Nuova remunerazione delle farmacie: l’IVA al 10% va aggiunta al corrispettivo
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo sistema di remunerazione per le farmacie, abbandonando il precedente modello di scontistica progressiva. Con un recente parere di consulenza giuridica (prot. n. 956-33/2025), l’Agenzia delle Entrate – secondo quanto anticipato da Federfarma – ha chiarito che l’IVA al 10% si applica a tutte le componenti del corrispettivo, incluse le quote aggiuntive per le piccole farmacie.
Questa modifica ha implicazioni operative significative, in particolare per la compilazione della distinta contabile da trasmettere alle ASL.
Applicazione dell’IVA al 10% sulla nuova remunerazione
Con il parere n. 956-33/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’IVA al 10% sulla nuova remunerazione delle farmacie, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 552 e seguenti).
L’IVA si applica a tutte le componenti che concorrono alla determinazione del prezzo di cessione dei medicinali dispensati in convenzione con il SSN, incluse le quote aggiuntive riconosciute alle farmacie di piccole dimensioni.
Superamento del vecchio modello di scontistica
La nuova disciplina abbandona il sistema degli sconti progressivi previsto dalla legge n. 662/1996 (art. 1, comma 40) e introduce un modello basato su un mark-up fisso sul costo del farmaco.
Il prezzo riconosciuto alle farmacie si compone delle seguenti voci:
- Quota variabile pari al 6% del prezzo al pubblico netto IVA
- Quota fissa per confezione, variabile tra 0,55 € e 2,50 € in base al prezzo del medicinale
- Quota aggiuntiva di 0,115 € per i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza
- Quote ulteriori per le farmacie di piccole dimensioni, a tutela della capillarità del servizio sul territorio
IVA su tutte le componenti del corrispettivo
L’Agenzia delle Entrate, accogliendo la posizione espressa da Federfarma, ha confermato che tutte queste componenti costituiscono un corrispettivo unitario imponibile, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972.
Pertanto, si applica l’IVA con aliquota del 10%, come previsto per i medicinali ceduti al SSN.
In particolare, anche le quote aggiuntive per le farmacie di piccole dimensioni, inizialmente ritenute escluse dall’IVA in base a un interpello del 2024, sono ora ricondotte nel campo di applicazione dell’imposta.
Tali quote rappresentano infatti una maggiorazione di prezzo e concorrono alla determinazione del corrispettivo complessivo percepito dalla farmacia.
Implicazioni operative per le farmacie
Un aspetto pratico di rilievo riguarda la compilazione della distinta contabile.
Le quote di remunerazione previste dalla Legge di Bilancio 2024 sono espresse al netto dell’IVA.
Pertanto, nella distinta da trasmettere all’ASL, la farmacia deve aggiungere l’IVA al 10% sull’intero corrispettivo, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DPR n. 633/1972, che definisce la base imponibile IVA come l’ammontare complessivo dei corrispettivi, al netto dell’imposta.
Tabella riepilogativa: componenti della nuova remunerazione
| Voce | Importo (netto IVA) | Aliquota IVA | Note |
| Quota variabile sul prezzo al pubblico | 6% | 10% | Calcolata sul prezzo netto IVA |
| Quota fissa per confezione | 0,55 € – 2,50 € | 10% | In funzione del prezzo del medicinale |
| Quota aggiuntiva per liste di trasparenza | 0,115 € | 10% | Solo per farmaci generici o equivalenti |
| Quota per farmacie di piccole dimensioni | variabile (da DM attuativo) | 10% | A sostegno della rete territoriale |
Conclusioni
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo concreto per le farmacie.
In fase di fatturazione e compilazione della distinta contabile, è fondamentale applicare correttamente l’IVA a tutte le componenti della nuova remunerazione, includendo anche le quote integrative per le piccole farmacie, onde evitare errori contabili e possibili contestazioni in sede di controllo.
