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SERVIZI ESTETICI IN FARMACIA. INQUADRAMENTO E POSSIBILI SCENARI CONTRATTUALI – Avv. Stefano Simonetta

Come noto, la possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie è garantita dalla Legge 1/90 che, all’art. 7 comma 2, recita: “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. […]”.

L’apertura di una cabina estetica in Farmacia è subordinata alla presentazione preventiva di una Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A) tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali, dell’idoneità delle attrezzature e dell’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Nel contesto tipico e maggiormente frequente, la cabina estetica si trova all’interno dei locali della Farmacia. In questo caso le prestazioni estetiche, seppur effettuate in un’area dedicata, costituiscono un’attività propria della Farmacia: è pertanto quest’ultima il soggetto titolare dell’attività che ne cura l’iter autorizzativo, presentando direttamente la SCIA.

L’erogazione dei servizi estetici può logicamente essere affidata a terzi, con formalizzazione dei rapporti, alternativamente, tramite:

  • contratto di servizi, con fatturazione all’utente da parte dell’estetista che riconosce una fee alla Farmacia, oppure
  • contratto di collaborazione professionale, con fatturazione all’utente da parte della Farmacia che riconosce all’estetista il corrispettivo pattuito.

In entrambi i casi la presentazione della SCIA – come detto – è a carico della Farmacia, mentre il responsabile tecnico (“preposto”) è l’estetista, in quanto soggetto professionalmente qualificato in possesso dei necessari titoli abilitativi, che assume la responsabilità dell’attività erogata.

L’unica alternativa è configurabile a condizione che la Farmacia abbia la disponibilità di locali distinti da quelli della Farmacia (con accesso separato) e valuti di destinarli ad un fornitore esterno per l’erogazione di servizi estetici.

In questo caso:

  • se il locale è allestito dalla Farmacia allo scopo, ovverosia dotato di materiali e attrezzature ed eventuali servizi (prenotazione, gestione agenda, ecc.) di valore prevalente rispetto agli spazi, si può procedere con contratto di utilizzo di spazi e servizi;
  • alternativamente, si può procedere con ordinario contratto di locazione.

In entrambi i casi di cui sopra, è il soggetto esterno a presentare la SCIA, logicamente con individuazione del responsabile tecnico (“preposto”), con piena assunzione di responsabilità.

Non risultano, in ogni caso e indipendentemente dagli scenari sopra descritti, requisiti temporali minimi relativi all’erogazione dei servizi (ad es. per eventi occasionali o singole giornate), al di sotto dei quali non è necessaria la SCIA.

La SCIA è sempre obbligatoria in riferimento alla tipologia di attività.

Passando, infine, ai format contrattuali è suggeribile sempre verificare che il rapporto sia formalizzato correttamente a seconda dello scenario e del contesto specifico e, soprattutto, che gli ambiti di responsabilità siano adeguatamente individuati, altresì con riguardo – ove necessario – al soggetto su cui ricade l’obbligo di individuazione del responsabile tecnico, dotato dei requisiti professionali richiesti dalla Legge.

 

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