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OBBLIGO VACCINALE: VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 172/2021 – Avv. Marco Ottino – Avv. Stefano Simonetta –

Sono pervenute ad alcune Farmacie nostre clienti richieste di reintegro da parte di collaboratori no-vax sospesi, asseritamente fondate sul presupposto che il nuovo decreto-legge n. 172/2021 abbia efficacia retroattiva, con conseguente caducazione degli atti presupposti alla sospensione.

Il decreto-legge 172/2021 rappresenta l’intervento normativo di più recente aggiornamento in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2. Tale testo normativo segue la linea di sviluppo delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e si colloca nel solco tracciato dai precedenti interventi normativi.

In particolare, il citato DL 172/2021 interviene sul decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, con un’opera di aggiornamento e parziale sostituzione, confermandone, in ogni caso, la ratio e l’approccio complessivi.

In questo senso, il DL 172/2021 conferma l’obbligo vaccinale, anzi opera un’estensione delle categorie coinvolte; idem, il citato DL ribadisce – anche nel tenore testuale – che la “vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

In particolare, il DL 127/2021 inserisce l’art. 3-ter all’interno del DL 44/2021, convertito nella L. 76/2021, col testo qui riportato:

Art. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale).

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.”

Diversamente a quanto è sostenuto nelle richieste di reintegro ricevute, il termine per l’assolvimento del ciclo primario di vaccinazione è quello precedentemente individuato dal DL 44/2021 – le cui disposizioni restano pienamente valide ed efficaci – e il termine del 15/12/2021 è riferibile alla sola somministrazione della dose di richiamo.

Ciò significa che tutti i destinatari dell’obbligo vaccinale con riferimento al ciclo primario, a partire dalla data indicata, saranno comunque soggetti all’ulteriore obbligo di sottoporsi alla dose di richiamo; a carico dei soggetti già risultati inadempienti, invece, continua logicamente a gravare l’obbligo vaccinale per il ciclo primario, cui si aggiungerà, a partire dal 15 dicembre p.v., l’obbligo di sottoporsi alla dose di richiamo.

Il DL 172/2021 interviene, inoltre, con una riscrittura integrale dell’art. 4 del DL 44/2021, convertito nella L. 76/2021. Il nuovo testo affida agli Ordini professionali la competenza e la gestione diretta delle attività finalizzate all’accertamento nei confronti dei propri iscritti dell’adempimento all’obbligo vaccinale (primario e dose di richiamo), fino all’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo stesso e conseguente sospensione dell’interessato dall’esercizio delle professioni sanitarie.

La procedura di accertamento descritta dal DL 172/2021 altro non fa che recepire l’evoluzione del contesto fattuale e normativo avvenuta negli ultimi mesi. L’implementazione della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC), che consente agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, ha infatti consentito la definizione di una procedura più snella, rapida ed efficace, con automatico superamento della procedura di accertamento precedentemente prevista.

Quanto sopra, tuttavia, non pare aver alcun effetto retroattivo.

Qualsiasi testo normativo di nuova formulazione – per definizione e per sua stessa natura –  ha infatti efficacia ex nunc, ovverosia dal momento dell’entrata in vigore, salvo ove diversamente ed espressamente previsto, cosa che qui non è. Nel caso di specie, pertanto, non vi sono ragioni di carattere normativo, né tanto meno di ordine logico, per ritenere che il DL 172/2021 possa avere alcun effetto retroattivo, bensì efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ovverosia dal giorno 27.11.2021.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, si ritiene che tutti gli adempimenti effettuati in precedenza in base al dettato normativo previgente, nonché tutti gli atti conseguentemente adottati in conformità alle disposizioni di legge al tempo applicabili, restino validi e pienamente efficaci.

Per tali motivi, in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità competenti, che necessariamente dovrebbero manifestarsi mediante provvedimento di revoca dell’inflitta sospensione, pare agli scriventi che non vi sia alcuna possibilità per il datore di lavoro di procedere ad autonomi provvedimenti di reintegro, che sarebbero adottati contra legem.

 

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