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Responsabilità del farmacista: profili civili, penali, amministrativi e disciplinari

Il farmacista opera in un contesto normativo complesso, dove le sue responsabilità professionali si articolano su diversi livelli. Una corretta comprensione dei profili di responsabilità è essenziale per esercitare l’attività con consapevolezza e prevenire contenziosi legali o procedimenti sanzionatori.

Responsabilità del farmacista: profili civili, penali, amministrativi e disciplinari

Responsabilità civile

La responsabilità civile del farmacista si configura nei casi in cui un comportamento o un’omissione provochino un danno patrimoniale o non patrimoniale a terzi. Si distingue in:

Responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale sorge quando esiste un rapporto obbligatorio tra il farmacista e il paziente, fondato sull’obbligo di diligenza professionale che il farmacista assume nel fornire un servizio. Questa responsabilità si applica tipicamente nei seguenti casi:

  • Violazione degli obblighi derivanti da un contratto implicito o esplicito, come il ritardo nella consegna di un farmaco ordinato da un paziente, oppure la mancata/errata erogazione di un servizio.
  • Presunzione di colpa, poiché il paziente deve semplicemente dimostrare il danno subito e il nesso causale con l’azione del farmacista, mentre spetta a quest’ultimo provare di aver agito con diligenza.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) si configura in assenza di un rapporto diretto tra il farmacista e il danneggiato. Essa richiede la prova della colpa del farmacista, del danno subito e del nesso causale tra comportamento e danno. Un esempio tipico è il caso di danni a un terzo che utilizza un farmaco dispensato in modo non conforme alla normativa.

Responsabilità penale

La responsabilità penale del farmacista è collegata alla violazione di norme penali specifiche che regolano l’esercizio della professione. Questo profilo si caratterizza per:

  • Imputabilità personale: la responsabilità penale è individuale e richiede che il farmacista abbia agito con dolo (intenzionalità) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia).
  • Tipicità del reato: la condotta deve rientrare tra quelle specificamente previste dalla legge come reato. Nel contesto farmaceutico, i reati sono spesso legati alla sicurezza del paziente, come l’inosservanza delle norme sulla dispensazione dei farmaci o sulla conservazione degli stessi.
  • Nesso di causalità: il danno deve essere conseguenza diretta e immediata dell’azione o omissione del farmacista.
    Le pene previste possono includere sanzioni pecuniarie, interdizioni dall’esercizio della professione o, in casi gravi, pene detentive.

Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa del farmacista deriva dalla violazione di disposizioni normative di carattere amministrativo, legate all’autorizzazione e al controllo delle attività della farmacia. Le caratteristiche principali di questo profilo sono:

  • Presunzione di regolarità: il farmacista è tenuto a garantire la conformità alle norme vigenti, indipendentemente dall’intenzionalità della violazione.
  • Sanzionabilità obiettiva: non è necessario dimostrare dolo o colpa; basta l’accertamento della violazione, ad esempio, in materia di registrazione delle ricette o di prezzi dei farmaci.
  • Proporzionalità della sanzione: le sanzioni, come multe o sospensioni, sono generalmente proporzionate alla gravità dell’infrazione e al danno eventualmente causato.
    Le procedure amministrative sono spesso innescate da ispezioni o controlli da parte delle autorità competenti, come l’ASL o i NAS.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare riguarda la violazione delle regole deontologiche e professionali stabilite dall’Ordine dei Farmacisti. Si configura quando il comportamento del farmacista lede la dignità o il decoro della professione. Gli elementi caratterizzanti sono:

  • Autonomia della disciplina: questa responsabilità è indipendente da quella civile o penale, ma può coesistere con esse.
  • Codice deontologico: le norme disciplinari derivano da regolamenti interni, come il Codice Deontologico del Farmacista, e non dalla legge statale.
  • Giudizio disciplinare: i procedimenti sono gestiti dagli organi dell’Ordine, che valutano l’adeguatezza della condotta del farmacista in relazione agli standard professionali.
    Le sanzioni possono variare da un richiamo scritto fino alla sospensione o alla radiazione dall’Albo professionale.

Conclusione

Le responsabilità del farmacista coprono un’ampia gamma di ambiti, ciascuno con caratteristiche e conseguenze specifiche. La chiave per operare in sicurezza è la conoscenza delle normative, l’aggiornamento professionale costante e l’adozione di buone prassi operative. Comprendere questi profili non è solo un obbligo, ma un’opportunità per valorizzare la professione e tutelare i diritti dei pazienti.

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