Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Finalità e contesto normativo
La Legge 15 maggio 2025, n. 76, pubblicata in G.U. in data 26 maggio 2025, con l’espressa finalità di dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, disciplina alcune forme di partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. La legge si applica a tutte le imprese, incluse le società cooperative, compatibilmente con la loro struttura mutualistica.
Le forme di partecipazione previste sono:
- gestionale
- economica e finanziaria
- organizzativa
- consultiva
Obiettivi principali:
- rafforzare la collaborazione tra imprese e lavoratori;
- valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale;
- promuovere la democrazia economica e la sostenibilità aziendale.
Partecipazione gestionale
La partecipazione gestionale può assumere diverse forme in base al modello societario adottato:
- Partecipazione agli organi societari (art. 4): se prevista dalla contrattazione collettiva, è possibile l’ingresso di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione e, se presente, nel comitato per il controllo sulla gestione. I rappresentanti devono essere indipendenti e designati secondo modalità definite contrattualmente.
Partecipazione economica e finanziaria
- Distribuzione degli utili (art. 5): per il 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori di almeno il 10% degli utili sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite per applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato è elevato a € 5.000 lordi.
- Piani di partecipazione finanziaria (art. 6): le imprese possono assegnare azioni ai lavoratori, anche in sostituzione di premi di risultato. In tal caso, i dividendi fino a € 1.500 annui godono di esenzione IRPEF al 50%. (Nota: nella formulazione attuale, non si fa espresso riferimento anche alle quote sociali, di interesse per le s.r.l., pur potendosi verosimilmente interpretare tale estensione in via analogica)
Partecipazione organizzativa
- Commissioni paritetiche (art. 7): imprese e lavoratori possono costituire organi paritetici incaricati di elaborare proposte per il miglioramento dei processi, dei prodotti e dell’organizzazione del lavoro.
- Figure interne di riferimento (art. 8): è incentivata l’introduzione in organigramma di figure dedicate a welfare, formazione, inclusione e qualità del lavoro. Anche le imprese con meno di 35 dipendenti possono attivare tali strumenti tramite enti bilaterali.
Partecipazione consultiva
- Consultazione preventiva (artt. 9-10): le commissioni paritetiche possono essere consultate prima delle scelte aziendali rilevanti, con possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di presentare pareri scritti, cui il datore di lavoro deve fornire motivata risposta.
- Garanzia della contrattazione (art. 11): resta salva l’applicabilità di condizioni migliorative previste nei contratti collettivi.
Il ruolo centrale della contrattazione collettiva
Uno degli elementi chiave della legge è il ruolo attribuito alla contrattazione collettiva come strumento di attuazione delle forme partecipative:
- la partecipazione agli organi societari deve essere regolata da contratti collettivi;
- la distribuzione degli utili deve avvenire su base contrattuale;
- la costituzione e il funzionamento di commissioni paritetiche richiedono l’accordo delle parti sociali.
Applicazioni pratiche nel settore farmaceutico
Il settore farmaceutico, in particolare quello delle farmacie private, può trarre vantaggio dall’attuazione della Legge 76/2025 in diversi ambiti:
- Modelli partecipativi nei gruppi di farmacie: le società di capitali che gestiscono farmacie, anche in forma aggregata o in rete, possono prevedere la partecipazione dei lavoratori negli organi societari, specie nei consigli di amministrazione, favorendo un approccio più condiviso alla governance.
- Incentivazione e fidelizzazione del personale: la possibilità di erogare utili o premi ai collaboratori, con vantaggi fiscali, rappresenta uno strumento concreto per trattenere personale qualificato, come farmacisti e direttori, in un mercato del lavoro sempre più competitivo.
- Welfare e qualità del lavoro: anche le singole farmacie, tramite enti bilaterali, possono istituire figure interne e commissioni per il benessere lavorativo, la conciliazione vita-lavoro, la formazione continua e l’inclusione, migliorando il clima aziendale e la produttività.
- Ruolo delle associazioni di categoria: Federfarma, Assofarm e gli Ordini possono favorire l’adozione di modelli contrattuali condivisi, fungendo da ponte tra innovazione normativa e contesto operativo.
In un settore in continua evoluzione, la partecipazione può diventare un fattore competitivo e strategico, a beneficio tanto dell’impresa quanto del personale che ne rappresenta il motore.
Conclusioni
La Legge 76/2025 rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, con un impianto normativo abilitante, ma non coercitivo. Spetta alle parti sociali e alle imprese il compito di tradurre tale cornice in modelli applicativi coerenti, adattabili ai contesti produttivi.
Nel mondo della farmacia, questo significa valorizzare la produttività e il capitale umano anche attraverso nuovi strumenti partecipativi e fiscali, con il supporto di consulenze giuridiche adeguate. È questa l’occasione per trasformare una possibilità normativa in un’opportunità concreta e sostenibile.
