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VACCINI E TEST IN FARMACIA. SIGLATO IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO, REGIONI E FARMACISTI – Avv. Marco Ottino – Avv. Stefano Simonetta

In data 28 luglio 2022, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni Federfarma e Assofarm hanno firmato un nuovo Protocollo che mette formalmente a regime la possibilità di effettuare vaccini contro il Covid-19 e contro l’influenza stagionale e test diagnostici all’interno delle farmacie, stabilizzando la collaborazione con i farmacisti già avviata nella fase emergenziale della pandemia.

L’intesa rappresenta una sintesi organica dei Protocolli stipulati nel corso dei due anni di contrasto alla diffusione del virus e definisce la cornice nazionale e le indicazioni su come procedere per i test e i vaccini in farmacia alla luce delle normative nazionali vigenti.

In tale ottica, le disposizioni del Protocollo riproducono in larga parte il contenuto delle principali indicazioni già in essere per le attività di interesse, con alcune (seppur minime) novità rilevanti.

Di seguito la sintesi dei passaggi principali.

Con riguardo alla somministrazione dei vaccini anti-influenzali e anti-Covid, le Farmacie che intendono svolgere tali attività dovranno comunicarlo preventivamente alla Azienda sanitaria Locale competente per territorio.

La somministrazione dei vaccini dovrà essere eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di un apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il farmacista dovrà sempre verificare le pregresse somministrazioni di analoga tipologia di vaccini mediante attestazioni/documentazioni esibite dall’utente. Nel caso in cui l’utente non abbia ricevuto analoghe tipologie di vaccini, il farmacista non potrà procedere alla somministrazione vaccinale.

I vaccini anti-influenzali potranno essere somministrati solo a soggetti maggiori degli anni 18.

Confermata, infine, la possibilità di eseguire vaccini in un’area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste all’interno dello stesso protocollo. Resta comunque sempre possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa.

Con riferimento ai test diagnostici, la prima parte della sezione del Protocollo dedicata (art. 3) non riguarda esclusivamente i tamponi per rilevare il Covid-19, ma, genericamente, “le attività di somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”.

Anche in questo caso, le Farmacie che intendono svolgere tale attività dovranno comunicare preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, dovrà fornire informazioni adeguate all’utente sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale.

Analogamente alle previsioni relative ai vaccini, anche le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne.  Sempre possibile, inoltre, somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa.

La seconda parte della sezione relativa ai test diagnostici è invece riservata ai test per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2, con sostanziale riproposizione delle principali indicazioni già definite dal Protocollo dell’agosto 2021 (“Protocollo Figliuolo”).

In particolare, le Farmacie dovranno assicurare la registrazione dei dati nella piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione o dall’Azienda Sanitaria Locale (al fine di assolvere agli obblighi informativi nazionali e consentire le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologico da parte delle Autorità competenti) e il rilascio dell’attestato di esito del test in favore del soggetto interessato. Dovrà inoltre essere assicurata l’utilizzazione dei test inclusi nella Health Security Committee (HSC Common list) dell’UE nonché tipologie di test con le caratteristiche minime di sensibilità e specificità come definite dal Ministero della Salute e/o dalle altre Autorità competenti.

L’ultimo articolo del Protocollo (art. 4) fornisce ulteriori indicazioni applicabili nel caso in cui la Farmacia intenda effettuare attività di somministrazione vaccini e/o effettuazione test diagnostici utilizzando aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la Farmacia stessa.

I commi III e IV del medesimo articolo costituiscono la novità probabilmente più rilevante dell’intero testo, poiché formalizzano la possibilità per due o più Farmacie, di proprietà di soggetti differenti di svolgere in comune le attività anche in un unico locale condiviso, previa stipula di  contratto di rete[1].

***

Il Protocollo, come detto, costituisce la sintesi degli accordi siglati nei due anni di pandemia e si inserisce nel già corposo complesso normativo di riferimento.

Le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi applicabili a tutte le Farmacie che intendano svolgere tali attività unitamente ad ogni a modalità e termini già presenti all’interno di accordi e protocolli precedenti: nel solo caso in cui lo stesso aspetto sia disciplinato diversamente tra un testo precedente e il Protocollo attuale, sarà da ritenersi prevalente il solo contenuto cronologicamente più recente.

Al netto delle poche novità sopra evidenziate, non si scorgono, in ogni caso, situazioni di particolare contrasto tra il Protocollo e le varianti che lo hanno preceduto.

[1] Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Infra si indica il link ove reperire tutte le informazioni utili sul contratto di rete: https://www.to.camcom.it/contratto-di-rete-soggetti-collettivi

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