 n. 618 che denegava la richiesta autorizzazione all’ampliamento dei locali, presso un diverso stabile, a 5 km di distanza dalla sede della farmacia, ove allocare l’ampliamento del laboratorio galenico, non accessibile al pubblico, ma connesso organicamente con la farmacia, unitamente agli atti presupposti. Il diniego era motivato sulla scorta del parere reso dal Ministero della salute il 30.5.2019, con riferimento all’art. 110 TULLSS e al quadro legislativo in materia farmaceutica, da cui si evincerebbe che la farmacia è un “unicum” anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione”.

Il Supremo Consesso ha, invece, confermato la correttezza dell’assunto del TAR Lombardia, evidenziando l’assenza di una norma applicabile alla fattispecie contenente un espresso divieto a collocare il laboratorio adibito a preparazioni galeniche in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico. La sentenza precisa, infatti, che “dalla disamina della normativa non emerge, secondo il primo giudice, una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche quelli non accessibili al pubblico”.

Il Consiglio di Stato esamina quindi il criterio dell’apertura al pubblico dei locali destinati all’assistenza farmaceutica, precisando che tale parametro “non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico”.

La vicenda oggetto della sentenza in commento si ricollega direttamente al più ampio tema della c.d. sede “allargata” della Farmacia dei servizi, oggetto dell’approfondimento del Dott. De Carli pubblicato il 30 settembre 2021 da Farmatutela (v. articolo “Sede allargata della Farmacia per i servizi: una questione da affrontare“).

L’analisi del Dott. De Carli evidenzia l’esigenza di un intervento del Legislatore di attualizzazione del concetto di “sede” e di correzione delle anomalie di un quadro normativo disorganico e inattuale rispetto alla Farmacia intesa come presidio sanitario, ove, sempre più frequentemente, vengono erogate prestazioni professionali anche di alto livello.

Uno degli interventi giurisprudenziali citati in tale articolo a sostegno delle argomentazioni affrontate è proprio la sentenza TAR Lombardia interessata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato qui in commento, che, come visto, si mostra concorde con il giudice di prima istanza, respingendo il riscorso dell’ATS.

La Sentenza del Consiglio di Stato rappresenta pertanto il primo, importante punto d’arresto sulla questione. Per tale ragione è quindi lecito demandarsi se, in quali termini e in presenza di quali caratteristiche, possa essere ritenuto lecito un “allargamento” della sede della Farmacia comprensivo di locali separati da quelli destinati alla dispensazione di farmaci al pubblico.

Come visto, il Consiglio di Stato precisa che, per il corretto espletamento del servizio farmaceutico, il collegamento tra i locali della Farmacia non debba essere necessariamente fisico, ma possa essere meramente funzionale; affinché possa essere autorizzato l’esercizio di attività farmaceutica in un locale distaccato dalla sede principale, il criterio del collegamento funzionale, tuttavia, resta necessariamente parametrato alla circostanza che il locale di interesse non sia “aperto al pubblico”.

In termini concreti, la Farmacia potrà pertanto collocare in area diversa e separata – anche fisicamente – dal locale adibito alla vendita al pubblico non solo il laboratorio destinato a preparazioni galeniche, ma anche il magazzino, o un mero ampliamento dello stesso, in quanto locali non destinati all’attività di vendita.

Seguendo il filo logico, la possibilità di individuare un locale/area fisicamente distinto dall’area di vendita della Farmacia sembrerebbe configurabile anche per il magazzino destinato all’attività di vendita online dei farmaci, purchè a tal fine individuato ed indicato nell’autorizzazione ministeriale associata all’attività stessa.

Ad oggi, resta invece preclusa la possibilità di estendere l’utilizzo di locali fisicamente separati dalla Farmacia per l’erogazione di servizi, comunque definibili tali e rientranti in questa categoria (ovviamente ad esclusione del servizio di esecuzione tamponi rapidi e vaccini per cui è prevista una esplicita deroga di legge). Tali attività, seppur non propriamente definibili di vendita, presuppongono infatti l’apertura al pubblico, quanto meno per l’accesso degli utenti fruitori.

In conclusione, sebbene la sentenza del Consiglio di Stato costituisca un primo passo in avanti nel necessario percorso di attualizzazione delle norme, tuttavia, è un’apertura assai modesta rispetto all’esigenza di un complessivo intervento normativo di riordino della disciplina, per adeguarla alle concrete esigenze del nuovo modello di Farmacia dei Servizi.

In ragione, come visto, della fluidità interpretativa che ancora oggi caratterizza questo contesto, resta inoltre sempre suggeribile attivare una linea di confronto precauzionale con le Autorità Sanitarie Locali di riferimento, precedente e preventiva rispetto all’eventuale avvio di iniziative di ampliamento dei locali della Farmacia con caratteristiche analoghe a quelle affrontate nel presente articolo.

Farmatutela è pronta a supportarti per offrirti soluzioni su misura per ogni esigenza legale nel mondo farmaceutico.

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