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Il Concordato Preventivo Biennale: opportunità vantaggi e rischi per i farmacisti

Il concordato preventivo biennale è un nuovo strumento fiscale introdotto per semplificare gli adempimenti tributari e favorire la collaborazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Si tratta di una misura che consente di fissare preventivamente, per un periodo di due anni, il reddito e il valore della produzione netta derivante dall’esercizio d’impresa o di una professione. Questa iniziativa può rappresentare un’opportunità per i farmacisti che cercano di ottimizzare la propria pianificazione fiscale e accedere a vantaggi specifici. L’obiettivo del concordato preventivo biennale è infatti quello di fornire certezza in termini di tassazione, prevedendo agevolazioni per chi aderisce e penalità per chi non rispetta i requisiti previsti.

Il Concordato Preventivo Biennale: opportunità vantaggi e rischi (anche) per i farmacisti

In cosa consiste il Concordato Preventivo Biennale?

Si tratta di una misura che permette all’Amministrazione finanziaria, utilizzando le nuove tecnologie e i dati già a sua disposizione, di determinare preventivamente la materia imponibile a Irpef/Ires e Irap di ogni contribuente soggetto agli ISA che si avvalga dell’istituto.

Attraverso l’istituto del Concordato Preventivo Biennale il legislatore ha puntato sulla semplificazione degli adempimenti fiscali e sull’emersione spontanea di materia imponibile mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Grazie al concordato preventivo biennale, previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, è possibile fissare per un biennio il reddito e il valore della produzione netta derivante dall’esercizio d’impresa o da quello di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Il contribuente che accetta la proposta è tenuto a determinare le imposte sulla base degli importi concordati, con la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva ad aliquote ridotte sul reddito concordato incrementale.

Da ciò ne deriva che l’extra-reddito effettivamente conseguito rispetto a quello concordato non subirà imposizione. Un ulteriore incentivo all’adesione è dato dall’esclusione dagli accertamenti ex art. 39 DPR n. 600/1973 (accertamento induttivo) e dalla possibilità di beneficiare del regime premiale ISA senza considerare il punteggio di affidabilità ottenuto.

A chi è rivolto?

Possono accedervi i farmacisti che rientrano nelle categorie di contribuenti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e quelli che si trovano in regime forfettario; per questi ultimi è valido solo per il periodo d’imposta 2024, a condizione che non sia il primo anno di accesso al regime.

Con il recente D.Lgs. n. 108/2024 viene data la possibilità di accedere all’istituto anche a quei contribuenti che presentano situazioni debitorie nei confronti dell’Erario, purché di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Nell’eventualità di posizioni debitorie superiori, il debito deve essere stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato o scaturire da atti impositivi non più impugnabili. Laddove il contribuente estingua la sua posizione debitoria fino a ridurla a una somma non superiore a 5.000 euro (interessi e sanzioni compresi), potrà avvalersi del concordato.

Quali sono le modalità per accedere?

Il contribuente, a mezzo di uno specifico software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (“Il tuo ISA 2024 CPB”), potrà calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito, indicando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA e i dati richiesti per l’adesione al concordato. Ad esempio, un farmacista titolare di ditta individuale dovrà riportare i dati inseriti nel quadro P del modello ISA 2024, mentre un farmacista con partita IVA in regime forfettario dovrà indicare i dati riportati nella Sez. VI del quadro LM del modello Unico Persone Fisiche 2024.

Perché aderire?

L’adesione al CPB sottrae il contribuente alle attività di accertamento ex art. 39 DPR n. 600/1973 e permette di accedere ai benefici premiali specifici del regime ISA, sempre che il soggetto non ricada in una situazione di inapplicabilità dell’istituto per il ricorrere di una o più delle cause di decadenza (di cui si dirà poco sotto). In tale eventualità, si resterà assoggettati alle attività istruttorie dell’Amministrazione finanziaria. Un altro vantaggio è la flat tax applicata sulla quota di reddito indicata in sede di accettazione della proposta, per la parte eccedente quella dichiarata dal contribuente per l’anno precedente (in sede di prima applicazione quindi per il 2023) nella misura del:

  • 10% se nel 2023 il “voto” ISA sia stato pari o superiore a 8;
  • 12% se nel 2023 il “voto” ISA sia stato compreso tra 6 e 7,99;
  • 15% se il “voto” ISA sia stato inferiore a 6.

Per quanto riguarda invece i farmacisti in regime forfettario, è introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito con un’imposta sostitutiva pari al 10% dell’eccedenza stessa (anziché l’aliquota “ordinaria” del 15%).

Esempio: un soggetto ISA che per il 2023 ha conseguito un punteggio ISA di 6,8 con reddito dichiarato per il 2023 pari a 75.000 euro. La proposta di concordato preventivo per il 2024 risulta pari a 90.000 euro; ne deriva che per la parte eccedente quella dichiarata nel 2023 (90.000-75.000) pari a 15.000 euro verrà applicata la flat tax incrementale del 12%, corrispondente quindi a 1.800 euro, di gran lunga inferiore all’aliquota marginale che si avrebbe su tale reddito (il reddito Irpef oltre 50.000 euro è tassato con aliquota ordinaria pari al 43%).

Quali sono le cause di esclusione?

Il legislatore ha previsto alcune fattispecie in cui l’adesione al concordato è preclusa o che possono determinarne la cessazione durante il biennio.

Cause di decadenza

Si può decadere dal concordato nel caso in cui nei periodi d’imposta oggetto della proposta o nell’anno precedente (quindi per questa prima applicazione del CPB vale il triennio 2023-2025) vi sia l’accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività superiori al 30% di quanto dichiarato, l’omesso versamento delle imposte concordate e/o la commissione di violazioni di non lieve entità. Ad esempio: contestazioni accertanti la presenza di reati tributari, manomissione degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/Irap/770/IVA, ecc.
Inoltre si rischia la decadenza nel caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (ad oggi quindi quelle relative al 2021/2022/2023);
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), e/o dagli artt. 648-bis (riciclaggio di denaro), 648-ter (impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita), e 648 ter-1 (autoriciclaggio) del codice penale.

Cause di cessazione

Oltre alle cause di decadenza, il legislatore ha individuato una serie di circostanze che possono portare alla cessazione del concordato preventivo biennale:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio in cui ha effetto il concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente;
  • adesione al regime forfettario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • realizzazione di operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) o, solo per le società di persone, modifiche della compagine sociale durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (in questo caso l’efficacia del concordato cessa solo per ingresso di un nuovo socio nella S.n.c./S.a.s. o uscita di un vecchio).

Di recente è stata introdotta una nuova causa di cessazione del concordato nel caso di conseguimento di redditi esenti da tassazione per importi superiori al 40% del reddito complessivo derivante dall’attività d’impresa o di arti e professioni nel periodo d’imposta antecedente rispetto a quelli cui si riferisce la proposta di concordato.

Conclusione

Il concordato preventivo biennale rappresenta un’opportunità unica per i farmacisti che cercano di gestire al meglio la propria situazione fiscale, pianificando il reddito in modo da beneficiare di una tassazione più agevolata e ridurre il rischio di accertamenti. Data la complessità e le possibili insidie interpretative, è comunque consigliabile un’analisi approfondita della propria situazione fiscale e una consulenza specifica entro il 31 ottobre 2024, termine ultimo per presentare il modello Unico 2024 con la scelta esplicita di adesione al concordato preventivo biennale.

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