E-commerce per la Farmacia: come aprire un negozio online
Negli ultimi anni, l’interesse delle farmacie per il canale e-commerce è costantemente aumentato. La spinta ad arricchire la propria offerta con un e-commerce destinato ad un pubblico sempre più orientato all’acquisto online è un’opportunità imprenditoriale di grande appeal, ma non priva di insidie.
L’e-commerce di farmaci è un settore che richiede infatti una conoscenza approfondita della normativa vigente per evitare sanzioni e tutelare la salute dei cittadini.

E-commerce farmaceutico: la normativa
La vendita di farmaci online è regolamentata dall’art. 112 quater, D.lgs. n. 219/2006 (il cosiddetto “Codice del Farmaco”) e dalle circolari del Ministero della Salute emanate nel 2016.
Questo è il sintetico quadro normativo che disciplina in termini stringenti la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità con le quali è possibile vendere medicinali su internet.
La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), che comprendono i farmaci da banco (OTC), presenti in un apposito elenco disponibile sul sito dell’Aifa.
Le farmacie che intendono vendere farmaci online devono ottenere una specifica autorizzazione regionale e, successivamente, ottenere la concessione dal Ministero della Salute di un apposito bollino di riconoscimento da inserire sul sito internet.
Tali procedure implicano il rispetto di rigorosi requisiti in materia di tracciabilità, conservazione dei farmaci, personale qualificato e informazioni ai consumatori.
La procedura per avviare un e-commerce di farmaci
In primo luogo, i soggetti che possono accedere al processo autorizzativo per la vendita online di medicinali sono le farmacie, le parafarmacie e i corner della salute della Grande Distribuzione Organizzata.
Le farmacie e gli esercizi commerciali devono richiedere l’autorizzazione all’autorità competente del territorio in cui sono stabiliti (Regione, provincia autonoma o altre autorità competenti), fornendo almeno le seguenti informazioni, che devono essere aggiornate tempestivamente in caso di modifiche:
- Denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- Data d’inizio dell’attività di vendita a distanza di medicinali;
- Indirizzo del sito web utilizzato per la vendita e tutte le informazioni pertinenti per identificarlo.

Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia o dell’esercizio commerciale deve registrarsi nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza di medicinali, indicando l’indirizzo del sito web e procedere con richiesta del logo identificativo nazionale.
L’istanza per richiedere il logo è compilabile online sul sito del Ministero della Salute (a questo indirizzo), con successivo invio della richiesta a mezzo PEC.
L’Ufficio competente del Ministero, dopo gli accertamenti necessari, registra il richiedente nel Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) e fornisce una copia digitale, non trasferibile, del logo e il collegamento ipertestuale da includere nel logo stesso.
Il logo deve essere visibile su ogni pagina del sito web dedicata alla vendita di medicinali e contenere un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente nell’elenco del Ministero.
Il logo non può essere utilizzato nelle pagine web dedicate alla vendita di prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (come dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).
E-commerce farmaci: le precisazioni del Ministero della Salute
Nel 2016, il Ministero della Salute ha emanato due circolari contenenti alcuni chiarimenti in tema di vendita di farmaci online.
La circolare del 26 gennaio 2016, ha fornito alcuni chiarimenti generali sui requisiti dei soggetti che possono richiedere l’autorizzazione, sulla procedura di rilascio del logo e sull’utilizzo del logo.
La medesima circolare ha inoltre esteso l’applicazione delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione al trasporto di medicinali venduti online.
Con la circolare del 10 maggio 2016, il Ministero ha, invece, precisato che non è consentita la vendita di medicinali online tramite Marketplace, ossia siti web intermediari e piattaforme che dal prodotto scelto dall’utente possono risalire a un venditore selezionato dal sistema. Secondo il Ministero, infatti, questi strumenti, pur funzionali alla gestione online dei processi di acquisto, si pongono in contrasto con il principio che ammette le vendite online unicamente attraverso i siti dei soggetti autorizzati, che devono coincidere con quelli presenti nell’elenco gestito dal ministero della Salute.
Non è inoltre consentito l’utilizzo di applicazioni mobili per smartphone o tablet.
L’altro aspetto assai rilevante è legato al divieto per i distributori all’ingrosso di farmaci di vendere medicinali online.
Nella menzionata circolare di maggio 2016, il Ministero della Salute precisa, infatti, che la farmacia può vendere online solo i farmaci acquistati con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino.
Nel caso in cui la farmacia non sia in possesso del farmaco richiesto dal cliente tramite l’e-commerce, di conseguenza, deve, prima entrarne materialmente in possesso e poi spedirlo.
La farmacia, in altri termini, non può pertanto chiedere che il grossista proceda con consegna diretta al cliente.
Il Ministero, infine, ha ricordato che il prezzo dei farmaci venduti on line deve essere uguale a quello praticato nella sede fisica della farmacia.
Mancato rispetto della normativa: le sanzioni
In caso di inosservanza delle prescrizioni normative, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale.
In particolare:
- per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali non soggetti a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente: sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro (art. 122 del D. n. 1265/1934);
- Gli stessi soggetti che vendono on line i medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 147, comma 4 bis, D.Lgs. n. 219/2006).
- Coloro che mettono in vendita farmaci online senza aver ottenuto l’autorizzazione sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 147, comma 4-ter, D.Lgs. n. 219/2006).
E per i farmaci veterinari?
Con decreto del 13 luglio 2022, il Ministero della Salute ha aperto alla possibilità di registrare gli esercizi che effettuano l’e-commerce di medicinali veterinari NON soggetti a prescrizione.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Ue 2019/6, i siti che intendono vendere medicinali per uso animale senza obbligo di ricetta possono richiedere l’assegnazione di apposito logo di riconoscimento (simile al logo dei medicinali ad uso umano, ma di colore blu).
Farmacie, parafarmacie e grossisti, già registrati nell’elenco Nsis del Ministero della Salute, dovranno soltanto aggiornare i propri dati tramite il sito del Ministero, indicando la volontà di effettuare la vendita a distanza dei medicinali veterinari autorizzati.
Anche gli esercizi commerciali non registrati possono commercializzare medicinali veterinari online, ma limitatamente ai medicinali di cui all’art. 90 DL n.193/2006 (ossia antiparassitari, disinfestanti per uso esterno e medicinali per piccoli animali da compagnia). In questo caso è necessario registrarsi nel Nsis tramite modulo online ( a questo indirizzo) e, laddove richiesto, procedere con notifica alla Regione o alla Provincia autonoma competente.