Cessione di farmacia e tassazione delle plusvalenze
Il principale strumento di trasferimento inter vivos della titolarità di una farmacia è l’acquisto dell’azienda stessa, insieme alla cessione di quote societarie e alla donazione.
Dal punto di vista del soggetto venditore, però, la cessione dell’azienda farmaceutica è, a tutti gli effetti, un’operazione che genera ricchezza fiscale imponibile e che, pertanto, richiede una corretta conoscenza della disciplina della tassazione delle plusvalenze.
Premesso infatti che, come noto, il trasferimento della titolarità di una farmacia è consentito solo dopo tre anni dal conseguimento della stessa, il regime di tassazione delle plusvalenze varia a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società e in base al periodo di possesso dell’azienda che viene ceduta.
Plusvalenza: cos’è e come cambia il regime di tassazione
La plusvalenza si calcola come la differenza tra il prezzo di vendita della farmacia e il suo valore fiscale. Quest’ultimo è dato dalla somma dei beni strumentali (cassettiere, mobili, attrezzature, macchinari, registratore di cassa) e l’eventuale avviamento, al netto di ammortamenti e svalutazioni già effettuati negli anni precedenti.
Plusvalenza in caso di cessione di Farmacia ditta individuale
La plusvalenza generata dalla vendita della farmacia come ditta individuale è considerata come reddito d’impresa e tassata secondo il normale regime dell’imprenditore:
- IRPEF: la plusvalenza si somma agli altri redditi del titolare della ditta conseguiti nell’anno di cessione e viene tassata secondo le aliquote progressive IRPEF, che variano dal 23% al 43% per i redditi superiori a €50.000.
- Addizionali regionali e comunali: oltre all’IRPEF, si applicano le addizionali regionali e comunali.
Esistono però alcune condizioni che permettono di usufruire di regimi agevolati che possono ridurre le imposte sulla plusvalenza.
Se l’azienda farmacia è stata esercitata da almeno 5 anni, il titolare può scegliere, in alternativa alla tassazione ordinaria, la tassazione separata.
Questo regime consente di evitare che la plusvalenza venga integralmente tassata nell’anno di cessione con le aliquote progressive IRPEF, e consente di sottoporla a un’aliquota che molto spesso risulta più favorevole. In tale caso, infatti, l’imposta viene calcolata in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi anni, anziché con applicazione delle aliquote progressive dell’IRPEF direttamente sulla plusvalenza.
Questa opzione può risultare vantaggiosa soprattutto per chi ha avuto redditi inferiori negli anni precedenti alla vendita.
Se, invece, in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, occorrerà applicare l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applicherà l’aliquota del primo scaglione IRPEF.
Plusvalenza in caso di cessione di Farmacia società
Se la farmacia è invece posseduta da una società, la plusvalenza generata dalla cessione segue le regole del reddito d’impresa della società, con la tassazione nell’anno di conseguimento della plusvalenza.
- In caso di Società di Persone (S.n.c., S.a.s.), la plusvalenza non è tassata direttamente della società, ma viene imputata pro quota ai soci, che dovranno includerla nei loro redditi personali.
- In caso di Società di Capitali (S.r.l. o S.p.A.), la plusvalenza viene tassata come parte del reddito d’impresa della società stessa. In questo caso, la tassazione avviene direttamente a livello societario ed è tassata con l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), che ha un’aliquota fissa del 24%. Le società di capitali, quindi, non trasmettono la plusvalenza ai soci. Tuttavia, nel caso in cui i soci decidano di distribuire i dividendi derivanti dal guadagno realizzato, questi saranno soggetti a un’ulteriore tassazione a livello individuale dei soci.
Se la società ha ottenuto la titolarità dell’azienda farmacia da almeno 3 anni, può inoltre optare per la rateizzazione della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio del relativo realizzo e nei successivi senza andare oltre il quarto anno, ripartendo così la plusvalenza e differendo nel tempo la tassazione.
Conclusione
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di farmacie rappresenta un aspetto cruciale per gli imprenditori del settore. La conoscenza delle diverse modalità di tassazione, che variano a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società, è fondamentale per una corretta gestione fiscale. Inoltre, l’accesso a regimi agevolati può offrire opportunità significative per ridurre l’impatto fiscale. È pertanto essenziale che i farmacisti si informino adeguatamente sulle normative e valutino con l’aiuto di un consulente esperto le proprie opzioni per ottimizzare la transizione e garantire una cessione vantaggiosa della propria attività.