Insegna della Farmacia: obbligo legale, Canone Unico e nuove prospettive interpretative
Tra obbligo normativo e funzione commerciale: come cambia la lettura giuridica dell’insegna dell’esercizio farmaceutico nel “mercato della salute”.
Premessa: l’insegna tra funzione pubblica e comunicazione commerciale
L’insegna esterna della farmacia — in particolare la croce verde bifacciale luminosa — non è un semplice elemento decorativo, ma un obbligo di legge, funzionale a garantire la riconoscibilità dell’esercizio da parte dei cittadini, soprattutto in caso di necessità o emergenza.
Tale obbligo discende da:
- Art. 5, D.Lgs. 153/2009, che riserva alle farmacia, presidio sanitario di primo livello, l’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde;
- Art. 25 del Codice Deontologico del Farmacista, che definisce l’obbligo di denominazione “farmacia” nell’insegna e l’emblema della croce, necessariamente di colore verde.
Numerose Leggi regionali, inoltre, ribadiscono tale obbligo con indicazioni più o meno specifiche (luminosità, dimensioni minime, ecc.).
La croce assume quindi una funzione pubblica di segnalazione, ma ciò non esclude la sua valenza commerciale, oggi sempre più evidente nel contesto del mercato liberalizzato della salute.
La questione giuridica: il canone unico patrimoniale
Dal 2021, il canone unico patrimoniale (ex art. 1, commi 816 ss., L. 160/2019) ha sostituito:
- la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP),
- l’imposta comunale sulla pubblicità.
Secondo l’interpretazione corrente, le insegne delle farmacie sono soggette a questo canone quando:
- superano i 5 m² di superficie complessiva (insegna frontale),
- la croce luminosa a bandiera supera 1 m² per facciata (salvi limiti dimensionali differenti stabiliti da Legge regionale o Regolamenti comunali).
Laddove le dimensioni siano inferiori, l’esenzione è automatica. In caso contrario, è dovuto il pagamento del canone, in base ai criteri stabiliti dal regolamento comunale.
La sentenza del TAR Sardegna
Con sentenza del 4 febbraio 2025, il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso di una farmacia che contestava la richiesta comunale di pagamento del canone per una croce bifacciale da 120 × 120 cm per lato (quindi oltre il limite di esenzione).
I giudici hanno chiarito che:
- anche se obbligatorie, le insegne e le croci non perdono la loro funzione pubblicitaria, soprattutto in un mercato in cui le farmacie competono tra loro e con altri canali distributivi;
- pertanto, è legittimo sottoporle al canone qualora eccedano le misure stabilite per l’esenzione;
- i Comuni possono vietare o limitare l’installazione di croci su palo o preinsegne “di zona”, nell’ambito della propria discrezionalità regolamentare in materia di pubblicità.
Una lettura evolutiva: farmacia presidio ma anche impresa
Il passaggio è significativo: non è più sufficiente il richiamo alla funzione pubblica della farmacia per ottenere l’esonero da tributi tipici della comunicazione commerciale.
Il TAR riconosce che le farmacie, pur svolgendo una funzione sanitaria essenziale, operano oggi in un mercato concorrenziale, dove anche gli elementi identificativi (come le insegne) assumono un ruolo di posizionamento.
Ne consegue che l’insegna:
- continua ad assolvere una funzione di servizio pubblico,
- ma partecipa anche alla comunicazione d’impresa, rendendo giustificato l’assoggettamento al canone, seppur entro limiti ragionevoli.
Implicazioni operative per le farmacie
Cosa comporta tutto questo per i titolari di farmacia?
✅ Verifica della normativa locale: controllare il regolamento comunale su dimensioni, forme e posizionamento consentiti.
✅ Richiesta di autorizzazione: anche in caso di esenzione, l’occupazione di suolo pubblico o l’installazione su palo richiede l’autorizzazione dell’autorità locale territorialmente competente.
✅ Attenzione alla superficie complessiva: più insegne (es. croce, cassetta turni, preinsegne) possono cumulativamente superare i limiti esenti.
✅ Gestione della comunicazione: considerare l’insegna come parte della strategia di immagine e marketing, nel rispetto della disciplina deontologica e fiscale.
Conclusioni
L’insegna della farmacia, a partire dalla tradizionale croce verde, rimane un simbolo di presidio sanitario pubblico, ma è anche un elemento di marketing nel contesto competitivo attuale. Questa duplicità si riflette anche sul piano normativo e fiscale: da un lato l’obbligo di esposizione, dall’altro la soggezione a canoni e regole di comunicazione commerciale.
Il farmacista oggi deve quindi conciliare identità istituzionale e presenza sul mercato, comunicazione responsabile e conformità giuridico-fiscale, in un quadro normativo sempre più attento all’equilibrio tra funzione pubblica e dinamiche concorrenziali.
