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Prezzi dei farmaci: regolamentazione e strategie di mercato

La determinazione del prezzo dei medicinali è un processo complesso e fortemente regolamentato, che riflette una molteplicità di fattori economici, normativi e di mercato. Questa rete di norme mira a garantire l’accessibilità ai farmaci, tutelare la salute pubblica e mantenere la sostenibilità economica del sistema sanitario.

In questo articolo, analizziamo i criteri che influenzano la formazione del prezzo dei farmaci, che variano a seconda della tipologia di farmaco e del canale di vendita. Sia per le farmacie tradizionali che per la vendita online, è fondamentale conoscere e rispettare le normative vigenti per garantire un servizio efficace e sicuro ai pazienti, e per comprendere quali sono le strategie di marketing applicabili in modo lecito e consapevole.

Prezzi dei farmaci: regolamentazione e strategie di mercato

Tipologie di medicinali e parametri di riferimento

Il primo passo per comprendere la determinazione dei prezzi dei medicinali è identificare le diverse tipologie di farmaci e le normative che le regolano.

Medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Fascia A e H)

I farmaci di fascia A sono i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sono a carico del SSN e sono impiegati per la cura di malattie gravi, rare, a comparsa improvvisa o croniche.

Possono essere dispensati obbligatoriamente dietro presentazione di prescrizione medica e la confezione esterna devo riportare la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.

Una sottocategoria dei medicinali di fascia A è rappresentata dai farmaci di fascia H; tali medicinali possono essere dispensati soltanto negli ospedali o in strutture assimilabili, per ragioni di sicurezza o per le loro caratteristiche farmacologiche.

I medicinali di fascia A e H sono elencati all’interno delle Liste di trasparenza predisposte dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e aggiornate periodicamente. Le Liste di trasparenza indicano principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica, nonché il prezzo di riferimento, ossia il valore massimo rimborsabile dal SSN.

Medicinali a carico del cittadino (Fascia C)

I medicinali di fascia C sono i farmaci utilizzati per malattie di lieve entità, non considerati essenziali e, pertanto, non a carico del SSN.

I medicinali di fascia C sono interamente a carico del cittadino e possono essere dispensati in seguito a presentazione di una ricetta medica (fascia C con ricetta), oppure senza (fascia C-bis), quando non è necessaria la sorveglianza di un medico per il loro impiego.

A quest’ultima categoria (C-bis) appartengono:

  • Medicinali SOP (senza obbligo di prescrizione), che possono essere dispensati esclusivamente dal farmacista e non possono essere pubblicizzati.
  • Medicinali OTC (over the counter”), anch’essi senza obbligo di prescrizione, ma considerati da automedicazione, cioè per la cura di disturbi di lieve entità; per le loro caratteristiche e finalità, i farmaci OTC possono essere esposti in vista nella farmacia ed essere pubblicizzati.

Anche in questo caso, le confezioni esterne di tali medicinali devono riportare chiara indicazione della tipologia, con le diciture grafiche (“bollini”) “medicinale non soggetto a prescrizione medica (peri i SOP) “medicinale di automedicazione” (per gli OTC).

Infine, come noto, solamente SOP e OTC possono essere venduti online tramite e-commerce autorizzati (v. articolo di Farmatutela).

Criteri di determinazione del prezzo dei medicinali

Le condizioni di fornitura e rimborsabilità dei medicinali autorizzati alla commercializzazione in Italia sono determinate dall’AIFA.

L’AIFA gestisce altresì le attività di negoziazione del prezzo dei farmaci di fascia A e H (che, come detto, sono a carico del SSN), mediante contrattazione con le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Quanto ai medicinali di fascia C, le modalità di determinazione del prezzo sono state interessate da interventi normativi che hanno realizzato una liberalizzazione progressiva e sempre più ampia.

Nel 2005, con il DL 87/2005 c.d. “Storace”, convertito nella legge 149/2005, è stata concessa la possibilità di praticare sconti fino al 20% sul prezzo dei medicinali SOP e OTC.

L’intervento maggiormente significativo è stato quello attuato con il DL 223/2006 c.d. “Bersani”, convertito nella legge 248/2006. Tale decreto ha, infatti, eliminato il limite del 20%, attuando una completa liberalizzazione del prezzo dei farmaci SOP e OTC, e consentendo ai farmacisti di adeguare il prezzo a seconda delle dinamiche di mercato. Il medesimo Decreto Bersani, come noto, ha inoltre apportato una profonda modifica alla normativa riguardante la distribuzione dei farmaci, introducendo la possibilità di vendere medicinali OTC in esercizi commerciali alla presenza di un farmacista.

Successivamente, il DL 201/2011, convertito come convertito dalla legge 214/2011 (cd. “Decreto Salva Italia”) ha allargato la possibilità di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i medicinali di fascia C, quindi anche per quelli soggetti a ricetta medica, purché tali sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

Infine, il DL 1/2012, c.d. “Cresci-Italia”, convertito nella legge 27/2012, tale possibilità è stata estesa a tutti i prodotti e medicinali venduti in farmacia con pagamento a carico del cittadino (quindi anche di fascia A, purché venduti in regime privato), dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti.

Marketing e iniziative di scontistica

La possibilità di applicare sconti in farmacia, come visto, è stata introdotta con il Decreto Salva Italia (DL 201/2011) e ampliato dal DL Cresci Italia (DL 1/2012).

In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 32, comma 4 della legge  214/2011 (di conversione del DL Salva Italia) stabilisce che:

“È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

Le categorie di medicinali indicate sono i farmaci a carico del cittadino, ossia i farmaci di fascia A se dispensati in regime privato e i farmaci di fascia C.

A queste tipologie di medicinali possono essere pertanto applicati sconti liberi, e il loro prezzo può variare in base a fattori come i costi operativi della farmacia, le strategie di marketing e la domanda dei consumatori. Resta invece non consentito applicare sconti a farmaci con obbligo di ricetta.

Con la nota del 23 febbraio 2012, il Ministero della Salute ha fornito alcune precisazioni in materia, andando parzialmente a restringere l’ambito di liberalizzazione.

Il Ministero ha, infatti, chiarito che:

  • il commercio al dettaglio dei farmaci non può essere assimilato a quello dei comuni beni di consumo. Non è pertanto consentito praticare formule promozionali diverse dallo sconto sul prezzo della singola confezione (offerte “3×2”, “1+1”, articoli “abbinati”, buoni acquisto, ecc);
  • con riferimento ai programmi di fidelizzazione, il Ministero ha precisato che le farmacie non possono “applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci.”

Con riferimento al parafarmaco, invece, non sussistono tali limiti. A tutti i prodotti rientranti in tale categoria possono essere applicati sconti, con possibilità di promuovere iniziative commerciali di qualsivoglia natura, fermi restando, logicamente, gli obblighi previsti dal Codice del Consumo.

Prezzi e sconti per la vendita di farmaci online

Quanto sin qui illustrato, infine, è applicabile anche in caso di e-commerce, ovviamente con limitato riferimento ai medicinali la cui vendita è consentita online (ossia SOP e OTC).

Anche tramite questo canale di vendita, pertanto, il farmacista potrà applicare sconti solo ai farmaci di fascia C senza obbligo di prescrizione, oltre che ai parafarmaci e agli altri articoli non farmacologici.

Inoltre, la normativa impone che i prezzi dei farmaci SOP e OTC venduti online coincidano con quelli dei prodotti venduti tramite punto vendita fisico; perciò, sconti su questi articoli dovranno essere applicati su entrambi i canali.

Farmatutela è pronta a supportarti per offrirti soluzioni su misura per ogni esigenza legale nel mondo farmaceutico.

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