15 GIUGNO 2022: NUOVO TERMINE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI – di Martina BOGGETTO, Dottore Commercialista –
Avevamo quasi perso le speranze, ma poi, l’art. 29 del D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia”) ha operato la tanto auspicata riapertura dei termini (modificando l’art. 2 comma 2 D.L. n. 282/2002) per procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle quote di partecipazione possedute alla data del 1° gennaio 2022 in società titolari di farmacia, affrancando le eventuali plusvalenze conseguite in caso di cessione delle stesse a titolo oneroso.
Entro il termine del 15/06/2022 (e non entro il 30/06, come avveniva in passato) dovranno infatti essere effettuati:
- redazione e giuramento di un’apposita perizia di stima resa da un professionista abilitato;
- versamento di un’imposta sostitutiva (l’intero importo ovvero, in caso di pagamento frazionato, la prima rata) nella misura del 14% (e non più l’11%) del valore periziato.
In caso di rivalutazione di una partecipazione:
- la perizia va riferita all’intero patrimonio sociale: il valore della partecipazione al 01/01/2022 è individuato quale frazione di patrimonio netto della società;
- il costo della perizia:
- se redatta per conto della società, è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in corso e nei 4 successivi;
- se redatta per conto dei soci, incrementa il valore rivalutato (a differenza dell’imposta sostitutiva che non può incrementare il costo fiscalmente riconosciuto).
Al valore della perizia va applicata l’unica aliquota del 14%. L’imposta, che si può compensare in F24 con i crediti disponibili, va versata entro il 15/06/2022, alternativamente, in unica soluzione, ovvero in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi “fissi” al 3% alle seguenti scadenze:
- 1^ rata: 15/06/2022;
- 2^ rata: 15/06/2023 + 3% annuo;
- 3^ rata: 15/06/2024 + 3% annuo.
Nel caso in cui il bene sia in comproprietà tra più soggetti, il versamento andrà effettuato pro-quota da ciascun comproprietario. Se eventualmente eseguito da uno solo dei comproprietari sulla totalità del valore del bene, non avrà alcun effetto sulla rideterminazione del costo fiscale degli altri comproprietari (C.M. 1/2021).
Perfezionamento della rivalutazione
Secondo la C.M. 47/2011, la rivalutazione si considera “perfezionata” con il versamento alternativamente dell’unica rata, ovvero della 1^ rata, ed il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR. In caso di versamento effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza ed il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta versata.
L’Agenzia ha più volte sostenuto che la rivalutazione configura una “manifestazione di volontà” che, in quanto tale, non è ritrattabile (C.M. 47/2011); quindi, in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, queste vengono iscritte a ruolo.
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva:
- in unica soluzione/1^ rata (versamento rateale), comporta l’inefficacia della rivalutazione;
- delle rate successive alla prima:
- non fa venire meno la validità della rivalutazione che si intende comunque “perfezionata”,
- permette di sanare con il ravvedimento operoso gli importi non versati,
- comporta l’iscrizione a ruolo dei versamenti non effettuati.
Recupero dell’imposta da precedenti rivalutazioni
I soggetti che si avvalgono della “nuova” rivalutazione (ex art. 7 comma 2) D.L. 70/2011), ove abbiano già effettuato una rideterminazione dei valori in virtù di analoghe norme agevolative, possono recuperare l’imposta già versata secondo due procedure alternative:
- compensazione: detraendo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni – non sono più dovute eventuali rate residue della precedente rivalutazione;
- rimborso: versando l’imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione, si può procedere alla richiesta di rimborso di quanto versato per la precedente rivalutazione entro il termine di 48 mesi (art. 38 Dpr 602/73) dalla data di versamento dell’ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale), che non può eccedere l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.
A nulla rileva il numero di volte in cui si è già proceduto alla rivalutazione: anche qualora ciò sia avvenuto più di una volta, è sempre ammesso il recupero di tutte le imposte sostitutive già versate per il medesimo bene.