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Croce Verde: un simbolo riservato alla farmacia

Nel panorama normativo italiano, l’uso della croce verde come insegna rappresenta un elemento distintivo riservato esclusivamente alle farmacie. Tale riserva non è casuale, ma trova il suo fondamento in un quadro legislativo preciso e finalizzato a garantire chiarezza e trasparenza per i cittadini.

Croce Verde: un simbolo riservato alla farmacia

Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006, stabilisce i requisiti per la vendita di medicinali da parte di esercizi commerciali non farmaceutici. L’articolo 1 del Decreto specifica che tali requisiti sono dettagliati nell’Allegato 1 del decreto stesso, suddiviso in due parti (Parte A e Parte B). La Parte A si applica agli esercizi che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica, mentre la Parte B riguarda gli esercizi che vendono esclusivamente medicinali da automedicazione.

Tra i requisiti elencati nell’allegato, un aspetto cruciale riguarda le insegne. In entrambe le sezioni (Parte A e Parte B), è espressamente richiesto che le insegne siano “di colore diverso dal verde” e che siano “chiare e non ingannevoli”.

Questa disposizione trova ulteriore conferma nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 153 del 2009, che sancisce in maniera inequivocabile: “L’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.

Finalità della normativa

Le norme in questione perseguono un obiettivo chiaro: permettere ai cittadini di distinguere senza ambiguità le farmacie, riconosciute come presidi sanitari, dalle parafarmacie, che sono esercizi commerciali. Questo garantisce una scelta consapevole basata sulle proprie necessità.

L’uso della croce verde da parte di soggetti non autorizzati è quindi illegittimo e può indurre i consumatori in errore, portandoli a confondere un esercizio commerciale con una farmacia. La giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato questo principio, ribadendo che l’insegna verde è esclusivamente riservata alle farmacie. In particolare, sentenze come quelle del TAR Catanzaro (Sez. I, n. 899 del 13/06/2011) e del TAR Roma (Sez. II, n. 7697 del 12/09/2012) hanno sottolineato il divieto per le parafarmacie di utilizzare simboli o denominazioni che possano generare equivoci.

Il ruolo del farmacista

Anche il Codice Deontologico del Farmacista stabilisce precisi obblighi per i professionisti che operano in esercizi commerciali. L’articolo 31 del Codice prevede che il farmacista responsabile debba assicurarsi che l’esercizio sia organizzato nel rispetto delle normative vigenti. In particolare, le insegne devono essere “chiare e non ingannevoli”, e l’eventuale croce esposta deve essere di colore diverso dal verde. Inoltre, il farmacista responsabile di una parafarmacia che non si curi di far rispettare tale precetto dovrà risponderne deontologicamente.

Conclusioni

La riserva dell’uso della croce verde esclusivamente alle farmacie non è un dettaglio, ma un principio fondamentale per tutelare il cittadino e garantire un sistema sanitario trasparente. Ogni utilizzo improprio di questo simbolo rappresenta una violazione della normativa vigente e dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione farmaceutica.

L’adozione di regole chiare e condivise è essenziale per preservare la fiducia del pubblico e distinguere nettamente le farmacie dagli esercizi commerciali che operano nel settore dei medicinali. Per questo motivo, il rispetto di tali disposizioni deve rimanere una priorità sia per i farmacisti sia per gli organi preposti al controllo.

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