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Il quesito

“Vorrei stampare alcuni volantini pubblicitari della mia farmacia per informarli sui servizi che offriamo (come autoanalisi, misurazione della pressione, test per intolleranze). Posso distribuirli nel supermercato vicino alla farmacia? Ci sono limiti o rischi dal punto di vista legale o deontologico?”

Posso distribuire volantini pubblicitari della farmacia?

La risposta

Sì, la distribuzione di volantini è possibile, ma occorre prestare molta attenzione a contenuto, modalità e contesto. La normativa in materia pubblicitaria applicabile alle farmacie è infatti articolata, e prevede diversi vincoli di natura amministrativa e deontologica. Di seguito un’analisi dettagliata.

Distribuzione dei volantini: è ammessa?

Dal punto di vista generale, la distribuzione di volantini è un’attività libera e costituzionalmente tutelata come forma di manifestazione del pensiero. Tuttavia:

  • se effettuata in luoghi pubblici, può essere soggetta a regolamenti comunali che prevedono l’obbligo di autorizzazione o il pagamento di un canone di occupazione del suolo pubblico (c.d. canone unico patrimoniale);
  • se effettuata in luoghi privati ad accesso pubblico (come il supermercato), è necessario avere l’autorizzazione del gestore della struttura.

Nel caso prospettato, se il supermercato è d’accordo e non si configura un’occupazione di suolo pubblico, non ci sono ostacoli giuridici generali alla distribuzione. Ma resta da chiarire cosa si può scrivere sul volantino.

Pubblicità sanitaria: quali limiti per le farmacie

La pubblicità sanitaria è regolata da norme speciali, con finalità di tutela della salute pubblica e di correttezza dell’informazione. Per le farmacie, si applicano le seguenti disposizioni:

  • D.lgs. 219/2006 (Codice del farmaco)
    Vietata la pubblicità al pubblico dei farmaci con obbligo di prescrizione e soggetta ad autorizzazione (SOP/OTC).
  • Codice Deontologico del Farmacista (art. 23 e 25)
    La pubblicità deve essere veritiera, corretta, non ingannevole, non suggestiva. Deve essere comunicata preventivamente all’Ordine.
  • Legge 103/2023 (Decreto Salva Infrazioni)
    Rafforza i divieti sulle comunicazioni sanitarie “attrattive e suggestive”, soprattutto nei confronti dei servizi sanitari offerti dalle farmacie.

Cosa può contenere un volantino conforme?

Contenuti ammessi:

  • Informazioni chiare e descrittive sui servizi offerti (es. test glicemia, holter, telemedicina, autoanalisi).
  • Dati utili della farmacia (indirizzo, orari, numero verde, sito web).
  • Eventuali prezzi, purché:
    • siano esposti in modo trasparente,
    • non abbiano finalità promozionali ingannevoli,
    • rispettino il Regolamento Omnibus (indicazione di prezzo pieno, prezzo scontato e percentuale di sconto).

Contenuti vietati o a rischio:

  • Sconti o formule tipo “solo per pochi giorni”, “promo esclusiva”, “imperdibile”, se applicati a servizi sanitari.
  • Indicazioni su farmaci da banco con toni promozionali o con prezzi non uniformi per tutti.
  • Riferimenti a trattamenti sanitari con promesse di efficacia o paragoni con altri professionisti.

Adempimenti da non dimenticare

  • Comunicazione preventiva all’Ordine dei Farmacisti: ogni materiale pubblicitario deve essere inviato per conoscenza all’Ordine, come previsto dall’art. 23 del Codice Deontologico.
  • Controllo del regolamento comunale: verifica se il tuo Comune richiede una autorizzazione per la distribuzione di volantini.
  • Autorizzazione del supermercato: se intendi distribuire i volantini all’ingresso o all’interno del supermercato, devi avere il nulla osta del gestore.

Rischi in caso di violazioni

  • Sanzioni deontologiche da parte dell’Ordine (ammonimento, censura, sospensione).
  • Sanzioni amministrative per pubblicità ingannevole (da parte dell’AGCM).
  • Possibili sanzioni del Ministero della Salute se il messaggio riguarda prodotti sanitari non autorizzati alla pubblicità.
  • In caso di distribuzione abusiva su suolo pubblico, multe locali o ritiro del materiale.

Conclusioni

Distribuire volantini della farmacia è consentito, anche presso supermercati, a condizione che:

  • il contenuto sia conforme alla normativa sulla pubblicità sanitaria;
  • non contenga formule suggestive o ingannevoli;
  • siano rispettati i regolamenti locali e le formalità deontologiche.

Un volantino ben fatto può essere uno strumento utile di informazione, purché non si trasformi in una comunicazione commerciale impropria. Per ogni dubbio, è sempre consigliabile far visionare il materiale ad un legale specializzato o inviarlo preventivamente all’Ordine.

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