Skip to main content

Il contratto di rete: che cos’è?

Il contratto di rete, disciplinato dal D.L. n. 5/2009 (e successive modifiche), è una forma di aggregazione tra imprese, che collaborano e cooperano tra di loro, mantenendo tuttavia la loro indipendenza, autonomia e specialità. Lo scopo del contratto di rete è quello di perseguire obiettivi comuni e condivisi (tramite la cosiddetta “comunione di scopo”), per aumentare la propria competitività sul mercato ovvero per accrescere la reciproca capacità innovativa.

La caratteristica qualificante del contratto di rete è quella di consentire alle imprese di aggregarsi senza dar luogo ad un nuovo soggetto giuridico, con la possibilità di fruire di incentivi e agevolazioni fiscali.

Le imprese che partecipano alla rete possono:

  • collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete: che cos’è?

Contratto di rete: come si stipula

Per stipulare un contratto di rete le imprese devono essere almeno due, e devono predisporre un “programma di rete”, con indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni, finalizzati al miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.

La stipula del contratto può avvenire, alternativamente:

  • per atto pubblico;
  • per scrittura privata autenticata;
  • per atto firmato digitalmente (ex artt. 24 o 25 del C.A.D.).

Il contratto di rete, a pena di nullità, deve contenere i seguenti elementi:

  • le generalità delle parti;
  • gli obiettivi strategici (l’accrescimento della competitività e della capacità innovativa);
  • il programma di rete;
  • la durata del contratto;
  • le modalità di adesione di altri imprenditori alla rete;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

All’interno del programma di rete è necessario definire nel dettaglio altresì diritti e obblighi di ciascuna impresa partecipante per la realizzazione dello scopo comune.

I contratti di rete più complessi possono prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi. Con l’istituzione del fondo patrimoniale comune è possibile iscrivere la rete nel registro delle imprese: in questo caso, la rete diviene un vero e proprio soggetto giuridico con autonomia patrimoniale.

I vantaggi del contratto di rete

Come detto, il contratto di rete consente alle imprese partecipanti di perseguire obiettivi di accrescimento, individuale e collettivo, della propria capacità innovativa e competitiva sul mercato.

I vantaggi sono numerosi:

  • Razionalizzazione dei costi e delle procedure organizzative interne;
  • aumento dell’efficienza operativa;
  • innovazione di prodotto, di processo e di mercato;
  • agevolazioni fiscali;
  • accesso agevolato al credito;
  • maggiore visibilità sui mercati;
  • riduzione dei costi di gestione.

Il contratto di rete nel mondo della farmacia

Il contratto di rete è uno strumento sempre più utilizzato anche nel mondo della Farmacia, poiché consente alle imprese anche di piccole dimensioni di rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di processi aggregativi.

Uno dei riferimenti normativi più recenti che contiene un’espressa menzione del contratto di rete è il Protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio 2022 tra Governo, Regioni e Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, che, come noto, ha regolamentato la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini anti-influenzali e dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Il Protocollo, infatti, nel confermare la possibilità di svolgere tali servizi sia all’interno della farmacia che in aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia, purché collocati nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica, ha introdotto la possibilità per due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, di condividere i locali esterni adibiti all’offerta di tali servizi in seguito alla stipula di un contratto di rete.

Farmatutela è pronta a supportarti per offrirti soluzioni su misura per ogni esigenza legale nel mondo farmaceutico.

Leave a Reply